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Rendiconto Generale Dello Stato E Degli Enti Pubblici Per L'esercizio Finanziario 2006


Published: 2007-12-19
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984099/rendiconto-generale-dello-stato-e-degli-enti-pubblici-per-lesercizio-finanziario-2006.html

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Microsoft Word - D124-2007.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
La Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 dicembre 2007.


LEGGE 19 DICEMBRE 2007 N.124


RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006


Art. 1

Sono approvate le variazioni straordinarie al Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio
finanziario 2006 che sono riepilogate nella delibera congressuale n.25 dell’11 giugno 2007
(Allegato “A”).


Art. 2

Sono approvati, ai sensi dell’articolo 58 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, il Rendiconto
Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2006, quale risulta dall’articolo 55 della citata legge
(Allegato “B”) nonché i Rendiconti Generali per lo stesso esercizio finanziario dell’Azienda
Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato “C”), dell’Azienda Autonoma di Stato di
Produzione (Allegato “D”), dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato “E”),
del C.O.N.S. (Allegato “F”), dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato “G”), dell’Università
degli Studi (Allegato “H”), dell’Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte (Allegato “I”) e
dell’Autorità per l’Aviazione Civile (Allegato “L”).


Art. 3

I residui attivi tuttora accesi vengono mantenuti in Bilancio fino a quando il Congresso di
Stato ne deliberi la cancellazione definitiva ai sensi dell’articolo 66 della Legge 18 febbraio 1998
n.30.




2




Art. 4

Gli Enti Autonomi del Settore Pubblico Allargato sono autorizzati a soprassedere alla
perenzione dei residui tuttora accesi su conforme deliberazione dei Consigli di Amministrazione.



Art. 5

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 19 dicembre 2007/1707 d.F.R.





I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva







IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta