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L'assicurazione Obbligatoria Contro Gli Infortuni E Le Malattie Professionali


Published: 1939-01-24
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984088/lassicurazione-obbligatoria-contro-gli-infortuni-e-le-malattie-professionali.html

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N. 2.
Legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX, nella Sua Tornata odierna:
TITOLO I.
Campo di applicazione ed oggetto della assicurazione.
Art. 1.
E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, in numero
superiore a due e nelle condizioni previste dalla presente legge, siano addette:
1) ad opifici nei quali si fa uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa;
2) a prestare servizio presso macchine mosse da agente inanimato o presso apparecchi a pressione
soggetti a sorveglianza e controllo destinati a scopo industriale, commerciale e agricolo, escluso
sempre il caso che le macchine o gli apparecchi siano destinati soltanto ad uso domestico.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria, anche quando on ricorrano i casi di cui ai precedenti numeri
1 e 2, per le persone suindicate le quali siano addette ai lavori;
3) di costruzione, manutenzione o demolizione edilizia, comprese le strade e le opere pubbliche, il
bonificamento idraulico, le opere murarie e i drenaggi in galleria ricorrenti nelle sistemazioni delle
frane o dei bacini montani, nonchè di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
4) di costruzione, manutenzione o riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie, e al
loro esercizio;
5) di produzione o distribuzione di acqua ed elettrici à, comprese le aziende telefoniche e
radiotelegrafiche; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
6) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali e non si tratti di
trasporti di prodotti agricoli eseguiti per conto e nell'interesse di un'azienda agricola;
7) di produzione, trattamento e applicazione di materie esplodenti, infiammabili, corrosive e
caustiche;
8) di carico e scarico eseguito a mezzo di facchini che dovranno essere assicurati a mezzo della loro
corporazione;
9) di taglio e riduzione di piante e trasporto di ess , ove il lavoro sia eseguito da chi non è
dipendente della azienda agricola;
10) delle officine meccaniche e di falegname;
11) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramica;
12) delle miniere e cave, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte;
13) per la estinzione di incendi.
L'assicurazione è obbligatoria anche se sia uno solo l'operaio impiegato quando si tratta di lavoro
presso macchine mosse da agenti inanimati, o presso i motori di esse, di lavori in cave di pietra, di
demolizioni edilizie, di lavori edilizi e di affini all'esterno di fabbricati con uso di impalcature, ponti
o scale, di impianti elettrici e loro esercizio, riparazione e manutenzione.
Si considerano come addetti a prestare sevizio presso macchine mosse da agente inanimato o presso
i motori di esse tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono
esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine e dai motori.
L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione del
lavoro, da cui sia derivata la morte, o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovver
una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni.
Agli effetti della presente legge è considerato infrtunio sul lavoro anche l'infezione carbonchiosa.
Art. 2.
L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella annessa alla
presente legge, le quali siano contratte nell'esercizio o a causa delle lavorazioni specificate nella
tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrno fra quelle previste nell'art.1. La tabella predetta
può essere modificata o completata con decreto governativo, sentiti i competenti organi corporativi.
Per le malattie professionali, in quanto nella presente legge non siano stabilite disposizioni speciali,
si applicano quelle concernenti gli infortuni.
TITOLO II.
I datori di lavoro.
Art. 3.
Sono considerati datori di lavoro o come tali tenuti all'assicurazione anche lo Stato per i lavori da
esso eseguiti, gli ospizi, gli ospedali od altri istituti di assistenza.
Nei lavori eseguiti per concessione o per appalto sono considerati datori di lavoro e come tali tenuti
all'assicurazione gli appaltatori o i concessionari anche se il lavoro sia eseguito per conto dello Stato
ed enti parastatali.
Le società cooperative, le corporazioni sindacali e le società anche di fatto, costituite totalmente o in
parte da prestatori d'opera, sono considerate datori di lavoro e come tali tenute all'assicurazione
anche nei riguardi dei propri soci addetti ai lavori.
Nel caso in cui prestatori d'opera retribuiti a cottimo nello stabilimento, officina o cantiere di un
datore di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione si avvalgono, con consenso di questi, di altri
prestatori d'opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi è a carico del datore
di lavoro predetto.
Art. 4.
La spesa dell'assicuratore è a esclusivo carico del datore di lavoro, al quale è inibito di far
concorrere comunque e sotto qualsiasi forma i prestatori d'opera nella spesa stessa. Il datore di
lavoro, nel caso di contravvenzione a tale divieto è punito con una multa sino a L.5.000.
Coloro che sono tenuti all'obbligo dell'assicurazione devono attuare, con la maggiore diligenza,
tutte le misure preventive necessarie a prevenire gli infortuni e a proteggere la vita e l'integrità
personale dei lavoratori.
Art. 5.
I datori di lavoro soggetti alla presente legge devono denunciare all'Istituto assicuratore, su moduli
predisposti da quest'ultimo, almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi e
in particolare le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge per l'assicurazione
contro le malattie professionali e deve inoltre fornirgli tutti gli elementi e le indicazioni che siano da
esso richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta
denunzia preventiva, alla stessa dovrà provvedere il datore di lavoro entro i tre giorni dall'inizio dei
lavori stessi.
I datori di lavoro debbono altresì denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di
estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione non oltre il sesto giorno da quello in
cui le modificazioni o variazioni si sono verificate, nonchè la cessazione della lavorazione.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di
assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a
quello della cessazione.
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti la individuazione
del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso nonchè la sede dell'azienda stessa entro
otto giorni da quello nel quale le variazioni stesse i sono verificate.
Nel caso di trapasso di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo nonostante la
denuncia effettuata a sensi del precedente comma, è solidamente obbligato con il primo, salvo
l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta
dovuto dall'Istituto assicuratore per premi e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di
penale, riferentisi all'anno in corso e ai due preced nti.
Art. 6.
L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non siasi provveduto, secondo le
disposizioni del precedente articolo, alla denuncia dei lavori, diffida con cartolina raccomandata il
datore di lavoro fissandogli il termine di cinque giorni per l'adempimento.
Trascorso il detto termine, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli
accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, e decorrere dall'inizio dei lavori.
Art. 7.
I datori di lavoro debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano inscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in
servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. Il libro di matricola deve
indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di inscrizione, il cognome, il nome e la
paternità, la data e il luogo di nascita, la data di mmissione in servizio, e quella di licenziamento, la
categoria professionale e anche quando l'operaio si retribuito a cottimo, il salario di cui al primo
comma dell'art.42.
2) un libro di paga nel quale, per ogni dipendente, anche cottimista, sia indicato:
a) il cognome, il nome e il numero di matricola;
b) il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno;
c) il salario giornaliero effettivamente pagato;
d) il salario giornaliero legale agli effetti assicurativi che dovrà essere pari a tante volte il salario
medio orario, di cui al primo comma dell'art.42, quante saranno state le ore di effettivo lavoro
dell'operaio nella giornata.
Per ogni apprendista saranno indicati nel libro paga i solo due terzi del salario giornaliero legale, di
cui al paragrafo 2 lettera d del presente articolo, assumendosi come salario medio orario quello dei
prestatori d'opera, della categoria a cui l'apprendista passerà, terminato l'apprendistato.
Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno per ciascun operaio, anche cottimista od
apprendista, devono registrarsi le ore di lavoro eseguite il giorno precedente e il salario giornaliero
legale, di cui ai precedenti comma, mentre il salario giornaliero effettivamente corrisposto dovrà
essere registrato entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esso.
Se il lavoratore, retribuito a cottimo, per l'esecuzione del lavoro si avvale, a sensi dell'ultimo
comma dell'art.3 di altre persone da lui assunte o pagate, deve per questo tenere un libro di
matricola e di paga con le stesse norme di cui al presente articolo.
Art. 8.
Il libro di matricola e il libro di paga debbono ess re legati e numerati in ogni pagina e, prima di
essere messi in uso, debbono essere presentati all'istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare
in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando ell'ultima pagina il numero dei fogli che
compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato.
I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti
con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia
leggibili.
I libri o fogli di paga debbono essere contrassegnati a cura dell'istituto assicuratore da un numero
d'ordine progressivo.
Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga per quattro anni almeno dall'ultima registrazione e,
se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.
Il libro di paga e quello di matricola devono essere subito presentati nel luogo in cui si eseguisce il
lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istitu o assicuratore.
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove esibendo anche i libri ed annotazioni contabili e di cassa
ed altri documenti, nonchè i chiarimenti necessari pe dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
L'istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro
paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere
controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare inscrivere in essa le dichiarazioni che
crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il
motivo del rifiuto.
Il datore di lavoro deve dare all'istituto assicurato e tutte le notizie che gli sono richieste allo sc po
di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione.
Art. 9.
Se ai lavori siano addetti i coniugi, i figli, i parenti o gli affini sino al terzo grado, componenti la
famiglia del datore di lavoro, nelle condizioni di cui ai numeri 1, 2, e 3 dell'art.16, il datore di
lavoro, oltre ad inscrivere dette persone nei libridi matricola e di paga, deve denunciarle all'istituto
assicuratore nominativamente e coi rispettivi salari, giusta le tabelle di cui all'art.42, anche se non
sia corrisposta alcuna mercede.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il coniuge, i figli, parenti ed affini devono computarsi -
insieme al datore di lavoro che partecipi al lavoro stesso - agli effetti del numero degli operai
previsto dal primo comma dell'art.1.
Art. 10.
L'istituto assicuratore potrà dispensare dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga le
pubbliche amministrazioni ed altri enti, quando risulti che dagli stessi sia provveduto efficacemente
con fogli o ruoli di paga. Dalla tenuta dei libri è senz'altro dispensato l'Ufficio Tecnico Governativo.
L'Istituto assicuratore potrà anche concedere la dispensa dalla tenuta di qualsiasi libro, foglio di
paga o registro, ove trattasi di lavori a carattere ransitorio o di breve durata, come la motoaratura, la
trebbiatura, la frangitura delle olive.
Art. 11.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i
dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni,
indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la
indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due gironi da quello in cui il
datore di lavoro ne ebbe notizia e deve essere corrdata da certificato medico.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte, la
denuncia deve essere fatta per iscritto, entro ventiquattro ore dall'infortunio, alla sede locale
dell'istituto assicuratore.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il
termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia delle malattie professionali deve esser trasmessa dal datore di lavoro all'istituto
assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il
prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.
La denuncia dell'infortunio all'istituto assicuratore e il certificato medico, che deve corredarla,
debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le
cause e circostanze di esso, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le
cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistent .
Il medico che presta le prime cure deve, per ogni caso di infortunio e di malattia professionale,
trasmettere copia di un certificato-denuncia del caso stesso al Tribunale Commissariale.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la multa fino a lire cinquecento.
Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi della presente legge, deve, sotto
comminatoria della multa di cui al precedente comma, nel termine di due giorni dare notizia
all'Ispettorato Politico di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità
al lavoro per piu' di tre giorni, nonchè di ogni malattia professionale. Tale denuncia deve indicare:
1) il nome, cognome, la ditta, ragione e denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio o si manifestò la malattia professionale;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e e le circostanze nelle quali esso si è
verificato;
4) il nome e cognome, la paternità, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta
lesa;
5) lo stato di quest'ultimo, le conseguenze probabili dell'infortunio o della malattia professionale e il
tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Art. 12.
Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti
all'istituto assicuratore dall'art.20, il datore di lavoro è obbligato a dare all'istituto assicuratore e per
esso ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie relative alle mercedi che debbono servire di
base per la liquidazione dei premi di assicurazione e d lle indennità ed a consentire agli incaricati
suddetti l'accertamento nella propria azienda, anche elle ore di lavoro, oltre che delle notizie
predette, delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la
valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro rappresentati che non frniscano le notizie richieste o le diano
scientemente errate od incomplete, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al quinto comma
dell'art.8, sono puniti con la multa fino a lire mille.
Art. 13.
I datori di lavoro che non adempiono l'obbligo della prescritta denuncia del lavoro da essi
esercitato, sono puniti con la multa fino a lire trcento quando le persone da essi dipendenti,
comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a tre, sino a lire mille
quando i dipendenti sono piu' di tre. Le predette penalità saranno raddoppiate in caso di recidiva.
Indipendentemente dal procedimento penale i datori di lavoro sono tenuti a versare all'istituto
assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovut dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota
di detto premio corrispondente al periodo di tempo dall'inizio dei lavori fino alla data di
presentazione della denuncia.
I datori di lavoro che alle scadenze non provvedono al pagamento del premio dovuto o delle quote
rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o
dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle mercedi o alla rettifica delle registrazioni
stesse, sono tenuti a versare all'istituto, oltre il premio o le quote rateali o residue o le differenz
supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare
del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari a detto ammontare.
I datori di lavori che omettono le denuncie di modificazione di estensione e di natura del rischio già
coperto da assicurazione, a norma dell'art.5 e le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o
delle mercedi in modo da determinare la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di
quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre la differenza
supplementare tra il premio liquidato o pagato e qullo dovuto, una somma pari a detta differenza e
ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza.
I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza, preveduta nei precedenti comma,
incorrono nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dai
comma medesimi, a rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle indennità liquidate per
infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti ai quali le
inadempienze si riferiscono. Ai fini delle disposizioni del presente comma si considerano come
indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alla
tabella di cui all'art.68.
Art. 14.
I crediti dell'istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi di assicurazione, e relativi
interessi o per somme supplementari a titolo di penale hanno privilegio sulla generalità dei mobili e
degli immobili (e per questi senza iscrizione) del bitore dello stesso grado rispetto ai crediti dello
Stato ai quali sono tuttavia posposti.
Le somme dovute per i crediti di cui al precedente comma dovranno essere riscosse dall'esattoria
governativa con le norme in vigore per la riscossione delle imposte, in base a ruoli di esazione, che
vengono formati dall'istituto assicuratore. Per altro l'Esattoria risponderà solo delle somme riscosse
e sarà rimborsata delle spese di esecuzione ove non siano state recuperate.
I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza del Commissario della Legge che decide
in via inoppugnabile.
I ricorsi debbono essere prodotti entro trenta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha
ricevuto l'avviso di pagamento, da inviarsi all'Istituto assicuratore a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo: tuttavia il Commissario della Legge in sede di
esame del ricorso può sospendere l'esecuzione ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame
preliminare, appaia fondato a suo insindacabile giudiz o. La sospensione viene disposta con
ordinanza da notificarsi, a mezzo del cursore del Tribunale, all'esattore e all'istituto assicuratore.
Il ricorso contro la formazione dei ruoli di esazione deve essere trasmesso in plico raccomandata al
Commissario della Legge al quale deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata
comunicata all'istituto assicuratore, affinchè questo possa presentare nel termine di quindici giorni
dal ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.
I ruoli di cui al secondo comma del presente articolo vengono dall'istituto trasmessi al Commissario
della Legge il quale, entro otto giorni dal loro ricevimento, li rende esecutivi e ne dispone la
pubblicazione e la consegna all'esattore.
Art. 15.
I premi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'istituto assicuratore
anticipatamente con le modalità e nei termini che sono stabiliti dall'istituto assicuratore medesimo,
per la durata di un anno o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo dei salari di cui al
n.2 lett. d dell'art.7 che si presume saranno iscritti dal datore di lavoro nel libro di paga durante
l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi medesimi.
Su richiesta del datore di lavoro l'istituto assicuratore può consentire che i premi siano pagati a rate
semestrali o trimestrali dietro corresponsione di un'addizionale.
Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio l'istituto assicuratore accerta
che l'ammontare dei salari registrati a libro paga norma dell'art.7 n.2 lettera d, supera quello
presunto in base al quale fu anticipato il premio, l'istituto assicuratore medesimo può richiedere il
versamento di una ulteriore quota di premio.
Ai fini della regolazione dei premi i datori di lavoro debbono comunicare all'istituto assicuratore,
alle scadenze delle rate di premio e nei termini da questo stabiliti l'ammontare dei salari relativi al
precedente periodo di assicurazione, e debitamente r gistrati sul libro di paga a norma dell'art.7,
salvo i controlli che l'istituto creda di disporre.
TITOLO III.
Le persone assicurate.
Art. 16.
Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che fuori del proprio domicilio in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze
e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, anche se con compartecipazione agli utili o al
prodotto;
2) coloro che, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro,
sovraintendono al lavoro di altri, purchè la loro retribuzione, ragguagliata a mese, non superi le lire
ottocento;
3) gli apprendisti, con o senza salario, che partecipano alla esecuzione del lavoro. Sono considerati
tali agli effetti della presente legge i minori degli anni sedici.
I parenti del datore di lavoro che prestano la loroopera alle di lui dipendenze sono compresi tra le
persone assicurate, come vi sono compresi i soci delle cooperative e delle società anche di fatto,
costituite totalmente o in parte da prestatori di opere.
Art. 17.
Niuno che sia inferiore all'età di anni dodici compiuti, può venire assunto al lavoro in cave,
costruzioni o demolizioni edilizie, nè adibito al crico e scarico di materiali per costruzioni o
provenienti da demolizioni, nè all'esercizio di macchine in genere, nè in imprese di loro natura
pericolose.
Art. 18.
L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di
lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare
all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia fatta la denuncia ai termini dell'articolo 11, non è corrisposta l'indennità
per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ebbe notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve esser fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il
termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a
indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
Art. 19.
Per gli opifici nei quali si fa uso di macchina, l'ssicurazione contro gli infortuni sul lavoro
comprende le persone addette a lavori complementari o sussidiari a quelli dell'industria principale
anche quando lavorino in locali diversi e separati d quello in cui agisce la macchina.
TITOLO IV.
Le prestazioni dell'assicurazione.
Art. 20.
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per la inabilità temporanea;
2) una rendita per la inabilità permanente;
3) una rendita ai superstiti in caso di morte;
4) pagamento di una somma, a titolo di sussidio, ai fam gliari dell'infortunato subito dopo la morte
di questi;
5) le cure mediche e chirurgiche;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso in cu il
datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi nella presente legge stabili.
Art. 21.
A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cu è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura
la inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto l'infortunato di attendere al lavoro è
corrisposta all'infortunato stesso una indennità giornaliera nella misura dei due terzi del salario
giornaliero di cui all'art.42.
Per le malattie professionali l'indennità decorre dal decimo giorno successivo a quello nel quale, a
causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro.
Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i
quindici giorni.
Art. 22.
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione
della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
A qualunque ora l'infortunato abbia abbandonato il lavoro, il datore di lavoro è obbligato a pagare il
salario nella misura alla quale il prestatore d'opera avrebbe avuto diritto se avesse compiuto il suo
orario di lavoro.
Art. 23.
Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per inabilità temporanea, della rendita
per inabilità permanente e della rendita ai superstiti, la mercede, il salario o rimunerazione da
prendersi per base è accertata a norma dell'art.42.
Art. 24.
Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che l'operaio non è in grado di
recarsi al lavoro, l'istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio provvede affinchè
entro il piu' breve termine, sia pagata all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea.
Qualora l'istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a liquidare la indennità, deve darne
comunicazione all'infortunato o agli aventi diritto specificando i motivi di questa decisione
negativa.
Art. 25.
Agli effetti della presente legge deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un
infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi
inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte ma
essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro, sarà
corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della indennità per inabilità
temporanea, una rendita di inabilità nella misura annu di metà del salario annuo di cui all'art.42, se
si tratta di inabilità permanente assoluta, e una re dita proporzionalmente ridotta in rapporto al
grado della inabilità, se si tratta di inabilità permanente parziale purchè l'attitudine al lavoro sia
ridotta in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di
malattia professionale.
Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o s lo figli, purchè aventi i requisiti di cui ai n.1 e 2
dell'art.35 la rendita è aumentata di un decimo per la moglie e per ciascun figlio.
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita base e cessano in ogni caso con
questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o
per il raggiungimento del quindicesimo anno per i figl , salvo il caso di figli inabili al lavoro per
difetto di mente o di corpo.
Art. 26.
Nei casi di inabilità permanente previsti nell'allegata tabella, l'attitudine al lavoro, agli effetti della
liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.
L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro
perdita anatomica.
Quando, invece, gli arti o gli organi o parti di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro
funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al l voro si determina sulla base della percentuale di
inabilità stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione
perduta.
In caso di perdita di piu' arti, od organi, o di piu' parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità
espressamente contemplate nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere
determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto
della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.
La valutazione del grado dell'attitudine al lavoro nei riguardi dell'organo della vista viene fatta
considerando la facoltà visiva quale risultante con l'uso degli occhiali.
Art. 27.
L'infortunato al quale sia liquidata la rendita di inabilità deve presentare all'istituto assicuratore l
stato di famiglia agli effetti della liquidazione dlle quote integrative per la moglie ed i figli, di cui
al terzo comma dell'articolo 25.
Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per
tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell'infortunato stesso al momento
dell'infortunio, salvo le variazioni di cui al penultimo comma dell'articolo 25.
Art. 28.
Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'istituto assicuratore è tenuto solo alle
prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento della indennità per la inabilità temporanea, fermo
restando il disposto dell'art.55.
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita di inabilità nella misura stabilita
per la riduzione del quindici per cento dell'attitud ne al lavoro; qualora sorga contestazione circa la
operabilità, la decisione è rimessa al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale costituito in
conformità dell'art.53.
Art. 29.
Ricevuto il certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione, l'istituto assicuratore
comunica all'infortunato la data della cessazione della indennità per la inabilità temporanea e se
siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi della presente
legge.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'istituto assicuratore procede agli accertamenti per
determinare la specie ed il grado della inabilità permanente al lavoro, e nel termine di sessanta
giorni comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che
servirono di base a tale liquidazione.
Però l'istituto assicuratore, quando per le condizion della lesione non sia ancora accertabile il grado
di inabilità permanente, può liquidare una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione
nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere poi a liquidazione definitiva.
Art. 30.
L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi pei quali l'istituto assicuratore ritiene di non
essere obbligato a liquidare indennità, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per
inabilità temporanea o sulla inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una
rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'istituto assicuratore, comunica all'istituto stesso con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene
giustificabile il provvedimento dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità
permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla
domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni trenta dalla data della ricevuta della domanda di cui al
precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può richiedere la
costituzione del collegio arbitrale di cui all'art.49, o, qualora per i caratteri della contestazione, non
ricorra la competenza degli arbitri, convenire in giudizio l'istituto assicuratore a norma dell'art.72.
Qualora il termine di cui nei comma secondo e terzo del precedente articolo decorra senza che
l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la
disposizione del comma precedente.
Art. 31.
Nel caso in cui il titolare di una rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una
rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione
complessiva della attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai
precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art.26, in base al salario che
servì per la determinazione della precedente rendita. Se però tale salario è inferiore a quello in base
al quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita sarà
determinata in base a quest'ultimo salario.
Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè considerato determini una inabilità permanente non
superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva ia superiore a quella in base alla quale fu
liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma
precedente.
Nel caso in cui a seguito di precedenti infortuni sia residuata inabilità permanente che non superi il
dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilità permanente che
complessivamente superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione
dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed al salario di cui alle tabelle vigenti
all'epoca dell'infortunio stesso.
Art. 32.
Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita i inabilità permanente, nel quale si abbia
concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo
alla liquidazione di una indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma della
legge 18 luglio 1914 n.24 la rendita per il nuovo infortunio è liquidata in base alla inabilità
complessiva secondo le norme dell'articolo precedent .
Nel caso di malattia professionale le disposizioni del precedente comma e dell'articolo 31 si
applicano anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in
parte da malattia professionale.
Art. 33.
La misura della rendita di inabilità può essere rivduta in caso di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare
della rendita, purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha
dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di
ricupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ai termini dell'articolo
precedente.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sott stare alle visite di controllo che siano disposte ai
fini del comma precedente dall'istituto assicuratore nè di entrare in ospedale per cure od
osservazioni, salvo il trattamento di cui al secondo comma dell'art.56. In caso di rifiuto l'istituto
assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può aver luogo solo
dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio, e almeno sei mesi da quella della costituzione
della rendita; ciascuna delle successive revisioni n può aver luogo a distanza inferiore di un anno
dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può aver luogo solo
due volte, una alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Art. 34.
La revisione delle rendite di inabilità ai sensi dell'articolo precedente può essere richiesta
dall'infortunato o disposta dall'istituto assicurato e.
Nel primo caso da domanda deve essere presentata all'is ituto assicuratore e deve essere corredata
da un certificato medico dal quale risulti che si èverificato un aggravamento nelle conseguenze
dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di ri uzione dell'attitudine al lavoro.
Se l'istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte, ovvero l'infortunato non
accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le
disposizioni di cui al secondo comma dell'art.30.
Nel caso nel quale l'istituto assicuratore richieda la revisione, l'istituto stesso deve darne preventi a
comunicazione all'infortunato.
Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione avrà effetto dalla
prima rata con scadenza successiva a quella relativa l periodo di tempo nel quale fu richiesta la
revisione.
Art. 35.
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita
nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi del
salario:
1) il cinquanta per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso
sono corrisposte tre annualità di rendita.
Se il superstite è il vedovo, la rendita è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia
permanentemente ridotta a meno di un terzo.
Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e
pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi.
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale fino al raggiungimento del quindicesimo
anno di età, se sopravviva la madre, o il padre sia nelle condizioni di cui al secondo alinea del n.1 o
comunque non sia in grado di provvedere al sostentamento della famiglia, e il venticinque per cento
se si tratta di orfano di ambedue i genitori. Se siano superstiti i figli inabili al lavoro, la rendita è
corrisposta al figlio inabile finchè dura la inabilità.
In caso di coesistenza degli aventi diritto di cui ai n.1 e 2, la rendita complessiva non può superare il
novanta per cento della rendita corrispondente a due terzi del salario. Qualora superi questo questo
limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare complessivamente
il limite stesso e sono reintegrate entro tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei
superstiti.
3) in mancanza degli aventi diritto di cui ai n. 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti se
viventi a carico del defunto e fino alla loro morte.
Agli effetti del presente articolo, sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del
defunto e che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, e gli esposti
regolarmente affidati, e sono equiparate agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono
regolarmente affidati.
Subito dopo la morte di un operaio in conseguenza di infortunio sul lavoro l'istituto assicuratore
paga a titolo di speciale sussidio ai superstiti di cui al primo comma del presente articolo la somma
di lire mille aumentata di un decimo per la moglie e per ogni figlio avente i requisiti di cui ai n.1 e 2
dell'art. stesso.
Art. 36.
Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'articolo precedente
devono presentare all'istituto assicuratore gli atti e documenti comprovanti il loro diritto. L'istituto
assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini della presente legge, provvede alla
liquidazione della rendita di cui allo stesso art.35.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla
misura di essa, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art.30.
Art. 37.
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortu io dopo la liquidazione della rendita di
inabilità permanente la domanda per ottenere la rendita ella misura e nei modi stabiliti nell'articolo
precedente deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della
morte.
Art. 38.
Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione della indennità
per inabilità temporanea o di pagamento della rendita di inabilità permanente o mentre si svolgono
le pratiche amministrative per la liquidazione della rendita, l'istituto assicuratore, se gli consti che i
superstiti dell'infortunato non erano informati delcesso, deve, appena venutone a conoscenza,
dare notizia del decesso stesso ai superstiti, agli effetti della eventuale applicazione dell'articolo
precedente.
In ogni caso il termine di cui nel precitato articolo decorre dal giorno nel quale i superstiti vennero a
conoscenza dell'avvenuto decesso.
Art. 39.
Per l'accertamento della vivenza a carico l'istituto assicuratore può assumere le notizie del caso
presso tutti gli uffici pubblici governativi e chied re per le indagini del caso l'intervento
dell'Ispettore Politico.
Agli effetti dell'art.35 la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino in
stato di bisogno e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto.
Agli effetti del secondo alinea del n.1 del precitato rticolo l'attitudine al lavoro si considera ridotta
permanentemente a meno di un terzo quando il vedovo abbia raggiunto i 65 anni di età al momento
della morte della moglie per infortunio.
Art. 40.
In caso di morte, su istanza motivata dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto, il Commissario
della Legge, ove ritenga fondata la domanda, dispone che sia praticata d'urgenza l'autopsia del
cadavere, alla quale le parti possono assistere anche a mezzo di un medico dalle stesse all'uopo
delegato.
L'onorario per l'autopsia con il referto sarà liquidato in misura fra le cento e le quattrocento lire dal
Commissario della Legge che liquiderà inoltre la trasferta dovuta al necroscopo, disponendo circa il
carico dell'onorario e della trasferta.
Art. 41.
Le rendite di inabilità e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, trimestrali o
semestrali in relazione alla entità delle rendite stes e secondo le norme stabilite dall'istituto
assicuratore.
In caso di morte del titolare della rendita, è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.
Art. 42.
Con delibera del Congresso di Stato sentiti i competenti organi corporativi e l'istituto assicuratore, è
stabilito, per ogni categoria e sesso di prestatori d' pera il salario medio orario legale da registrare
sui libri di matricola e di paga e da assumere come base per la liquidazione dei premi e delle
indennità.
Le tabelle dei salari medi orari legali, soggette a r visione annuale entro il 31 marzo, sono valide
del 1. aprile di un anno al 31 marzo dell'anno successivo.
Per la liquidazione della rendita di inabilità permanente e della rendita ai superstiti è assunto quale
salario annuo, anche per i cottimisti, un importo corrispondente a trecento volte il salario giornaliero
legale, il quale è pari a otto volte il salario medio orario della categoria e sesso a cui appartiene il
prestatore d'opera, giusta la tabella di cui al primo comma del presente articolo, in vigore all'epoca
dell'infortunio. Per l'apprendista si assume il salario ridotto di cui al terzo comma dell'art.7.
In ogni caso il salario annuo è computato da un mini o di lire mille ad un massimo di lire seimila.
Per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea il salario da assumere come base anche
per i cottimisti, è quello stesso giornaliero legale di cui al terzo comma del presente articolo.
Art. 43.
Anche quando l'infortunato sia apprendista gli sono dovute le prestazioni di cui all'art.20 con la
esclusione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta nel caso che all'operaio non fosse
corrisposta alcuna mercede.
Nella liquidazione delle indennità sarà tenuto per base il salario ridotto dell'apprendista da
registrarsi nei libri di matricola e di paga a norma dell'art.7.
Art. 44.
Per la riscossione delle indennità dovute in base alla presente legge si seguiranno le norme comuni.
Art. 45.
Sono nulle le obbligazioni contratte per rimunerazione di intermediari che mediante compenso
abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dalla presente
legge.
Sono puniti col la multa fino a lire trecento:
a) gli intermediari che abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri
per gli scopi indicati nel comma precedente.
b) coloro che, per ragioni del loro ufficio, avendo n tizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano
informato intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, com'è preveduto alla
lettera a).
Art. 46.
Il credito delle indennità fissate dalla presente legge non può essere ceduto per nessun titolo, nè può
essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi
diritto siano stati condannati, e con le quali talecr dito potrà essere compensato.
Art. 47.
E' nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità od a scemarne la misura
stabilita nella presente legge.
Le transazioni concernenti il diritto alla indennità o la misura di essa nono sono valide senza la
omologazione del Tribunale Commissariale.
Art. 48.
L'istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo
dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di
richiedere al Commissario della Legge tutte le indagini del caso e un accertamento peritale
d'urgenza. Le spese relative sono a carico dell'istituto assicuratore.
L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di
esso, perde il diritto ad ogni prestazione ed è punito con la pena della prigionia, da tre mesi a due
anni.
TITOLO V.
Il procedimento arbitrale.
Art. 49.
La risoluzione di ogni controversia sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio,
anche in sede di revisione, dovrà essere deferita ad un Collegio di arbitri, composto di tre medici
due dei quali nominati rispettivamente dalle parti e il terzo di comune accordo fra le parti stesse, e
in caso diverso, dal Commissario della Legge il quale provvederà anche alla nomina dell'arbitro
della parte che non sia addivenuta alla nomina stessa nel termine prefissole.
La sentenza degli arbitri è inappellabile e solo soggetta ad impugnativa per nullità a sensi
dell'art.51.
Il Commissario della Legge liquida, oltre le trasferte, il compenso a ciascuno degli arbitri in una
somma non inferiore a lire cinquanta e non superior a lire trecento per i due arbitri delle parti, e
non inferiore a lire cento e non superiore a lire cnquecento per il terzo arbitro, e fissa con decreto
inoppugnabile in quale proporzione le trasferte e il compenso debbano stare a carico dell'istituto
assicuratore e dell'infortunato.
Art 50.
La sentenza degli arbitri può essere pronunciata anche fuori del territorio qualora ciò sia stato
autorizzato dal Commissario della Legge, ed è deliberata a maggioranza di voti dopo conferenza
personale dei medesimi.
Essa deve contenere:
1° l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti;
2° l'indicazione del decreto del Commissario della Legge che dispone in ordine all'arbitrato;
3° i motivi della decisione;
4° il dispositivo a giudizio conclusivo;
5° l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunciata;
6° la sottoscrizione di tutti gli arbitri.
Ricusando alcuno di essi di sottoscriverla, ne è fatta menzione dagli altri, e la sentenza ha effetto
purchè sottoscritta dalla maggioranza.
La sentenza in originale è depositata nel termine d giorni cinque da uno degli arbitri delle parti
nella Cancelleria del Tribunale Commissariale o è spedita nel termine di giorni dieci dal terzo
arbitro con lettera raccomandata alla stessa Cancelleria.
La sentenza è resa esecutiva per decreto del Commissario della Legge il quale deve pronunciarlo
entro cinque giorni dal deposito o dall'arrivo della sentenza nella Cancelleria del Tribunale.
Art. 51.
La sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità avanti il Tribunale Commissariale entro
quindici gironi dalla notifica:
1° se sia stata pronunciata fuori dei limiti dei quesiti sottoposti agli arbitri, o non sopra tutti i
quesiti, o contenga disposizioni contraddittorie;
2° se non siano state osservate le prescrizioni di cui ai numeri 3°, 4°, 5° e 6° del secondo comma
dell'articolo 50.
Quando sia dichiarata la nullità della sentenza degli arbitri il Tribunale Commissariale pronuncia, in
via inoppugnabile, anche sul merito della controversia.
Resta ferma la inoppugnabilità delle sentenze arbitr li pronunciate nei casi previsti dagli articoli 28,
53, 54, 56, 59 e 66.
TITOLO VI.
L'assistenza sanitaria.
Art. 52.
L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese all'assicurato nei casi di infortunio previsti
nella presente legge e salvo quanto dispongono gli articoli 54 e 55, le cure mediche e chirurgiche
necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in
quanto occorrano a ricuperare la capacità lavorativa.
Art. 53.
L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e
chirurgiche, compresi gli atti operativi, che l'istitu o assicuratore ritenga necessarie.
L'accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione delle cure prescritte è demandato, in caso di
contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto di un medico designato
dall'istituto assicuratore, di un medico designato dall'organizzazione sindacale che rappresenta
l'infortunato e di un terzo medico scelto da essi; qualora i medici delle parti non si accordino sulla
scelta del terzo arbitro, questo è designato dal Commissario della Legge, il quale provvederà anche
alla nomina dell'arbitro della parte che non sia addivenuta a tale nomina nel termine prefissole.
Il giudizio è promosso dall'istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla
dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto, osservate, in quanto non discordanti da quelle di cui
al precedente comma, le norme dell'articolo 49.
Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle cure o la non esecuzione delle cure prescritte importano la
perdita del diritto alle indennità.
Art. 54.
Per la esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento l'istituto
assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura
indicato dall'istituto medesimo. Se il ricovero siafatto in ospedali civili, per la spesa di degenza sarà
applicata, quando non sia stipulata una apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia
diritto all'assistenza gratuita, la tariffa che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico delle
amministrazioni pubbliche. Se il ricovero sia fatto nel locale Ospedale della Misericordia, l'Istituto
assicuratore pagherà, per la spesa di degenza, la tariff minima in vigore.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un
medico di sua fiducia: in tal caso, sarà a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente
sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'istituto assicuratore se avesse provveduto direttamente
alla cura, come pure nel caso in cui l'infortunato creda di ricorrere ad un medico o ad un ospedale
diversi da quelli designati dall'istituto assicuratore.
All'istituto assicuratore anche nel caso previsto nel comma precedente è concessa la facoltà di far
eseguire controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico
dell'infortunato e quello dell'istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa al
giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale costituito in conformità dell'art.53 ed osservate le
norme stabilite in detto articolo.
Art. 55.
In caso di ricovero in un istituto di cura, l'istituto assicuratore ha facoltà di ridurre fino alla metà la
indennità per inabilità temporanea. Nessuna riduzione, però, può essere disposta se l'assicurato ha
moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui nell'art.35 o ha a proprio
carico ascendenti.
Art. 56.
Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità 'istituto assicuratore può disporre che
l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando
siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa.
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro,
l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura dell'indennità per inabilità
temporanea assoluta.
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma
dell'art.53.
Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiust ficato il rifiuto, l'istituto assicuratore può
disporre la riduzione della rendita di inabilità in misura da determinarsi dal collegio stesso.
Sono applicabili per gli atti operativi di cui nel presente articolo le disposizioni dell'art.54.
Art. 57.
L'istituto assicuratore è tenuto a provvedere a proprie spese alla prima fornitura delle protesi da
lavoro e alla rinnovazione di esse, purchè però sia trascorso il termine stabilito dall'istituto
medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato.
Tra le protesi sono compresi gli apparecchi atti a ridurre il grado della inabilità e, fra gli altri, anche
gli occhiali.
Art. 58.
Qualora l'istituto assicuratore non ritenga di provvedere ai servizi per la prestazione dei soccorsi di
urgenza sia a mezzo di propri ambulatori sia mediante ccordi con enti e sanitari locali, il datore di
lavoro deve provvedere a tali prestazioni e sostenere le spese inerenti ad esse.
In tal caso o quando il datore di lavoro provveda con propri mezzi ai soccorsi di urgenza, dell'onere
relativo è tenuto conto nella determinazione preventi a del premio di assicurazione.
Il datore di lavoro è però sempre tenuto in ogni caso provvedere al trasporto dell'infortunato
sostenendone le spese.
Art. 59.
Le amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone colpite
da infortunio sul lavoro, salvo il pagamento delle spese di ospedalità da parte dell'istituto
assicuratore, quando si tratti di infortuni indennizzabili ai termine della vigente legge ed il ricovero
sia stato disposto o approvato dall'istituto assicuratore.
All'istituto assicuratore è data facoltà di far visitare da medici di propria fiducia gli infortunati
degenti in ospedali e di disporre il loro trasferimento in altro luogo di cura da esso designato: ove
potranno essere visitati da un rappresentante del Governo.
In caso di contestazione, circa il trasferimento, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma
dell'art.54.
I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati indicati nell'articolo 60 con diritto
agli stessi compensi ivi stabiliti.
Le amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'istituto assicuratore ed
all'infortunato o suoi superstiti, ed eventualmente copia, dei documenti clinici e necroscopici
relativi agli infortunati da essi ricoverati. Analog obbligo spetta, nei confronti dell'infortunato o dei
superstiti, ai luoghi di cura dell'istituto assicuratore nei quali sia ricoverato per la cura l'infortunato
stesso.
Art. 60.
I medici e chirurghi non possono, senza giustificato motivo, rifiutare l'opera loro, quando sia
richiesta per accertare le conseguenze degli infortuni sul lavoro.
Le indennità spettanti ai medici e chirurghi sono le seguenti:
1) pagamento delle spese di viaggio in prima classe nell strade ferrate e nelle linee
automobilistiche e nella misura di una lira per chilometro sulle strade non servite da mezzi pubblici
di trasporto;
2) lire sette per il primo certificato medico da unirsi alla denuncia, se si tratta di infortunio, e lir
dieci se si tratta di malattia professionale;
3) lire due per ogni certificato comprovante la continuazione dell'inabilità assoluta al lavoro.
Però per uno stesso caso la spesa per i certificati di questa specie non potrà mai, qualunque sia il
numero di essi, superare le lire dieci;
4) lire cinque per il certificato constatante l'esito definitivo dell'infortunio o della malattia
professionale.
Le spese di cui al numero 1 sono a carico dell'istituto assicuratore o del datore di lavoro,
secondochè l'opera del sanitario sia stata richiesta dall'uno o dall'altro.
Le spese di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono a carico dell'istituto assicuratore, il quale stipulando
convenzioni con i medici chirurghi e con le amministrazioni ospedaliere nei riguardi delle cure,
potrà prendere speciali accordi anche in ordine a dtte spese.
Art. 61.
I compensi e le trasferte ai sanitari componenti il col egio arbitrale di cui agli articoli 28, 53, 54, 56,
59 e 66 sono liquidati dal Commissario della Legge nei limiti e con le modalità stabilite nell'art.49;
il Commissario della Legge decide circa l'onere delle spese.
Art. 62.
Gli uffici pubblici competenti debbono rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita e gli
stati di famiglia che siano richiesti dall'istituto assicuratore o dai titolari di rendita ai fini del
pagamento della rata di rendita e debbono fornire all'istituto assicuratore le notizie che siano ad essi
richieste in ordine alla vivenza a carico di cui all'art.35.
TITOLO VII.
L'inchiesta.
Art. 63.
L'Ispettorato Politico appena ricevuta la denuncia di cui all'ottavo comma dell'art.11, deve
rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia
deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od una inabilità superiore ai
trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia
al Commissario della Legge.
Nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dopo ricevuta la denuncia, il
Commissario della Legge deve procedere ad una inchiesta, con la quale deve accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
2) le circostanze in cui avvenne l'infortunio e la causa e la natura di esso;
3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) il salario di cui all'art.7;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti avente diritto a rendita e la
residenza di questi ultimi.
Il Commissario della Legge qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'istituto
assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, deve eseguire l'inchiesta sul luogo
dell'infortunio.
L'istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente al
Commissario della Legge che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze
indicate nella prima parte del seguente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la
segnalazione all'Ispettorato Politico o per non essere tate previste o indicate nella segnalazione le
conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.
Art. 64.
L'indicazione della data del luogo dell'inchiesta deve essere notificata a richiesta del Commissario
della Legge, a mezzo dei cursori del Tribunale, al datore di lavoro, all'infortunato o suoi superstiti, e
all'istituto assicuratore.
L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se
necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal Commissario della Legge, per accertare le cause
dell'infortunio e della lesione e la natura e l'entità di quest'ultima.
Qualora non siano presenti nè rappresentati gli aventi diritto alle prestazioni, il Commissario della
Legge fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designerà fra quelli
addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali avvenne l'i fortunio e preferibilmente fra gli esercenti lo
stesso mestiere dell'infortunato.
Il Commissario della Legge ha inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio,
possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.
Art. 65.
Salvo il caso di impedimento, da constastarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta
nel piu' breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui pervenne al Commissario della
Legge la denuncia dell'infortunio.
Della inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di fare inserire l
proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art.63 il verbale deve essere
redatto sul luogo dell'infortunio.
Il processo verbale è sottoscritto dal Commissario della Legge ed una copia del medesimo deve
essere inviata all'istituto assicuratore e all'infortunio assicuratore o suoi superstiti a cura del
Cancelliere del Tribunale contro pagamento dei diritti d sua competenza.
TITOLO VIII.
Le malattie professionali.
Art. 66.
Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute dovute anche quando l'assicurato abbia
cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni,
semprechè l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è
indicato nella tabella annessa alla presente legge.
La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa
astensione dal lavoro a causa della malattia.
Se la malattia si manifesta dopo che l'assicurato h cessato di prestare la sua opera nella lavorazione
che ha determinato la malattia, la manifestazione di questa si considera verificata nel giorno in cui è
presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.
Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado
dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione
per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende
cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al
quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della
lavorazione predetta.
Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati d ll'istituto assicuratore in applicazione del
precedente comma sono demandate al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale, costituito in
conformità dell'art.53 ed osservate le norme stabili e in detto articolo; il collegio determinerà la
misura della riduzione della rendita.
Il certificato medico, che deve corredare la denuncia della malattia professionale all'istituto
assicuratore, deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questo
si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato
stesso e di quella rilevata dal medico certificante.
I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi
necessarie.
TITOLO IX.
L'istituto assicuratore.
Art. 67.
L'assicurazione secondo la presente legge è gestita dall'Istituto Nazionale Fascista per l'Assicuratore
contro gli Infortuni sul Lavoro, con Sede Centrale in Roma, che istituirà una propria sede e
rappresentanza nella Repubblica di San Marino, quale nico ente assicuratore contro gli infortuni
operante nella Repubblica stessa.
La nomina del rappresentante dell'Istituto dovrà ottenere il preventivo gradimento del Governo pel
tramite della Segreteria di Stato.
Gli appartenenti al personale dell'Istituto Nazionale Fascista Infortuni - compresi in elenco da
comunicarsi preventivamente al Governo pel tramite della Segreteria di Stato - nell'esercizio delle
loro mansioni, sono considerati pubblici funzionari.
Art. 68.
L'Istituto Nazionale Fascista Infortuni deve sottoporre all'approvazione governativa le tabelle dei
coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei
superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.
Le tariffe dei premi di assicurazione, soggette ad approvazione governativa, debbono essere
determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del
periodo di assicurazione.
TITOLO X.
La tutela e l'assistenza degli infortunati. Prescrizione delle azioni.
Art. 69.
La tutela e l'assistenza dei lavoratori infortunati e dei loro aventi causa, tanto in sede
amministrativa, quanto in sede contenziosa, sono affidate alle associazioni sindacali alle quali
appartengono i lavoratori stessi, osservate peraltro le norme generali del patrocinio degli avvocati e
procuratori in quanto ricorra la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nella presente legge si prescrive nel termine di un
anno dal giorno dell'infortunio.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro
all'istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno della richiesta di pagamento.
Le azioni spettanti all'istituto assicuratore in forza della presente legge verso i datori di lavoro o
verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma rimane sospesa durante la liquidazione in via
amministrativa della indennità, la quale, per altro, deve essere, esaurita nel termine di giorni
centoventi da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della
lesione. Trascorso tale termine senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di
adire il collegio arbitrale di cui all'articolo 49.
TITOLO XI.
Penalità ed esenzioni fiscali.
Art. 70.
I contravventori alle disposizioni degli articoli 4 secondo comma, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 13
terzo, quarto e quinto comma, 15 primo e quarto comma, 17, 19, 59 e 60 primo comma, sono puniti
con multa estensibile fino a lire duemila.
Art. 71.
Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e daogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento
contenzioso, i provvedimenti di qualunque natura rel tivi al procedimento stesso, nonchè tutti gli
atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza della presente
legge, sorgano fra gli infortuni o i loro aventi diritto e l'istituto assicuratore o le persone tenute
all'obbligo dell'assicurazione.
Sono anche esenti da ogni e qualsiasi tassa gli atti concernenti le assicurazioni previste nella
presente legge, gli atti relativi ai pagamenti di indennità e alle costituzioni di rendita, non esclusi i
processi verbali, i certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrano in dipendenza della
legge stessa.
Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dll'Istituto Nazionale Fascista Infortuni le donazioni ed
elargizioni disposte a suo favore sono esenti da tasse di bollo, registro ed ipotecarie.
L'Istituto Nazionale Fascista Infortuni è esente da qu lsiasi imposta o tassa.
TITOLO XII.
La competenza giudiziaria.
Art. 72.
Tutte le controversie relative alla presente legge, ch a norma della legge medesima non devono
essere deferite agli arbitri, sono di competenza dall'autorità giudiziaria ordinaria.
Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte
per la liquidazione amministrativa delle indennità.
TITOLO XIII.
I grandi invalidi.
Art. 73.
L'Istituto Nazionale Fascista Infortuni provvede a norma dell'articolo seguente all'assistenza
materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro, i quali essendo assicurati in base alla legge 18
luglio 1914 n.24 o a quella presente abbiano subìto una inabilità permanente che riduca l'attitudine
al lavoro di almeno quattro quinti.
Art. 74.
L'Istituto Nazionale Fascista Infortuni provvede a prestazioni terapeutiche, medico-chirurgiche,
ortopediche, balneo-termali e simili e alla rieducazione professionale ed in genere esplica le forme
di assistenza sanitaria, profilattica, materiale e morale che l'istituto medesimo ravvisi necessarie e
che gli siano consentite dalle disponibilità finanzi rie.
Le prestazioni possono effettuarsi anche mercè il temporaneo ricovero degli invalidi in speciali
ospedali o istituti di cura.
Nella concessione delle prestazioni sarà tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di
inabilità, della natura della lesione e in genere delle condizioni fisiche dell'invalido, nonchè delle
condizioni economiche e familiari di esso.
Art. 75.
L'istituto assicuratore ha facoltà di stabilire che nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di
rendita di inabilità si applichino le disposizioni dell'art.55.
Art. 76.
I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni ai grandi invalidi o circa la natura e i limiti delle
prestazioni proposte per ciascun invalido dei competenti organici dell'istituto assicuratore sono
demandati alla decisione inoppugnabile della Presidenza dell'Istituto.
Art. 77.
L'Istituto Nazionale Fascista Infortuni provvede all'assistenza ai grandi invalidi del lavoro con un
contributo sotto forma di addizionale dei premi di assicurazione, pagati in base alla presente legge,
nella misura del 4 per cento.
A tale contributo si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per i premi di
assicurazione.
TITOLO XIV.
Disposizioni transitorie.
Art. 78.
La presente legge entrerà in vigore il 1° Aprile 1939. Da questa data per la materia regolata dalla
presente legge cessano di aver vigore, salvo quanto disp ne il comma seguente, le disposizioni della
legge 18 luglio 1914 N.24 e delle successive modificazioni.
Per gli infortuni avvenuti fino al 31 Marzo 1939 continueranno ad osservarsi le disposizioni
anteriori salvo che per il procedimento in caso di controversie.
Art. 79.
Con effetto dal giorno di entrata in vigore della presente legge i contratti di assicurazione in corso a
tale data cessano di aver vigore ed alle norme in essi contenute sono sostituite quelle della presente
legge.
Tuttavia i premi continueranno ad essere corrisposti in base alla misura stabilita nei contratti fino
alla data nella quale i contratti sarebbero rimasti in v gore e per i contratti di durata superiore ad un
anno fino alla prima scadenza annuale.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 Gennaio 1939 (1638 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Carlo Balsimelli - Celio Gozi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi

- tabella pag. 22 B.U. n. 2/1939 -