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Nulla Osta Societa' Commerciali - Modifiche Alla Legge 25 Luglio 2000 N.65


Published: 2007-12-21
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984096/nulla-osta-societa-commerciali---modifiche-alla-legge-25-luglio-2000-n.65.html

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Microsoft Word - D132-2007.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta del 20 dicembre 2007.

LEGGE 21 DICEMBRE 2007 N.132

NULLA OSTA SOCIETÀ COMMERCIALI - MODIFICHE ALLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N.65

Art. 1

L’articolo 26 della Legge 25 luglio 2000 n.65, come modificato dalla Legge 22 novembre 2005
n.168, è sostituito dal seguente:

“Art. 26
(Esercizio del commercio al dettaglio in forma associata)

1. La società avente ad oggetto l’esercizio del commercio al dettaglio è costituita secondo le
disposizioni di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 previa autorizzazione della licenza, ai sensi della
presente legge; la comunicazione di avvenuta autorizzazione della licenza è allegata in copia all’atto
costitutivo della società. Non è richiesto il nulla osta preventivo del Congresso di Stato, salvo quanto
previsto al comma 2.
2. Al fine di prevenire distorsioni del contesto socio economico della Repubblica, con decreto
delegato può essere stabilita la necessità di specifiche procedure per il rilascio del nulla osta per la
costituzione di società aventi quale oggetto sociale particolari settori merceologici o particolari modalità
di esercizio dell’attività di commercio al dettaglio; è altresì assoggettata a nulla osta la modifica
dell’oggetto sociale qualora la stessa comprenda i settori merceologici o le particolari modalità di
esercizio previste nel suddetto decreto delegato.
3. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività
economiche e per le modalità di esercizio dell’attività di commercio al dettaglio.”.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 dicembre 2007/1707 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta