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Modifiche Alla Legge 25 Maggio 2004 N. 69 (Disciplina In Materia Di Autorizzazione Alla Realizzazione, All'esercizio Ed All'accreditamento Istituzionale Delle Strutture Sanitarie E Socio-Sanitarie Pubbliche E Private)


Published: 2007-12-28
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984095/modifiche-alla-legge-25-maggio-2004-n.-69-%2528disciplina-in-materia-di-autorizzazione-alla-realizzazione%252c-allesercizio-ed-allaccreditamento-istituzio.html

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Microsoft Word - D136-2007.doc
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 2007.



LEGGE 28 DICEMBRE 2007 n.136



MODIFICHE ALLA LEGGE 25 MAGGIO 2004 N. 69 (DISCIPLINA IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, ALL’ESERCIZIO ED
ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E
SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE)


Art. 1

Il titolo della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE,
ALL’ESERCIZIO ED ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE
SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIO-EDUCATIVE PUBBLICHE E PRIVATE”

Art. 2

L’articolo 1 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“Lo Stato garantisce ai cittadini ed agli utenti, attraverso le procedure dell’autorizzazione
alla realizzazione, all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e
private, prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità dei presidi sanitari,
socio-sanitari e socio-educativi, nonché lo sviluppo sistematico e programmato dei servizi sanitari,
socio-sanitari e socio-educativi pubblici.”.

Art. 3

Il secondo comma dell’articolo 2 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“Per accreditamento istituzionale si intende il possesso di tutti i requisiti alla realizzazione e
all’esercizio, con l’aggiunta dell’accertamento della qualità delle prestazioni rese e dei risultati
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conseguiti, ai fini di potere erogare prestazioni per conto del Servizio Pubblico nell’ambito dei
settori sanitario, socio-sanitario e socio-educativo.”.

Art. 4

L’articolo 4 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“I requisiti generali e specifici per l’autorizzazione e quelli generali per l’accreditamento
sono adottati con appositi decreti delegati.
I requisiti specifici per l’accreditamento per le singole tipologie di strutture, programmi e
professionisti, verranno adottati con decreti delegati sulla base delle priorità definite dalla
programmazione sanitaria, socio-sanitaria e socio-educativa.
I requisiti saranno comunque aggiornati con decreto delegato ogni qualvolta l’evoluzione
tecnologica o organizzativa lo rendano necessario.”.

Art. 5

Il secondo comma dell’articolo 5 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“L’Authority fornisce all’Esecutivo anche il supporto tecnico per l’esercizio delle funzioni
in materia di programmazione sanitaria, socio-sanitaria e socio-educativa.”.

Art. 6

I punti 3. e 9. dell’articolo 6 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 sono così modificati:
“3. fornire il supporto tecnico alla programmazione sanitaria, socio-sanitaria e socio educativa,
in particolare per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario;
9. organizzare un sistema informativo sanitario, socio-sanitario e socio-educativo per la
raccolta e l’elaborazione di dati di governo e di esercizio di supporto alla programmazione, alla
gestione ed all’innovazione dei servizi pubblici e privati.”.

Art. 7

Il secondo comma dell’articolo 7 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“Il rapporto di lavoro del dirigente è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato
della durata di tre anni rinnovabile. Qualora il posto venga ricoperto da personale, in ruolo o a
contratto, della Pubblica Amministrazione, la precedente posizione è conservata di diritto,
beneficiando altresì dell’aspettativa per tutta la durata del contratto. In caso di assenza temporanea o
permanente del Dirigente, la copertura del posto avviene secondo le modalità previste dalla Legge
Organica e successive modifiche ed integrazioni, fino alla nuova nomina da parte del Consiglio
Grande e Generale.”.
L’allegato A, nella qualifica “Dirigente”, in punto “Livello retributivo”, della Legge 24
settembre 2004 n. 123 è così modificato:
“Contratto di diritto privato.”.

Art. 8

Il secondo comma dell’articolo 9 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“L’Authority effettua la verifica dell’effettivo rispetto dei requisiti, entro trenta giorni,
avvalendosi di personale qualificato.”.

Art. 9

L’articolo 10 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
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“L’autorizzazione rilasciata deve indicare:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente, nel caso che lo stesso sia una persona fisica;
- la sede e la ragione sociale, nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;
- la sede e la denominazione, nel caso che il richiedente sia un soggetto pubblico;
- la tipologia delle prestazioni autorizzate;
- eventuali prescrizioni volte a garantire l’effettivo rispetto dei requisiti;
- il nome ed il titolo accademico del Direttore tecnico o del Dirigente responsabile”.

Art. 10

L’articolo 13 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“I soggetti autorizzati all’esercizio di attività sanitaria, socio-sanitaria e socio-educativa,
inviano all’Authority, con cadenza biennale, autodichiarazione concernente la permanenza del
possesso dei requisiti di legge.
L’Authority esercita controlli e sopralluoghi avvalendosi eventualmente di apposito gruppo
tecnico, i cui membri sono predefiniti da uno specifico protocollo operativo da parte della stessa
Authority.
Ogni controllo e sopralluogo deve essere oggetto di apposita relazione ed eventuale verbale
come da procedure previste dalle leggi vigenti, controfirmata, protocollata e conservata per ogni uso
legale.
L’esito dei controlli e delle verifiche deve essere tempestivamente comunicato alla struttura
interessata.
L’Authority, pur potendo esercitare la vigilanza secondo cadenze stabilite dalla propria
autonoma responsabilità, è comunque tenuta ad almeno un sopralluogo annuale”.

Art. 11

L’articolo 16 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“La determinazione dei requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al secondo comma
dell’articolo 2 e all’articolo 4, uniformi per le strutture pubbliche e private, è stabilita dal Congresso
di Stato, su proposta dell’Authority, con riferimento alle funzioni individuate dalla programmazione
statale per garantire i livelli di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e di quella socio-educativa,
previsti dal piano sanitario e socio-sanitario nazionale e da documenti di programmazione socio-
educativa.
Tali requisiti possono essere stabiliti anche con distinti provvedimenti in relazione alla
diversa tipologia delle strutture.
Per accreditarsi, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-
educative devono presentare domanda all’Authority, che ne verifica in via preventiva la
rispondenza alla programmazione generale.
Qualora non vi sia rispondenza specifica alla programmazione generale, l’Authority
trasmetterà al Congresso di Stato un proprio parere in merito alla richiesta di accreditamento dei
soggetti, avendo acquisito altresì una valutazione dell’ISS per le attività sanitarie e socio-sanitarie e
della Direzione Asili Nido statali per le attività socio educative, in merito al fabbisogno e alle
necessità contingenti.
Se i servizi dei soggetti richiedenti rientrano nella programmazione generale, l’Authority
provvede all’esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi
di valutatori qualificati ed iscritti in apposito elenco dell’Authority, sulla base di procedure stabilite
dal Regolamento per l’accreditamento, previsto all’articolo 4 della presente legge.
Effettuata la verifica, l’Authority trasmette una relazione motivata in ordine
all’accreditabilità o meno della struttura.
Il Congresso di Stato, sulla base della documentazione fornita, concede o nega
l’accreditamento con proprio provvedimento entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
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L’accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni.
In tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per l’adeguamento ed entro il
quale l’Authority provvede ad una nuova verifica.
L’accreditamento ha validità quadriennale e la domanda per il rinnovo deve essere
presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza del precedente accreditamento istituzionale.
Non sono accreditabili le società anonime, o comunque persone giuridiche i cui soci non
siano persone fisiche.”.

Art. 12

Il secondo comma dell’articolo 20 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“Con decreto delegato sarà adottato apposito tariffario che potrà essere periodicamente
aggiornato in funzione dei costi sostenuti dall’Ente pubblico”.

Art. 13

Il secondo comma dell’articolo 21 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“Il Congresso di Stato, avvalendosi dell’Authority, è tenuto a determinare l’ambito di
applicazione degli accordi contrattuali mediante la definizione di:
- indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con
l’indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee
della programmazione nazionale e nel rispetto delle priorità indicate dal piano sanitario e socio-
sanitario e documenti di programmazione socio-educativa;
- piano delle attività relative alle alte specialità ed alla rete dei servizi di emergenza;
- criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture;
- obiettivi di salute ed i programmi di integrazione dei servizi;
- volume massimo di prestazioni che le strutture presenti si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalità di assistenza;
- requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica
ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale”.

Art. 14

L’articolo 22 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività
sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative, previste dall’articolo 3, possono proseguire la loro
attività sino al rilascio dell’autorizzazione purché rispettino la normativa vigente in materia
igienico-sanitaria, di sicurezza del lavoro e di tutela dell’ambiente naturale e costruito, nonché le
normative vigenti in materia di servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi.
Gli stessi devono adeguare le strutture ai requisiti previsti entro i termini stabiliti da apposito
decreto delegato, sentita l’Authority.
L’adeguamento deve comunque essere effettuato entro due anni dall’entrata in vigore del
presente provvedimento. In caso di impedimenti motivati il Congresso di Stato, avvalendosi del
supporto tecnico dell’Authority, può concedere ulteriori proroghe attraverso decreto delegato.”



Art. 15

L’articolo 23 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“Le strutture pubbliche sanitarie, socio-sanitarie e quelle socio-educative in esercizio alla
data dell’entrata in vigore della presente legge, sono provvisoriamente accreditate.
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Le stesse saranno soggette ad accreditamento istituzionale nei tempi stabiliti dal Congresso
di Stato, sentita l’Authority.
L’adeguamento deve comunque essere effettuato entro cinque anni dall’entrata in vigore del
presente provvedimento. In caso di impedimenti motivati il Congresso di Stato, avvalendosi del
supporto tecnico dell’Authority, sulla base della programmazione sanitaria, socio sanitaria e socio-
educativa può concedere ulteriori proroghe, attraverso decreto delegato.
La Legge di Bilancio stanzierà annualmente, in un apposito capitolo di spesa, risorse
adeguate per l’accreditamento delle strutture pubbliche entro i termini previsti dalla presente
legge.”.

Art. 16

Il secondo comma dell’articolo 25 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 è così modificato:
“Per adempiere queste funzioni l’Authority, oltre alle competenze già presenti al suo
interno, dovrà avvalersi di un esperto psicopedagogico nominato dal Congresso di Stato e di un
esperto nell’ambito dei servizi socio-educativi, indicato dal Dirigente della Direzione Asili Nido
Statali, individuabile anche fra il personale alle dipendenze della Direzione stessa.”.

Art. 17

Sono abrogati gli articoli 18 e 24 della Legge 25 maggio 2004 n. 69, il Decreto 5 maggio
2005 n. 70, il Decreto 8 febbraio 2007 n. 23 e il “Regolamento in materia di servizi socio educativi
per la prima infanzia” allegato alla Legge 25 maggio 2004 n. 68.

Art. 18

Il Congresso di Stato è impegnato ad adottare, tramite decreto delegato, un testo coordinato
delle leggi in materia.

Art. 19

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 28 dicembre 2007/1707 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
(Mirco Tomassoni – Alberto Selva)



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
(Valeria Ciavatta)