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Istituzione Della Commissione Per Le Politiche Territoriali


Published: 2007-10-03
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Microsoft Word - D107-2007.doc
1

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 2007.

LEGGE 3 OTTOBRE 2007 N.107

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI

CAPO I
(COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI)

Art.1
(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità ed obiettivi:
a) garantire nella gestione dei compiti di pianificazione urbanistica del territorio una precisa
distinzione fra competenze di carattere politico e funzioni di ordine tecnico- amministrativo;
b) garantire una maggiore trasparenza e pubblicità nelle procedure di adozione delle scelte in
materia urbanistica e di politica del territorio;
c) assicurare il coinvolgimento della popolazione residente e dei soggetti operanti nei settori
economici e sociali nell’individuazione dei criteri e delle finalità sottese all’attività di
pianificazione urbanistica del territorio della Repubblica;
d) garantire la sostenibilità ambientale ed economica delle scelte di pianificazione territoriale;
e) dare attuazione alla Convenzione Europea sul Paesaggio, ratificata dalla Repubblica di San
Marino con il Decreto 3 novembre 2003 n. 148.

Art.2
(Istituzione della Commissione per le Politiche Territoriali)

1. E’ istituita la Commissione per le Politiche Territoriali.
2. La Commissione per le Politiche Territoriali è composta dai seguenti membri:
a) il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura che la presiede;
b) sette membri scelti in forma proporzionale tra i Gruppi Consiliari presenti nel Consiglio Grande
e Generale;
c) il Capitano di Castello avente competenza territoriale. Qualora l’intervento urbanistico
comprenda il territorio di più Castelli, possono partecipare alla seduta della Commissione tutti i
Capitani di Castello competenti. Nel caso in cui il Capitano di Castello versi nell’incompatibilità
di cui al successivo quinto comma, la Giunta di Castello competente provvede a nominare un
sostituto.
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3. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente hanno diritto di voto in relazione
ad ogni pratica sottoposta all’esame della Commissione. Il membro di cui alla lettera c) del comma
precedente ha diritto di voto esclusivamente in relazione alle pratiche di interesse pubblico; nel caso
di partecipazione alla seduta della Commissione di più Capitani di Castello essi esprimono in
maniera concertata un unico voto, che si considera come voto di astensione nel caso in cui i
Capitani di Castello non abbiano una posizione unanime.
4. Ciascun raggruppamento di membri di cui alla lettera b) del secondo comma - facenti parte
del medesimo Gruppo Consiliare - ha facoltà di farsi assistere alle sedute da un proprio esperto.
5. Non possono fare parte della Commissione per le Politiche Territoriali coloro che esercitano
la professione di Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile sia come liberi professionisti che
come lavoratori subordinati alle dipendenze di privati nonché coloro che prestino la propria attività
in settori rientranti nell’ambito operativo della Commissione per le Politiche Territoriali.
6. Oltre agli esperti di cui al quarto comma, possono partecipare alle sedute della
Commissione, su invito del Presidente ma senza diritto di voto, i seguenti soggetti:
a) i Dirigenti degli Uffici Pubblici;
b) il Presidente della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di
Antichità e d’Arte.
7. Il Presidente procede alla convocazione dei soggetti di cui al comma precedente, qualora
ravvisi la necessità di invitarli alle sedute della Commissione; è, invece, sempre tenuto a convocare
i professionisti o i pubblici dipendenti che hanno proceduto all’elaborazione dei progetti nonché il
Responsabile del Progetto nella seduta fissata per l’esame degli stessi da parte della Commissione.
8. Partecipa altresì ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, un rappresentante degli
Ordini e Collegi Professionali operanti nel settore dell’urbanistica. Il soggetto indicato dagli Ordini
e Collegi Professionali, quale rappresentante in seno alla Commissione, è sostituito ogni anno e non
può essere nuovamente nominato prima che sia decorso un periodo di due anni dall’ultimo incarico.
9. La Commissione resta in carica sino al termine della legislatura e rimane, comunque, in
funzione con poteri di ordinaria amministrazione, sino al momento in cui non venga rinnovata.
10. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei
suoi componenti aventi diritto di voto.
11. Le decisioni della Commissione sono adottate con votazione palese ed a maggioranza dei
presenti aventi diritto di voto: in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
12. E’ soppressa la Commissione Urbanistica di cui all’articolo 5 della Legge 19 luglio 1995
n.87.

Art.3
(Competenze della Commissione per le Politiche Territoriali)

1. La Commissione per le Politiche Territoriali ha le seguenti competenze:
a) esprime pareri supportati da approfondimenti tecnici sulle osservazioni al Piano Regolatore
Generale;
b) definisce in maniera precisa e dettagliata gli obiettivi e le finalità cui i Piani Particolareggiati e
relative Varianti devono rispondere;
c) approva i Piani Particolareggiati e relative Varianti dopo averne verificate, sulla base di quanto
previsto nei successivi articoli, la sostenibilità ambientale, la compatibilità paesaggistica, la
fattibilità tecnica ed economica;
d) approva gli schemi di convenzione;
e) approva le tariffe del contributo di concessione;
f) fornisce pareri, ove richiesti, al Consiglio Grande e Generale, alle Commissioni Consiliari e
all’Ufficio Urbanistica sull’applicazione ed interpretazione della normativa edilizia ed
urbanistica;
g) promuove incontri pubblici con la popolazione residente al fine di garantire una corretta
informazione dei soggetti interessati dagli interventi urbanistici;
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h) definisce le linee generali di politica di gestione del territorio e le priorità di intervento per la
realizzazione di interventi pubblici e privati volti ad un utilizzo sostenibile e razionale del
territorio;
i) adotta i regolamenti e la proposta di regolamento di cui all’articolo 6;
l) delibera su ogni altra materia attribuitale con legge.

Art.4
(Modalità di convocazione)

1. La Commissione per le Politiche Territoriali è convocata dal Presidente, con avviso da
inviarsi, per lettera raccomandata al domicilio di ciascun membro con diritto di voto e dei soggetti
partecipanti alla seduta ai sensi del sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 2, almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. L’avviso di cui al comma precedente deve contenere, oltre all’indicazione del giorno, l’ora,
il luogo della riunione, le seguenti informazioni:
a) se indirizzato ai membri con diritto di voto, l’elenco dettagliato delle pratiche da esaminare e la
descrizione sommaria, ma chiara, precisa ed esplicativa del contenuto delle stesse;
b) se indirizzato ai soggetti con funzione consultiva, la descrizione sommaria ma precisa di una o
più pratiche in relazione alle quali siano chiamati ad esprimere i propri pareri ed osservazioni.
3. La Commissione esamina esclusivamente le pratiche contenute nell’elenco inviato, fatta
eccezione per quelle di pubblica utilità presentate con urgenza da uffici pubblici.

Art.5
(Supporto tecnico ed operativo alla Commissione)

1. L’istruzione delle pratiche urbanistiche da sottoporre all’esame della Commissione per le
Politiche Territoriali compete all’Ufficio Urbanistica.
2. La competenza di cui al comma precedente, consiste, in particolare, nell’espletamento di:
a) funzioni di supporto e consulenza ai professionisti privati incaricati di elaborare i progetti di
Piano Particolareggiato e relative Varianti;
b) valutazione ed analisi dei costi e degli oneri gravanti sullo Stato in relazione all’attuazione dei
Piani Particolareggiati e relative Varianti;
c) esame e verifica delle proposte progettuali di iniziativa privata o pubblica da sottoporsi alla
Commissione per le Politiche Territoriali sotto il profilo della fattibilità tecnica, dei costi
gravanti sullo Stato in conseguenza dell’intervento proposto e della rispondenza alle norme in
materia urbanistica ed edilizia;
d) elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale relativi ad interventi di iniziativa pubblica.
3. Un funzionario dell’Ufficio Urbanistica svolge le funzioni di segretario della Commissione
per le Politiche Territoriali.
4. Oltre ai compiti previsti all’articolo 216 della Legge 19 luglio 1995 n.87, l’Ufficio
Urbanistica procede alla programmazione degli interventi urbanistici da effettuarsi in Repubblica
sulla base degli stanziamenti finanziari deliberati dal Consiglio Grande e Generale e della
programmazione adottata dal Congresso di Stato.

Art.6
(Regolamenti della Commissione)

1. La Commissione per le Politiche Territoriali provvede ad adottare:
a) il regolamento per l’esame delle pratiche di sua competenza;
b) il regolamento per l’istruzione delle richieste di concessione e/o autorizzazione e dei relativi
pareri su proposta dell’Ufficio Urbanistica;
c) proposte di regolamenti di attuazione ed esecuzione delle norme di cui alla Legge 19 luglio
1995 n.87 da sottoporsi al Congresso di Stato ai fini dell’adozione nelle forme di cui all’articolo
13 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184.
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2. Entrambi i regolamenti di cui al comma precedente, lettere a) e b) dovranno essere approvati
dalla Commissione per le Politiche Territoriali entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.

CAPO II
ELABORAZIONE, ESAME, APPROVAZIONE E PUBBLICITA’ DEI PIANI
PARTICOLAREGGIATI

Art.7
(Integrazione articolo 9 della Legge 19 luglio 1995 n.87)

1. All’articolo 9 della Legge 19 luglio 1995 n.87 sono aggiunti i seguenti commi:
“2. La Commissione per le Politiche Territoriali definisce in modo dettagliato ed analitico le
finalità e gli obiettivi cui il Piano Particolareggiato o la relativa Variante deve rispondere mediante
l’adozione di apposita delibera nella quale sono individuati i principi sottesi all’elaborazione dello
strumento urbanistico attuativo ed i criteri, modalità ed indirizzi generali da osservare per la
compiuta attuazione dei programmi ed interventi specificati al comma precedente.
3. Ai fini dell’adozione della delibera di cui al comma superiore, la Commissione per le
Politiche Territoriali può convocare incontri pubblici con la popolazione dei Castelli interessati
dall’intervento urbanistico ed edilizio.
4. Gli incontri pubblici di cui al comma precedente sono finalizzati all’acquisizione di
osservazioni e suggerimenti utili a definire le priorità e gli obiettivi da perseguire nella
predisposizione di un progetto di Piano Particolareggiato o della relativa Variante che assicuri la
maggiore rispondenza possibile alle esigenze di uno sviluppo economico e sociale sostenibile
nonché a quelle di compatibilità ambientale.
5. L’Ufficio Urbanistica provvede a dare pubblicità alla predetta delibera di indirizzo,
inviando a tutti i residenti dell’area urbanistica interessata, una pubblica comunicazione sulla quale
è riportato il testo della delibera medesima nonché ogni elemento utile ai fini della precisa
individuazione della zona oggetto d’intervento”.

Art.8
(Modifica articolo 11 della Legge 19 luglio 1995 n.87)

1. L’articolo 11 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così modificato:

“Art.11
(Procedura di formazione e approvazione dei Piani Particolareggiati e delle relative varianti)

1. L’elaborazione dei Piani Particolareggiati è preceduta dall’adozione, da parte della
Commissione per le Politiche Territoriali, della delibera di cui all’articolo 9, secondo comma sulla
base della quale il progetto di Piano Particolareggiato è predisposto da professionisti privati in
possesso di specifiche competenze e conoscenze in materia di tecnica urbanistica o dagli Uffici
Pubblici competenti.
2. Ai fini della predisposizione dello strumento urbanistico attuativo, i professionisti privati o
gli Uffici Pubblici competenti possono avvalersi dei dati informatici, cartacei e cartografici nella
disponibilità dell’Amministrazione Pubblica, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in
materia di raccolta informatizzata dei dati personali e di gestione di banche dati.
3. La proposta di Piano Particolareggiato è elaborata in relazione all’intera area urbanistica
oggetto dell’intervento attuativo del Piano Regolatore Generale, la quale è individuata in conformità
alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 e relativi Allegati come successivamente integrata e modificata; a
tal fine, la Commissione per le Politiche Territoriali non procede all’esame di proposte relative ad
interventi su singoli lotti di terreno inclusi in più ampia area urbanistica.
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4. La proposta progettuale di Piano Particolareggiato, formata ai sensi dei commi precedenti, è
sottoscritta dai tecnici pubblici o privati che hanno proceduto all’elaborazione degli stessi nonché,
se persona fisica diversa, dal Responsabile del Progetto.
5. Il Responsabile del Progetto è la persona fisica residente in Repubblica, avente specifica
professionalità nel settore della progettazione edilizia ed urbanistica, sulla quale ricade ogni
responsabilità tecnica e progettuale relativa alla proposta di Piano Particolareggiato; nel caso di
proposta di Piano Particolareggiato elaborata da dipendente pubblico, il Responsabile del Progetto è
il Dirigente dell’Ufficio di appartenenza del tecnico predisponente.
6. Ai fini di cui al comma precedente, il Responsabile del Progetto redige e sottoscrive
un’attestazione di conformità della proposta di Piano Particolareggiato a tutte le norme urbanistiche,
edilizie ed ambientali nonché a qualsiasi altra disposizione normativa da osservarsi
nell’elaborazione dello specifico strumento attuativo; attestazioni di conformità non veritiere da
parte del Responsabile del Progetto comportano responsabilità penali a norma del Codice Penale.
7. La proposta di Piano Particolareggiato, ai fini dell’esame ed approvazione da parte della
Commissione per le Politiche Territoriali, è composta dei seguenti elementi:
a) relazione illustrativa;
b) norme di attuazione;
c) stato di consistenza in scala 1:1.000;
d) perimetrazione degli isolati in scala 1:500;
e) zonizzazione in scala 1:500;
f) planivolumetrico in scala 1:500;
g) valutazioni geo-morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche del sito;
h) delibera della Commissione per le Politiche Territoriali di cui all’articolo 9, secondo comma;
i) nel caso di proposte di Piano Particolareggiato relativo a zone classificate dal Piano Regolatore
Generale "Zone omogenee di carattere storico ambientale", parere vincolante della
Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte;
l) uno o più Studi di Impatto Ambientale di cui all’articolo 98, primo comma;
m) attestazione di conformità di cui al precedente sesto comma;
n) schema di convenzione disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti interessati.
8. Lo schema di convenzione di cui alla lettera n) del comma precedente prevede, in
conformità a quanto stabilito all’articolo 45, l'obbligo da parte del soggetto convenzionante di:
a) cedere gratuitamente allo Stato o a soggetti indicati dall'Amministrazione Pubblica, le
percentuali di superficie degli immobili interessati dal Piano Particolareggiato di cui all’articolo
45, terzo e quarto comma, ovvero;
b) corrispondere allo Stato le somme di cui all’articolo 45, quinto comma, ovvero;
c) nel caso di realizzazione di immobile da adibirsi a prima casa, eseguire a proprie spese le opere
di urbanizzazione da cedere, gratuitamente o meno, allo Stato, ovvero;
d) cedere gratuitamente allo Stato una quota della realizzanda struttura ai sensi dell’articolo 45,
sesto comma, ovvero;
e) costruzione, sulla base di progetti concordati con l’Amministrazione, di opere pubbliche di
valore pari alla quota di cui alla precedente lettera d) da cedere gratuitamente allo Stato.
9. Lo schema di convenzione può, altresì, prevedere - a carico del privato convenzionante -
vincoli di non alienabilità temporali sulle aree convenzionate.
10. La Commissione per le Politiche Territoriali procede all’approvazione della proposta di
Piano Particolareggiato con il procedimento che segue:
a) adozione del progetto preliminare;
b) nei quindici giorni successivi alla data di adozione, l’Ufficio Urbanistica provvede a dare
pubblicità al progetto preliminare mediante esposizione al pubblico, presso l’Ufficio medesimo
e presso le Case del Castello il cui territorio risulti interessato dall’intervento, nonché mediante
affissione di manifesti informativi in tutta la Repubblica. L'Ufficio Urbanistica è tenuto all'invio
della documentazione di avvenuta adozione del progetto preliminare ai Gruppi Consiliari e agli
uffici tecnici competenti;
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c) dal sedicesimo al quarantacinquesimo giorno dall’adozione del progetto preliminare, i soggetti
privati o gli uffici pubblici interessati hanno facoltà di presentare, presso l'Ufficio Urbanistica,
eventuali ricorsi ed osservazioni;
d) esame, sulla base di un riferimento tecnico predisposto in forma scritta dal Responsabile del
Progetto, dei ricorsi e delle osservazioni presentate da effettuarsi mediante una valutazione della
compatibilità degli stessi con gli obiettivi del progetto preliminare di Piano Particolareggiato;
e) modifica del progetto preliminare di Piano Particolareggiato da parte del tecnico predisponente
al fine di recepire i ricorsi e le osservazioni parzialmente o integralmente accolti;
f) integrazione ed adeguamento da parte del Responsabile del Progetto dell’attestazione di
conformità, sottoscritta a mente del superiore sesto comma, in relazione alle modifiche
apportate ai sensi della precedente lettera e);
g) approvazione definitiva;
h) nei quindici giorni successivi alla data di approvazione definitiva, l’Ufficio Urbanistica
provvede a dare pubblicità allo strumento urbanistico approvato con le modalità previste alla
precedente lettera b).
11. Il termine per l’eventuale impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa del Piano
Particolareggiato decorre dalla piena conoscenza dell’atto, la quale si presume concretata con
l’avvenuta pubblicazione del Piano Particolareggiato definitivo nelle forme di cui alla lettera h) del
comma precedente.
12. Gli elaborati dei Piani Particolareggiati, definitivamente approvati, sono depositati presso
l’Ufficio Urbanistica e presso la/le Casa/e del Castello il cui territorio risulti interessato
dall’intervento, e sono liberamente consultabili dal pubblico.
13. L’elaborazione, l’approvazione e la pubblicazione di Variante del Piano Particolareggiato
avviene con le medesime procedure e forme previste per gli strumenti originari.”

Art.9
(Accesso alle informazioni sull’attività svolta dalla Commissione per le Politiche Territoriali e
partecipazione ai processi decisionali)

1. La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura provvede ad istituire entro
90 giorni dall’entrata in vigore dalla presente legge, presso il portale internet della medesima
Segreteria di Stato, una pagina, liberamente consultabile dagli utenti del servizio, al fine di garantire
adeguata pubblicità ai seguenti provvedimenti e documenti:
a) tutte le delibere adottate dalla Commissione per le Politiche Territoriali;
b) tutti gli strumenti urbanistici attuativi approvati definitivamente;
c) tutti i progetti preliminari di Piano Particolareggiato adottati;
d) tutti gli Studi di Impatto Ambientale;
e) tutte le deliberazioni relative al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
2. La pagina internet di cui al comma precedente dovrà, altresì, contenere informazioni in
merito all’attività, iniziative ed incontri pubblici promossi dalla Commissione per le Politiche
Territoriali ed essere strutturata in modo tale da consentire agli utenti di formulare osservazioni e
considerazioni in merito all’attività della Commissione medesima.

Art.10
(Disposizioni particolari per l’approvazione di Piani Particolareggiati )

1. Prima dell’approvazione definitiva, la Commissione per le Politiche Territoriali procede alla
convocazione di un ulteriore incontro pubblico con la popolazione del/i Castello/i interessato/i dal
progetto preliminare di Piano Particolareggiato relativo alle seguenti zone urbanistiche:
a) “Zone a Parco” di cui all’articolo 30 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 e successive integrazioni
e modificazioni;
b) “Zone per i Servizi” di cui all’articolo 48 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 e successive
integrazioni e modificazioni;
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c) “Zone a progetto speciale di iniziativa pubblica” di cui all’articolo 49 della Legge 29 gennaio
1992 n.7 e successive integrazioni e modificazioni;
d) “Zone a vincolo particolare” di cui all’articolo 50 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 e successive
integrazioni e modificazioni.
2. Nel corso dell’incontro di cui al comma precedente, il Responsabile del Progetto, i
professionisti privati o i dipendenti pubblici che hanno collaborato all’elaborazione del progetto
preliminare di Piano Particolareggiato, nonché gli ulteriori soggetti privati o pubblici invitati dalla
Commissione per le Politiche Territoriali forniscono le opportune informazioni sulle caratteristiche
tecniche nonché sulle motivazioni sottese all’adozione di determinate scelte progettuali.
3. L’approvazione di Variante al Piano Particolareggiato relativo alle zone urbanistiche
individuate al primo comma è soggetta alla medesima procedura di approvazione dello strumento
originario.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art.11
(Studio di Impatto Ambientale)

1. La predisposizione della/e relazione/i di cui all’articolo 98, primo comma della Legge 19
luglio 1995 n.87 (Studio di Impatto Ambientale) e la sua/loro valutazione avviene in conformità alle
“Linee guida per lo Studio e la Valutazione di Impatto Ambientale” che, su proposta del Comitato
Tecnico Scientifico, il Congresso di Stato provvederà ad emanare, mediante decreto delegato, entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le Linee Guida, di cui al comma precedente, prevedono per ogni singola componente
ambientale e paesaggistica appositi parametri al fine di assicurare il maggior grado di oggettività
nell’effettuazione della Valutazione di Impatto Ambientale.
3. Le Linee Guida potranno essere modificate ed aggiornate, su proposta del Comitato Tecnico
Scientifico, al fine di adeguarle all’evoluzione tecnica in materia, mediante l’adozione da parte del
Congresso di Stato di decreto delegato.

Art.12
(Modifiche articolo 98 della Legge 19 luglio 1995 n.87)

1. Il secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 98 della Legge 19 luglio 1995 n.87, sono
sostituiti dai seguenti:
“2. La Valutazione di Impatto Ambientale è effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico di cui
agli articoli 19 e 20 della Legge 16 novembre 1995 n.126, che la esegue in conformità a quanto
previsto dalle “Linee Guida per la Valutazione dell’Impatto Ambientale” emanate dal Congresso di
Stato e sulla base delle seguenti modalità:
a) avvalendosi, se del caso, di consulenze tecniche in ambiti specifici;
b) richiedendo pareri agli uffici competenti;
c) richiedendo al proponente ulteriori elementi informativi e valutativi;
d) promuovendo, nei casi di particolare rilevanza, incontri pubblici;
e) provvedendo, nel termine conclusivo di giorni 60 dalla presentazione del progetto e del relativo
Studio di Impatto Ambientale, alla notifica della conseguente deliberazione al proponente ed
alla affissione della medesima presso l'Ufficio Urbanistica; la deliberazione di Valutazione di
Impatto Ambientale può contenere, oltre a rilievi ed osservazioni, specifiche prescrizioni in
ordine a modifiche da apportare al progetto e ad interventi aggiuntivi di mitigazione e
compensazione ambientale.
3. Le prescrizioni, dettate dal Comitato Tecnico Scientifico con la deliberazione di cui alla
lettera e) del comma precedente, sono vincolanti in sede di esame del progetto a fini urbanistici ed
edilizi.
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4. In relazione agli interventi di cui all’articolo 96, primo comma, punto 1), la Commissione
per le Politiche Territoriali acquisisce ed esamina la deliberazione di Valutazione di Impatto
Ambientale del Comitato Tecnico Scientifico prima della definitiva approvazione dello strumento
di pianificazione attuativa. La Commissione per le Politiche Territoriali recepisce integralmente le
prescrizioni contenute nella deliberazione di Valutazione d’Impatto Ambientale e valuta, secondo i
criteri e le modalità di cui all’articolo 11, decimo comma, lettera d), le osservazioni ed i rilievi ivi
formulati che devono essere sempre espressamente richiamati nella delibera di approvazione
definitiva dello strumento urbanistico”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art.13
(Abrogazioni e disposizioni di raccordo)

1. E’ abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.
2. Nelle leggi e decreti vigenti, laddove sia contenuto un riferimento alla soppressa
“Commissione Urbanistica” lo stesso è da intendersi come relativo alla “Commissione per le
Politiche Territoriali” di cui all’articolo 2 della presente legge.

Art.14
(Norme transitorie)

1. Le proposte di Piani Particolareggiati o di Varianti ai Piani Particolareggiati giacenti presso
l’Ufficio Urbanistica alla data di approvazione della presente legge sono esaminate con le modalità
vigenti al momento del loro deposito nel termine massimo di 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
2. Gli interventi edilizi su immobili oggetto di pratiche approvate dalla Commissione
Urbanistica mediante l’adozione di progetto architettonico, non costituiscono Varianti al Piano
Particolareggiato nel caso in cui non comportino modifiche alle superfici, ai volumi, alle altezze ed
alle distanze dai confini precedentemente autorizzate; le pratiche relative ai predetti interventi sono
esaminate direttamente dall’Ufficio Urbanistica che rilascia concessione o autorizzazione edilizia
secondo le procedure di cui al Capo V della Legge 19 luglio 1995 n.87.

Art.15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 ottobre 2007/1707 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta