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Disposizioni Penali E Di Procedura Penale In Materia Di Annona E Di Merci Di Pubblica Necessita


Published: 1942-06-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984084/disposizioni-penali-e-di-procedura-penale-in-materia-di-annona-e-di-merci-di-pubblica-necessita.html

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N. 21.
Legge contenente disposizioni penali e di procedura penale in materia di annona e di merci di
pubblica necessità.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
E' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con la multa da lire duecento a lire
cinquantamila, alla quale, nei casi piu' gravi, sarà unita la prigionia fino a tre anni:
1) Chiunque sottrae merci al consumo normale; tale disposizione si applica anche al produttore che
occulta merci proprie allo scopo di sottrarle al consumo normale;
2) Chiunque omette di consegnare nel termine prescritto le merci delle quali è stata disposta la
requisizione, l'ammasso o il conferimento obbligatorio. Se il colpevole, prima dell'apertura del
dibattimento di primo grado, consegna integralmente la merce alla requisizione o all'ammasso
ovvero esegue il conferimento, la pena è diminuita da uno a due gradi;
3) Chiunque, al fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi derivanti dalla precettazione, dalla
requisizione, dall'ammasso o dal conferimento obbligatorio delle merci, presenta documenti
contraffatti o alterati ovvero contenenti indicazioni mendaci;
4) Chiunque, avendo ricevuto per disposizione dell'autorità contingenti di merce ovvero avendo
l'obbligo di impiegare le merci in modo determinato, dà ad essi una destinazione diversa;
5) Chiunque fa commercio di cose delle quali è venuto in possesso violando le norme per il
razionamento o per il contingentamento di esse;
6) Chiunque, mediante false attestazioni o dichiaraz oni mendaci, procura l'attribuzione a sè o ad
altri di contingenti o di razioni di merci che non gli spettano o maggiori di quelle spettantigli;
7) Chiunque pone in vendita merci ad un prezzo superiore a quello stabilito dalle autorità;
8) Chiunque fra traffico di tessere o buoni o altri documenti rilasciati dall'autorità per la
distribuzione o per il prelievo delle merci;
9) Chiunque esporta o tenta di esportare merci la cui estrazione dal territorio è proibita oppure ne fa
incetta per la esportazione;
10) Chiunque, anche fuori dei casi preveduti dai precedenti numeri, non osserva i provvedimenti
dati dall'autorità ed in ispecie dalla Commissione Governativa della pubblica annona per la
disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, del commercio o del
consumo delle merci.
Quando il fatto è di lievissima entità la pena può essere ridotta di un grado.
Art. 2.
E' punito a norma degli art.li 383 e 384 Cod. Pen. chiunque, al fine di porli in circolazione, falsifichi
tessere annonarie o altri documenti prescritti dall'autorità per la distribuzione o per il prelievo delle
merci e chiunque scientemente metta in circolazione o faccia uso dei detti falsi documenti.
E' punito a norma dell'art. 288 Cod. Pen. chiunque introduca fraudolenta immutazione del vero nelle
tessere o documenti predetti e chiunque scientemente li metta in circolazione o ne faccia uso.
Art. 3.
Sono triplicate nel massimo le pene afflittive stabilite dagli art.li 338, 339, 340 Cod. Pen.
("Dell'apprestamento, per uso pubblico e dello spaccio, di commestibili o di bevande o di altre
merci contenenti mescolanze nocevoli alla salute") e dall'art. 242 Cod. Pen. ("Dello spaccio di
bevande insalubri, di carni od altri commestibili guasti, corrotti e non destinati all'umano
alimento").
Art. 4.
La condanna per i reati di cui alla presente legge importa l'obbligo del pagamento al pubblico erario
di una somma pari al lucro indebitamente percepito dal colpevole.
Nel caso di condanna - fermo quanto dispone l'art. 189 Cod. Pen. - il giudice può ordinare la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prodotto e il profitto.
Art. 5.
Per i reati di cui agli art. li 2 e 3 si seguiranno le norme generali sulla competenza stabilite dalla
Legge 15 Aprile 1926 N. 18.
I reati di cui all'art. 1, e quelli stabiliti dalla Legge contenente provvedimenti sui cereali, saranno
giudicati dal Commissario della Legge: il quale pronunzierà decreto penale se ritiene di poter
applicare la multa non superiore alle lire duemila, a trimenti procederà a giudizio sommario.
Art. 6.
Le decisioni con le quali è inflitta la multa non superiore alle lire millecinquecento sono
inappellabili.
Il deposito di appello stabilito dall'art. 192 Cod. Proc. Pen. è raddoppiato.
I termini per la procedura di appello, di cui al Decreto Consigliare 28 Marzo 1939, sono ridotti alla
metà.
Art. 7.
Con la denuncia, per uno dei reati compresi nella presente legge e in quella sui provvedimenti per i
cereali, il Pubblico Erario acquista, senza necessità di iscrizione, il privilegio sulla generalità dei
beni del prevenuto per il pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese.
Il privilegio cessa con la sentenza di assoluzione: resta confermato con quella di condanna e fino a
che non sia avvenuto l'integrale pagamento di quanto dovuto all'erario.
Art. 8.
La forza pubblica è autorizzata e in qualsiasi momento, di procedere a perquisizioni per
l'accertamento dei reati annonari e per controllare ' dempimento delle relative prescrizioni legge.
Art. 9.
La presente legge entra in vigore sette giorni dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Giugno 1942 (1641 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Settimio Belluzzi - Celio Gozi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi