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Carta Dei Diritti Delle Persone Anziane Tutela E Valorizzazione Del Loro Ruolo Nella Societa'


Published: 2008-01-07
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Microsoft Word - D001-2008.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 21 dicembre 2007.



LEGGE 7 GENNAIO 2008 N.1



CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL LORO RUOLO NELLA SOCIETÀ


TITOLO I
OGGETTO, FINALITA’ E STRUMENTI

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in conformità al Piano d’Azione dell’ONU adottato a Madrid nel 2002, a
conclusione della Seconda Assemblea Mondiale sull’Invecchiamento, ed al Piano Sanitario e Socio
Sanitario Nazionale, tutela il rispetto, promuove il benessere e mira a prevenire gli stati di disagio,
di malattia e di emarginazione delle persone anziane con azioni positive, elevando la qualità e
l’efficienza dei servizi e delle prestazioni che, a partire dalla risposta personalizzata ai bisogni, nel
pieno rispetto delle differenze, valorizzino la partecipazione ed il protagonismo degli anziani.
2. La presente legge tutela i diritti degli anziani ospiti in strutture residenziali e
semiresidenziali, pubbliche e private.

Art. 2
(Principi)

1. La Repubblica adotta e fa propri i Principi delle Nazioni Unite per le Persone Anziane
proclamati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 46 del 1991, e ad
essi conforma i propri atti e la propria condotta.
2. In particolare, dovranno essere considerati in maniera prioritaria i principi di: indipendenza,
partecipazione, assistenza, autorealizzazione e dignità delle persone anziane.
3. La Repubblica riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e
indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale del Paese.

2
Art. 3
(Finalità)

1. La persona anziana è riconosciuta e valorizzata quale risorsa rilevante per la società, anche
in funzione dell’elevato contributo che può offrire in ogni momento alla conoscenza sociale della
storia e delle tradizioni del Paese. A tal fine la Repubblica detta norme per l’attuazione di azioni
positive che contribuiscano a mantenere l’anziano quale soggetto attivo sia nella famiglia che nel
tessuto sociale, che ne riconoscano e valorizzino il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di
cultura.
2. La Repubblica, nel riconoscere l’importanza del mantenimento della dignità della persona
anziana, detta altresì norme per garantire alla stessa l’effettivo esercizio del proprio diritto
promuovendo azioni positive tali da favorire la piena partecipazione alla vita sociale e limitare le
condizioni di possibile discriminazione tutelando e prevenendo le condizioni di deficit e di non
autosufficienza. A tal fine viene dato ampio riconoscimento al principio di sussidiarietà e a quello di
solidarietà sociale di cui gli anziani possono essere soggetti attivi o passivi.
3. La Repubblica tutela e promuove il valore della solidarietà tra generazioni.

Art. 4
(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti a tutti i cittadini anziani, intesi come
di età superiore a 65 anni, al di là delle loro condizioni di autonomia funzionale, residenti nella
Repubblica.
2. Negli interventi specificamente riservati agli anziani fortemente limitati nelle autonomie, si
considera non autosufficiente chi non può più provvedere alla cura della propria persona e
mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. La condizione di non
autosufficienza verrà attestata tramite appositi strumenti di valutazione socio-sanitaria a cura
dell’I.S.S. In tale definizione possono rientrare, e dunque beneficiare degli stessi interventi, anche
quegli individui adulti fortemente compromessi a causa di forme patologiche a forte prevalenza
nell’età senile.

Art. 5
(Strumenti)

1. La Repubblica persegue le finalità di cui all’articolo 3 nell’ambito della normativa di settore,
mediante gli strumenti di programmazione generale, integrando e coordinando i programmi e gli
strumenti settoriali per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione
anziana.
2. La Repubblica promuove l’integrazione ed il coordinamento delle attività dei soggetti
pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse materie di intervento.

Art. 6
(Criteri)

1. Fatti salvi i generali principi informatori dell’intervento assistenziale, il sistema di interventi
a favore della persona anziana si informa ai seguenti criteri:
a) valorizzazione dell’anziano in tutte le dimensioni della sua individualità;
b) integrazione dell’anziano nel contesto sociale;
c) promozione di azioni tese ad incentivare e stimolare opportunità di servizio, di associazionismo
e di lavoro.
d) prevenzione delle situazioni di bisogno, anche mediante la programmazione e la qualificazione
delle politiche sociali;
e) globalità, unitarietà e continuità delle risposte ai bisogni;
f) specificità delle azioni e dei servizi;
3
g) corresponsabilizzazione dell’anziano e della famiglia di appartenenza.

Art. 7
(Diritti dell’anziano)

1. Nella fruizione degli interventi previsti dalla presente legge la persona anziana ha diritto in
particolare:
a) alla propria libertà: personale, di domicilio, di movimento, di corrispondenza, affettiva e
sessuale;
b) ad una compiuta informazione sui servizi sociali e sanitari, sulle prestazioni offerte, sulle
possibilità di scelta esistenti, sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
c) ad una assistenza socio-sanitaria commisurata alle sue esigenze, ferma restando la possibilità di
compartecipazione ai costi;
d) al riconoscimento del suo contesto abitativo e famigliare quale ambito privilegiato di vita;
e) ad avere garantito un reddito adeguato ad una vita sociale normale;
f) al riconoscimento della propria esperienza professionale anche successivamente alla cessazione
dell’attività lavorativa;
g) al coinvolgimento nelle attività sociali nelle quali si riconosce abile ad operare;
h) ad una salvaguardia da ogni forma di violenza fisica e/o morale;
i) al diritto di godere e di conservare la propria dignità e il proprio valore, anche in caso di perdita
parziale o totale della propria autonomia ed autosufficienza;
l) a conservare e veder rispettate le proprie credenze, opinioni e sentimenti;
m) a disporre liberamente della propria giornata per quanto riguarda opportunità di studio, di
informazione, appuntamenti televisivi o radiofonici, orario di riposo e dei pasti; mantenendo,
per quanto possibile, anche nell’ipotesi di ricoveri in strutture residenziali, abitudini di vita
quotidiana;
n) alla riservatezza personale.

TITOLO II
AZIONI POSITIVE PER IL MANTENIMENTO
DELL’ANZIANO NEL CONTESTO SOCIALE

Art. 8
(La rete dei servizi)

1. La Repubblica, al fine di prevenire o di limitare i rischi di disagio delle persone anziane
indotti da condizioni fisiche o relazionali non soddisfacenti, nonché per alleviare i rischi o le
conseguenze date dalla non autosufficienza psicofisica, adotta una rete di servizi e prestazioni di
natura socio assistenziale o socio sanitaria. Attraverso le linee di indirizzo sancite nei piani socio-
sanitari poliennali, lo Stato - ferma restando la sua autorità nell’esercizio delle funzioni ispettive e
di controllo - stabilisce i livelli di qualità essenziale a cui ogni componente della rete dei servizi
deve attestarsi.
2. La rete di servizi, di cui al paragrafo precedente, fa capo all’I.S.S. e può essere organizzata
in sinergia tra pubblico e privato purché accreditato e convenzionato ai sensi di legge. Detta rete
dovrà comprendere:
- un punto di accesso unico a cui fare riferimento per domande ed informazioni;
- un responsabile del caso, che in prima istanza si assume l’onere di valutare le necessità
individuali promuovendo una prima risposta o richiedendo aiuto a istanze di secondo livello. Il
responsabile del caso guida e supervisiona l’utente lungo tutto il suo percorso assistenziale;
- un’équipe multidimensionale, cui afferisce il responsabile del caso qualora si ravvisi la necessità
di interventi complessi o di tipo socio-sanitario integrato;
- il Servizio Territoriale Domiciliare;
- i servizi e le strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche del territorio e quelle private
accreditate e convenzionate del territorio e di fuori territorio;
4
- le associazioni di volontariato convenzionate;
- ogni altro soggetto, individuale o collettivo, con cui l’I.S.S. provvederà a stipulare accordi.
3. Le prestazioni della rete dei servizi saranno erogate previa definizione di un Progetto
Assistenziale Individuale principalmente attraverso:
- interventi assistenziali domiciliari territoriali;
- prestazioni sociali di tipo assistenziale non domiciliari;
- prestazioni di ricovero residenziale temporaneo o di lungo periodo;
- accoglienza in strutture semiresidenziali;
- alloggi ed appartamenti privi di barriere.

Art. 9
(Azioni positive)

1. La Repubblica promuove forme di mutualità, libera associazione e l’autogestione tra i
cittadini anziani, in particolare di quelle :
- che contribuiscano alla promozione sociale o al coinvolgimento nelle attività aggregative e di
socializzazione;
- turistico-ricreative e culturali;
- che promuovano la formazione e l’istruzione a qualsiasi età e l’attività di collaborazione degli
anziani con le scuole di ogni ordine e grado;
- che sostengano gli interessi degli anziani nelle politiche urbanistiche, della mobilità e trasporti,
nei servizi sociali e sanitari.
Quanto sopra con l’obiettivo dell’integrazione tra le generazioni e l’integrazione in attività
socialmente utili.
2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, la Repubblica promuove l’attività delle
Università della terza età e favorisce l’accesso delle persone anziane all’informazione scritta e
audiovisiva, tramite la promozione di accordi con soggetti pubblici e privati ed incentivando la
trattazione delle tematiche proprie del mondo degli anziani all’interno dei programmi radiofonici e
televisivi.
3. Al fine di rendere gli spazi urbani maggiormente fruibili per gli anziani e per favorire la
mobilità personale e l’accesso ai servizi generali, la Repubblica promuove iniziative specifiche per
l’adeguamento del sistema dei trasporti e viario, dei servizi pubblici e dei piani di urbanistica
commerciale, di arredo urbano e di fruibilità dei percorsi pedonali e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.
4. Le azioni di cui al presente articolo saranno attuate ed attivate nell’ambito del programma
triennale di cui all’articolo 11, avvalendosi di dati e ricerche svolte da organismi competenti.

Art. 10
(Edilizia abitativa)

1. La Repubblica, per migliorare la condizione abitativa degli anziani, prevenendo situazioni di
emarginazione ed evitando il loro sradicamento dal proprio ambiente familiare e sociale,
nell’ambito della normativa specifica di settore, favorisce la formazione di programmi per
l’attuazione di interventi in materia di edilizia residenziale, tesi a rendere fruibili abitazioni che
rispondano alle esigenze della popolazione anziana.
2. Nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale, la Repubblica interviene:
a) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni funzionali alle esigenze di nuclei
familiari costituiti da persone anziane;
b) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari
all’interno dei quali convivono persone anziane.
In ogni caso i nuovi complessi residenziali dovranno essere dotati di impianti idonei a prevedere
anche la possibilità della realizzazione di strutture da destinare a servizi, che rendano possibile la
permanenza degli anziani nella propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.
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3. La Repubblica, per il perseguimento di tali finalità, promuove accordi e convenzioni con
cooperative di abitazione, cooperative sociali, imprese di costruzione, associazioni e soggetti
privati.
4. Le finalità di cui al presente articolo potranno altresì essere perseguite attraverso la
promozione di interventi aventi carattere sperimentale, nell’ambito del programma del presente
articolo.

Art. 11
(Programma per le azioni positive)

1. Il Consiglio Grande e Generale, per le azioni previste dagli articoli 8, 9, 12 e 13 e per tutte le
altre che saranno ritenute rispondenti alle finalità di cui al primo comma dell’articolo 1, in sede di
redazione del bilancio pluriennale inserisce gli obiettivi prioritari per la popolazione anziana,
suddivisi per settore, principi generali di attuazione degli interventi e relativi criteri e modalità di
valutazione. Per l’elaborazione del programma è costituito un apposito gruppo di lavoro consiliare,
a carattere interdisciplinare, con la partecipazione delle rappresentanze sociali.
2. In attuazione del programma di cui al primo comma, il Congresso di Stato emana apposite
direttive, rivolte a soggetti pubblici e privati interessati.

TITOLO III
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 12
(Interventi)

1. Gli interventi socio-assistenziali già previsti dalla normativa in vigore sono volti al recupero
o al mantenimento dell’autosufficienza economica o sociale della persona anziana, curandone
l’integrazione con i servizi sanitari. La Repubblica riconosce nell’ambito del principio di
sussidiarietà sociale l’attività di soggetti privati volta:
a) al miglioramento della situazione economica di anziani bisognosi in interventi di carattere
straordinario finalizzati anche all’installazione di attrezzature e ausili per consentire o
migliorare la fruibilità dell’abitazione;
b) all’organizzazione di centri per anziani, alla gestione di attività di utilità sociale e di attività
ricreative;
c) alla gestione di servizi di assistenza domiciliare prevista dalla normativa in vigore, di sistemi di
telesoccorso e di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani.
2. Nella realizzazione degli interventi di carattere sociale la Repubblica valorizza l’iniziativa di
organizzazioni non a scopo di lucro in particolare di quelle di volontariato, di associazioni e di
persone singole che si impegnino, in raccordo con l’Ente pubblico, ad offrire aiuto a persone
anziane.

Art. 13
(Accoglienza in famiglia)

1. La Repubblica riconosce il valore fondamentale della permanenza della persona anziana
nell’ambito del proprio contesto domestico e familiare. A tal fine incentiva l’attuazione della
normativa in materia di assistenza domiciliare, anche di tipo privato, alle persone anziane e non
autosufficienti rafforzando quanto già previsto dal regolamento per gli interventi a favore delle
persone anziane con disabilità e non autosufficienti, che si avvalgono di assistenza privata. La
Repubblica favorisce altresì la realizzazione, in forma sperimentale e in accordo con l’ente
pubblico, di programmi tendenti ad inserire l’anziano solo in una famiglia diversa da quella
naturale, disponibile ad accoglierlo nel proprio ambito, sulla base di un accordo tra l’anziano e la
famiglia stessa.
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2. Il Congresso di Stato adotterà apposita direttiva per regolamentare tali forme sperimentali di
accoglienza per anziani soli.

Art. 14
(Diritti degli ospiti in strutture residenzialie semiresidenziali pubbliche e private)

1. In coerenza con l’Articolo 7 i diritti dei cittadini anziani sono tutelati anche quando sono
ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali, o a carico dei servizi domiciliari.
2. I servizi, le strutture e le imprese che erogano servizi assistenziali, socio-assistenziali o
socio-sanitari dovranno redigere un’apposita Carta dei Servizi su cui specificano, a norma del
Decreto del 5 maggio 2005 n. 70 e della Legge del 25 maggio 2004 n. 69:
- le misure adottate per il rispetto della privacy sia personale che di coppia;
- gli orari e le modalità di visita nel principio del favorire il mantenimento di contatti costanti con
i familiari e amici;
- le modalità per le uscite dalla struttura fatte in autonomia o con accompagnatori, soli o in
gruppo, per visite, commissioni, partecipazioni a eventi, impegni personali ecc.
- le misure messe in atto per la promozione e la libera partecipazione a riunioni autogestite dagli
ospiti o indette da organizzazioni sociali, in apposito locale, per discutere dei problemi generali
e personali legati alla vita nella struttura o alle loro condizioni di cittadini, anziani e utenti;
- le modalità di utilizzo del telefono per contatti telefonici diretti con l’esterno e degli strumenti di
tipo informatico;
- le modalità con cui si organizzano le attività della giornata, la programmazione delle attività
culturali, ricreative e di recupero, nonché le forme di collaborazione alla loro organizzazione e
realizzazione da parte degli utenti.

TITOLO IV
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 15
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, si fa fronte nell’ambito dei finanziamenti
previsti annualmente dalla legge di bilancio.
2. Agli altri interventi previsti dalla legge si fa fronte mediante istituzione di appositi capitoli.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 7 gennaio 2008/1707 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta