Microsoft Word - D048-2008.doc
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 14 marzo 2008.
LEGGE 18 MARZO 2008 N.48
MODIFICA DELL’ARTICOLO 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1971
N.21 “ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI A MOTORE”
Art. 1
Il primo comma dell’articolo 1 della Legge 31 maggio 1971 n.21 è così modificato:
“I veicoli a motore, compresi i rimorchi, le macchine operatrici e le macchine agricole, non
possono essere posti in circolazione se non coperti, in conformità alle disposizioni della presente
legge, da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.”.
Art. 2
Le macchine operatrici e le macchine agricole, sprovviste attualmente dell’assicurazione per
la responsabilità civile verso terzi, devono essere obbligatoriamente assicurate entro 45 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 18 marzo 2008/1707 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta