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Provvedimenti Sui Cereali


Published: 1942-06-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984085/provvedimenti-sui-cereali.html

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N. 20.
Legge contenente provvedimenti sui cereali.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Il frumento, il granoturco, l'orzo, fino dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro
totale consistenza in granelle, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto,
alle esigenze generali dell'alimentazione, cui non p ssono essere sottratti salvo le eccezioni previste
dall'articolo seguente.
Art. 2.
Sono esenti dal vincolo, di cui al precedente articolo, i prodotti destinati al consumo dei produttori e
dei coltivatori e quelli per le semine e per l'alimentazione del bestiame.
La provvista di grano per la famiglia padronale è fissata in Q.li 1,75 per ciascuna delle persone
conviventi e per la famiglia del colono o coltivatore diretto in Q.li 2,25 per ciascuna di dette
persone. In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti granoturco ed orzo
comune in proporzione di Kg. 150 per ogni cento di grano.
La provvista di orzo mondo per le suddette famiglie è fissata in Kg. 5 per ogni persona.
Per l'alimentazione del bestiame è autorizzata la trattenuta di Q.li 3 di granoturco e di Q.li 2,50 di
orzo comune per ogni suino e di mezzo quintale di orzo comune per ogni capo bovino.
E' consentito - con l'autorizzazione scritta dell'Ispettorato Politico - di cambiare il prodotto
trattenuto per la semina con prodotti selezionati di seme.
I prodotti che, comunque, venissero ad eccedere i bisogni suindicati devono essere consegnati
all'ammasso.
Art. 3.
I produttori o i detentori dei prodotti vincolati hanno l'obbligo di custodirli e rispondono
dell'osservanza del vincolo fino alla consegna all'mmasso.
I prodotti vincolati non possono essere: consumati: ceduti in pagamento dei compensi di trebbiatura
o di molitura o per liquidazione di debiti per forniture o prestazioni sia pure di lavoro o per qualsiasi
altro motivo: occultati o distrutti e, infine, asportati dai luoghi di produzione e di conservazione
senza permesso scritto dell'Ispettorato Politico.
Art. 4.
Entro il 31 Agosto 1942 i proprietari o possessori o detentori di grano e di orzo ed entro il 31
Ottobre 1942 quelli di granoturco, devono denunciare, per iscritto, all'Ispettorato Politico: a) la
quantità del prodotti raccolto; b) la quantità necessaria per la semente; c) il luogo in cui il prodotto è
conservato; d) il numero e le generalità dei famigliari e dipendenti; e) il numero e la qualità del
bestiame avente diritto alle detrazioni di cui al precedente articolo, nonchè il luogo in cui è
custodito.
Art. 5.
Tutti i prodotti vincolati - fatta eccezione per le d trazioni autorizzate dall'art. 2 - devono essere
consegnati e venduti al Forno Molino Silo della Società Unione e Mutuo Soccorso che
corrisponderà:
a) per il grano: il prezzo base di L. 196 al quintale, resa 75;
b) per il granoturco: il prezzo corrisposto dall'ammasso della Provincia di Forlì;
c) per l'orzo sia comune sia mondo: il prezzo corrisposto dall'ammasso della Provincia di Forlì.
La consegna dei prodotti deve essere fatta entro il 30 Settembre 1942 per il grano e l'orzo ed entro il
15 Novembre 1942 per il granoturco.
Art. 6.
L'esportazione del grano, del granoturco, dell'orzo e di tutti i prodotti derivanti dalla loro molitura è
proibita.
Solo il Forno Molino Silo è autorizzato:
1) ad esportare le eccedenze al fabbisogno della popolazione con l'approvazione dell'Autorità
Politica;
2) a vendere ai privati i prodotti, seguendo le dirttive che saranno stabilite dalla Commissione
Governativa per la Pubblica Annona.
Art. 7.
Gli eventuali diritti creditorii dei terzi sui prodtti conferiti possono essere fatti valere soltanto
sull'importo dovuto ai conferenti.
A tale scopo i terzi possono notificare al Presidente del Forno Molino Silo i loro eventuali diritti a
norma di legge.
Art. 8.
Chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti articoli è punito con la multa estensibile da lire
cinquecento a lire cinquantamila alla quale, nei cas piu' gravi, sarà aggiunta la prigionia fino a tre
anni.
Alle stesse pene sono soggetti coloro che facciano attestazioni o dichiarazioni infedeli sui prodotti
disciplinati dalla presente legge. Qualora l'attestazione sia fatta, nei registri relativi alla trebbiatura,
dai proprietari o dagli esercenti macchine trebbiatrici alla multa sarà unita la prigionia.
La condanna importa l'obbligo del pagamento al pubblico erario di una somma pari al lucro
indebitamente conseguito.
Il benefizio della condanna condizionale non può essere concesso nè per la multa (sempre
convertibile in prigionia in caso di mancato pagamento) nè per la pena afflittiva.
I prodotti sottratti od occultati e quelli dei quali è tentata la esportazione, sono soggetti a confisca
presso qualunque detentore.
Art. 9.
Saranno applicate, nelle parti in cui la presente legge non dispone diversamente, le disposizioni
contenute nella Legge sulle norme penali e di procedura penale in materia annonaria.
Art. 10.
La pubblica forza è autorizzata ad eseguire perquisizioni allo scopo di accertare l'osservanza di tutte
le disposizioni contenute nella presente legge.
La stessa forza pubblica o direttamente o a mezzo di fiduciari eletti dalla Reggenza - e che avranno
la qualifica di pubblici funzionari - sorveglierà il regolare svolgimento della trebbiatura.
Art. 11.
La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Giugno 1942 (1641 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Settimio Belluzzi - Celio Gozi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi