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Modifica All' Articolo 14 Della Legge 3 Ottobre 2007 N. 107 ''istituzione Della Commissione Per Le Politiche Territoriali''


Published: 2007-12-21
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Microsoft Word - D131-2007.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 2007.

LEGGE 21 DICEMBRE 2007 N.131


MODIFICA ALL’ ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2007 N. 107
“ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI”


Art. 1

L’articolo 14, comma 1, della Legge 3 ottobre 2007 n. 107 è sostituito dal seguente:
“Le proposte di Piani Particolareggiati o di Varianti ai Piani Particolareggiati giacenti presso
l’Ufficio Urbanistica alla data di approvazione della presente legge saranno esaminate, con le
modalità vigenti al momento del loro deposito, entro il 30 aprile 2008.”.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 21 dicembre 2007/1707 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta