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Noi Capitani Reggenti


Published: 1939-01-24
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984087/noi-capitani-reggenti.html

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N.9.
Legge contenente modificazioni alla Legge 24 Gennaio 1939 n.2 per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Noi capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Gli articoli 1, 3, 21, 25, 35, 42 e 73 della Legge 24 Gennaio 1939 contenenti disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono modificati
come segue:
I. - Art. 1 - Nel n.5 alle parole "comprese le aziend telefoniche e radiotelegrafiche" sono sostituite
le seguenti "comprese le aziende telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche".
II. - Art. 3 - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"sono considerati datori di lavoro, e come tali tenuti all'assicurazione, tutti coloro che nell'esercizio
delle attività previste dall'art.1 occupano persone tra quelle indicate nel titolo terzo, e fra di essi
anche lo Stato per i lavori da esso eseguiti, gli ospizi, gli ospedali od altri Istituti di assistenza
sebbene il personale dipendente sia regolato da stato giuridico e da ruolo organico".
III. - Art. 21 - Nel comma primo alle parole "una indennità giornaliera nella misura dei due terzi del
salario giornaliero di cui all'art. 42" sono sostitui e le seguenti: "una indennità giornaliera nella
misura dei due terzi della 360a parte del salario annuo di cui al terzo comma dell'articolo 42".
IV. - Art.25 - a) Nel secondo comma alle parole "una rendita di inabilità nella misura annua di metà
del salario", sono sostituite le seguenti: "una rendita di inabilità nella misura annua di due terzi del
salario".
b) Al comma terzo è sostituito il seguente: "se l'infortunato ha moglie e figli, o solo figli purchè
aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art.35, la rendita è aumentata di un decimo quando le
persone predette siano almeno tre, e di due decimi quando siano piu' di tre. Tali quote integrative
saranno corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso a una donna: a tale effetto, per
quanto riguarda il coniuge dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n.1
dell'art.35".
c) All'ultimo comma è sostituito il seguente: "le quote integrative della rendita seguono le variazioni
della rendita base e continuano a sussistere fin qua do si verifichino le condizioni di numero e le
altre previste nel comma precedente, e cessano in ogn caso con la soppressione della rendita base".
V. - Art.35 - a) Al numero 2 è sostituito il seguent : "2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo e
naturale fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, e il venticinque per cento se si tratti di
orfano di ambedue i genitori. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al
figlio inabile finchè dura la inabilità".
b) Dopo il numero 3 è aggiunto il seguente: "4) in mancanza dei superstiti di cui ai numeri 1) 2) e 3)
il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico e nei
limiti e condizioni stabiliti pei figli".
c) Il capoverso del n.2 è portato dopo il predetto nu vo n.4) e così modificato: "In caso di
coesistenza di superstiti la rendita complessiva non può superare i due terzi del salario. Qualora
superi questo limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare
complessivamente il limite stesso, e sono reintegra entro tale limite man mano che cessi la rendita
di uno dei superstiti".
d) L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "oltre all rendite di cui sopra è corrisposto una volta
tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorché abile al lavoro, fermo peraltro il disposto nel 3°
comma del n.1 o, in mancanza, agli orfani, o, in macanza di questi, agli ascendenti. Qualora non
esistano superstiti a termini del presente articolo, l'assegno suddetto potrà ove l'istituto lo ritenga del
caso, esser corrisposto ad altra persona della famigli del defunto. L'assegno è di lire
millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni 15, o inabili al
lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di anni 15 o inabili al
lavoro, e di lire mille negli altri casi".
VI. - Art.42 - Il comma 4. è sostituito dal seguente: "in ogni caso il salario annuo è computato da un
minimo di lire mille ad un massimo di lire ottomila".
VII. - Art. 73 - E' aggiunto il seguente comma: "Nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in
genere dei mezzi tecnici Nazionale Fascista Infortuni possono essere ammessi alla rieducazione
professionale ed anche alle cure chirurgiche e medich dirette al massimo possibile recupero di
capacità lavorativa anche invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti".
Art. 2.
Le modificazioni disposte colla presente legge entreranno in vigore col 1. Aprile 1939 assieme alla
legge 24 Gennaio 1939 n.2.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Marzo 1939 (1638 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Carlo Balsimelli - Celio Gozi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi