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Modifica Dell'articolo 1, Primo Comma, Della Legge 31 Maggio 1971 N.21 ''assicurazione Obbligatoria Dei Veicoli A Motore''


Published: 2008-03-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984091/modifica-dellarticolo-1%252c-primo-comma%252c-della-legge-31-maggio-1971-n.21-assicurazione-obbligatoria-dei-veicoli-a-motore.html

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Microsoft Word - D048-2008.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 14 marzo 2008.

LEGGE 18 MARZO 2008 N.48

MODIFICA DELL’ARTICOLO 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1971
N.21 “ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI A MOTORE”

Art. 1

Il primo comma dell’articolo 1 della Legge 31 maggio 1971 n.21 è così modificato:
“I veicoli a motore, compresi i rimorchi, le macchine operatrici e le macchine agricole, non
possono essere posti in circolazione se non coperti, in conformità alle disposizioni della presente
legge, da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.”.

Art. 2

Le macchine operatrici e le macchine agricole, sprovviste attualmente dell’assicurazione per
la responsabilità civile verso terzi, devono essere obbligatoriamente assicurate entro 45 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 18 marzo 2008/1707 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta