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Disposizioni Sul Divieto Di Sperimentazione Animale Nella Repubblica Di San Marino


Published: 2007-10-03
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984101/disposizioni-sul-divieto-di-sperimentazione-animale-nella-repubblica-di-san-marino.html

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Microsoft Word - D108-2007.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 2007.

LEGGE 3 OTTOBRE 2007 N.108

DISPOSIZIONI SUL DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE NELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

(PREMESSA)

L’art. 282 bis del Codice Penale introdotto dalla Legge 25 luglio 2003 n. 101, punisce il
maltrattamento e l’abbandono di animali prevedendo la pena dell’arresto di secondo grado o la
multa per “chiunque sottopone gli animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche
insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, ovvero senza necessità li uccide, o li
detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o particolarmente disagiate, omette di
custodirli oppure li abbandona”.
Dato che:
• Tutta la sperimentazione animale è di fatto una condizione di maltrattamento, in quanto gli
animali sono tenuti in condizioni di prigionia e costrizione, sono spesso sottoposti a
procedure che causano loro sofferenza anche estrema e sono alla fine uccisi;
• Ad oggi sul territorio di San Marino non sono presenti aziende o facoltà universitarie in cui
si effettuino esperimenti sugli animali;
• La validità scientifica della sperimentazione animale è argomento controverso e sono
sempre di più gli scienziati che si oppongono a questa pratica e preferiscono i metodi
scientifici senza animali per i test di tossicità e gli studi in vitro, gli studi clinici ed
epidemiologici per la ricerca di base e sulle malattie umane;
• Crediamo che la Repubblica di San Marino possa proporsi come nazione all’avanguardia
in Europa e in tutto il mondo, dichiarandosi nazione “senza vivisezione”, grazie alla
presente legge che vieta ogni forma di sperimentazione sugli animali.

Art.1
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per “animale”, non altrimenti specificato, qualsiasi
vertebrato o invertebrato non umano inclusi quelli geneticamente modificati, le forme larvali
autonome e/o capaci di riprodursi e le forme fetali.

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2. Si intende con “utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici” l’uso di animali, vivi o
uccisi appositamente, per uno o più dei seguenti campi di applicazione:
a) ricerca biomedica di base e applicata, inclusi le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca
inseriti all’interno dei progetti;
b) sviluppo e messa a punto di tecniche e di metodologie medico-chirurgiche o dispositivi medici,
formazione del personale preposto alla profilassi, diagnosi o cura di malattie , anomalie o altri
cattivi stati di salute nell’uomo e negli animali;
c) prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro o in
vivo, o che siano rivolte alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati
di salute nell’uomo e negli animali;
d) saggi biologici per la tutela dell’ecosistema nell’interesse dell’uomo, degli animali e delle
piante;
e) prove didattico-dimostrative in università e scuole di ogni ordine e grado che sottopongano gli
animali a strazio e sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche;
f) sviluppo, produzione e controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di
ingredienti finalizzati ad uso cosmetico;
g) produzione e controllo di prodotti finiti per uso domestico;
h) produzione e controllo di materiale bellico;
i) ogni altro utilizzo degli animali compresa l’etologia sperimentale avente lo scopo di acquisire
informazioni, di ottenere o testare prodotti che arrechino sofferenza all’animale.
3. Ai sensi del presente articolo, non sono da intendersi “fini scientifici o tecnologici” tutti gli
interventi compiuti nell’interesse dell’animale stesso con finalità diagnostica, terapeutica,
epidemiologica o di igiene pubblica.

Art.2
(Divieti)

1. In tutto il territorio della Repubblica di San Marino è vietato l’utilizzo di animali a fini
scientifici o tecnologici.
2. È inoltre vietato l’allevamento di animali diretto all’utilizzo e al commercio degli stessi a
fini scientifici o tecnologici.

Art. 3
(Sanzioni)

1. La violazione di quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell’articolo 2, salvo che il
fatto non costituisca altro reato, è punita con la prigionia di secondo grado e con la multa, nonché
con l’interdizione di primo grado dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di
allevamento, di mattazione o di spettacolo di animali.
2. In caso di recidiva le pene sono aumentate di un grado ed è disposta la pubblicazione, a
spese del condannato, della sentenza di condanna su un giornale sammarinese e su un quotidiano di
Stato estero diffuso nel territorio della Repubblica di San Marino e nelle regioni finitime.
3. È disposta la confisca preventiva degli animali utilizzati, salvo che appartengano a persone
estranee al reato.

Art.4

1. Per ogni pratica consentita dalla presente legge, resta fermo il divieto di sottoporre a
sofferenza gli animali oggetto di sperimentazione.

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Art.5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 3 ottobre 2007/1707 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta