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Legge Delega Per L'adozione Di Un Codice Della Strada Della Repubblica Di San Marino


Published: 2008-03-20
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984090/legge-delega-per-ladozione-di-un-codice-della-strada-della-repubblica-di-san-marino.html

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Microsoft Word - D051-2008.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 14 marzo 2008.

LEGGE 20 MARZO 2008 N.51

LEGGE DELEGA PER L’ADOZIONE DI UN CODICE DELLA STRADA DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1

Al fine di elevare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, il Congresso di Stato
è autorizzato dalla presente legge delega a norma dell’articolo 3 bis, comma 5 della Legge 8 luglio
1974 n.59, nel testo aggiunto dall’articolo 4 della Legge Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36
(Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese) ad
adottare con decreto la normativa concernente la circolazione stradale (Codice della Strada),
seguendo i criteri indicati nei successivi articoli.

Art. 2

Il Codice della Strada trova il suo fondamento nella legislazione esistente, ed in
particolare:
a) nelle “norme di comportamento” di cui alla vigente Legge 28 febbraio 1996 n.24 e Decreto 14
settembre 1976 n.47;
b) nelle norme concernenti le strade e i dispositivi di sicurezza sulle medesime di cui alla Legge 29
gennaio 1992 n.7 e Decreto 20 settembre 2004 n.118.
La normativa indicata al comma che precede dovrà essere recepita in un unico testo
normativo, con disposizioni fra loro coordinate debitamente ed integrate e modificate secondo i
criteri indicati ai successivi articoli.
La legislazione concernente i veicoli, la patente e l’obbligo assicurativo è contenuta nelle
leggi speciali vigenti, che pertanto non sono integrate o modificate in forza della presente legge
delega.
Restano applicabili in materia di circolazione stradale le convenzioni internazionali ratificate
dalla Repubblica.

Art. 3

Il decreto con il quale sarà adottato il nuovo Codice della Strada, rispetto alla normativa
indicata nelle leggi e decreti citati all’articolo 2, primo comma, dovrà contenere le integrazioni e
modifiche di seguito indicate:
a) le strade della Repubblica vanno classificate, in relazione alla loro funzione, in strade di
scorrimento, di collegamento, locali e private;
b) vanno attribuite a determinati corpi di polizia le funzioni di polizia stradale, individuando le
relative responsabilità e compiti in relazione alla circolazione stradale: la nuova normativa
prevederà l’obbligo di dotare i corpi di polizia degli strumenti per il rilievo della velocità e del
tasso alcoolemico;
c) il gruppo di lavoro per la sicurezza stradale, oltre alle funzioni attribuite dalla normativa vigente,
sarà chiamato a svolgere funzioni consultive e formative per quanto riguarda la sicurezza
stradale e della circolazione in generale: la sua composizione per l’esercizio di tali funzioni sarà
integrata con personale avente competenza formativa e didattica;
d) il sistema sanzionatorio, rispetto alla legislazione vigente, sarà modificato con l’esatta previsione
delle procedure amministrative da adottare in caso di applicazione delle sanzioni amministrative
e dei provvedimenti sospensivi o revocatori previsti dal codice, e l’individuazione degli organi
competenti alla loro applicazione: le competenze degli organi amministrativi e dell’autorità
giudiziaria devono essere nettamente distinte onde evitare una duplicazione di sanzioni ed un
conflitto di competenze;
e) per quanto concerne la manutenzione delle strade, l’installazione della segnaletica, l’esecuzione
di opere di sicurezza per la circolazione, la competenza deve essere attribuita all’Azienda
Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.), seppure in collaborazione con altri organi della
Pubblica Amministrazione e secondo le direttive imposte dal Consiglio Grande e Generale
attraverso disposizioni di legge e dal Congresso di Stato attraverso apposite deliberazioni;
f) deve essere prevista una disciplina per gli accessi e le procedure per la loro classificazione ed
autorizzazione, una regolamentazione della pubblicità stradale e regolamentazione delle
pertinenze;
g) per quanto concerne le opere ed i dispositivi per la moderazione del traffico, la vigente disciplina
sarà integrata con disposizioni relative alle rotatorie;
h) per quanto concerne la segnaletica, il decreto con il quale sarà adottato il nuovo codice, dovrà
fare riferimento alla normativa internazionale adottata dalla Repubblica ed alla legislazione
dell’Unione Europea: il nuovo testo sarà anche dotato di allegato contenente la riproduzione dei
più importanti segnali stradali.

Art. 4

Per quanto riguarda le norme di comportamento, la vigente legislazione sarà integrata e
modificata come di seguito indicato:
a) relativamente alle norme sulla precedenza, sarà regolamentata la circolazione sulle rotatorie;
b) con apposito e separato decreto, da emanarsi contestualmente al codice, sarà disciplinata la
circolazione sul territorio dei veicoli eccezionali, individuando gli organismi competenti a
concedere le autorizzazioni, i limiti autorizzativi e gli oneri conseguenti.

Art. 5

L’adozione di sistemi di sicurezza sui veicoli confermerà le vigenti disposizioni con le
seguenti modifiche:
a) i seggiolini per il trasporto di minori ed i caschi degli automobilisti devono essere conformi alle
norme europee;
b) l’obbligo di adottare speciali misure di contenimento sarà stabilito, conformemente alle direttive
europee, in misura meno dettagliata rispetto alla precedente legislazione. Infatti la nuova legge
stabilirà un obbligo di adottare seggiolini e altri sistemi di ritenuta per bambini adeguati alla loro
altezza (inferiore a mt. 1,50) ed al loro peso, secondo le normative europee.

Art. 6

Relativamente al sistema sanzionatorio, le sanzioni pecuniarie amministrative dovranno
essere distinte in tre categorie, ed applicate dalle specifiche norme del codice alle diverse infrazioni
a seconda della loro gravità. Le sanzioni saranno aggravate in caso di recidiva specifica, verificatasi
nell’arco di due anni.
Per la guida in stato di ebbrezza, oltre alla applicazione delle sanzioni penali previste, si
dovrà prevedere l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la presenza di un tasso
alcoolemico nel sangue da 0,50 a 0,80; oltre tale tasso sarà applicata anche la sospensione della
patente in via amministrativa fin dalla prima infrazione. Viene altresì sospesa la patente fino a sei
mesi per chi guida in stato di ebbrezza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale, il vigente sistema
sanzionatorio dovrà essere potenziato, oltre che in caso di guida in stato di ebbrezza, anche per
quanto concerne la velocità: la sospensione della patente sarà applicata quando la velocità supera di
40 km/h quella consentita. Inoltre in caso di cumulo di infrazioni, sarà egualmente applicata la
sospensione della patente di guida: tale cumulo sarà rapportato a tre infrazioni nell’arco di due anni,
con riferimento all’anno solare.
La sospensione della patente è prevista da uno a quattro mesi: la nuova legislazione adotterà
criteri limitativi della discrezionalità degli organismi amministrativi chiamati ad applicare in
concreto la sanzione. I periodi sospensivi saranno applicati con maggiore rigore per coloro che
hanno conseguito la patente da un breve periodo (due anni).

Art. 7

A norma dell’articolo 3 bis, della Dichiarazione dei Diritti, comma 5, il decreto da emanarsi
entro novanta giorni in forza della presente legge delega, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio
Grande e Generale.

Art. 8

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 20 marzo 2008/1707 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta