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La Conversione Del Prestito A Premi Della Repubblica Di San Marino In Prestito Redimibile 3% 1944-1963


Published: 1942-08-10
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N. 29.
Legge per la conversione del Prestito a Premi della Repubblica di San Marino in Prestito
Redimibile 3% 1944-1963.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge che il Principe e Sovrano Consiglio dei
LX,
visto il Decreto, emesso ai fini della Legge 15 novembre 1917 dal Tribunale Commissariale, di
autorizzazione a convertire il Prestito a Premi della Repubblica di San Marino in un Prestito
Redimibile, alle condizioni tutte specificate nell'accordo preliminare fra l'Ente Autonomo del
Prestito a Premi della Repubblica di San Marino e il Ministero delle Finanze Italiano;
vista e ratificata la Convenzione stipulata sotto la data 9-10 Agosto 1942 a Roma - San Marino fra
la Repubblica e il Regio Ministero delle Finanze, a conferma degli accordi preliminari intervenuti
fra l'Ente Autonomo del Prestito a Premi della Repubblica di San Marino e il Regio Ministero delle
Finanze Italiano; ha approvato nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Le obbligazioni del valore nominale di Lit. 25 ciascuna, emesse nel 1907 a vantaggio degli Istituti
di Beneficenza e di Previdenza della Repubblica di San Marino e che dovevano essere sorteggiate,
per il rimborso o per il premio, entro il 1960, vengo o ritirate e sostituite con i titoli appresso
indicati.
Art. 2.
Per la sostituzione delle predette obbligazioni a premi è autorizzata l'emissione di un prestito
redimibile, costituito da titoli di Lt. 500 ciascuno, fruttanti, a decorrere dal 1° Febbraio 1943,
l'interesse annuo nella misura di tre per cento pagabile in rate annuali posticipate scadenti il 1°
febbraio di ciascun anno, e rimborsabili al 1° febbraio 1963 in ragione di Lit. 700 ciascuna.
Art. 3.
Il valore nominale delle obbligazioni a premi viene ridotto da Lit. 25 a Lit. 10 e per ogni gruppo di
50 di esse viene rilasciato un titolo del valore nominale di Lit. 500 della nuova emissione,
denominata "Prestito Redimibile" 3% 1944-1963".
Art. 4.
Per ottenere i nuovi titoli, gli aventi diritto debbono presentare, sotto pena di decadenza, entro il 31
gennaio 1943, le obbligazioni a premi.
Le obbligazioni presentate in numero inferiore a 50 verranno contrassegnate con apposita
stampiglia e non frutteranno interesse, ma saranno rimborsate il 1° febbraio 1963 in ragione di Lit.
14 ciascuna.
Le obbligazioni che non siano presentate entro il termine del 31 gennaio 1943 per la sostituzione o
per la stampigliatura, saranno rimborsate il 1° febbraio 1963 in ragione di Lit. 10 ciascuna.
Art. 5.
Il servizio dei nuovi titoli, per quanto riguarda il pagamento degli interessi e per il rimborso del
capitale, sarà effettuato dalla Banca d'Italia.
Alla stessa Banca dovranno essere presentate le obbligazioni a premi e dalla medesima saranno
stampigliate o saranno consegnati i nuovi titoli che dovranno essere allestiti a cura e spese dell'Ent
di cui al successivo articolo 6.
Art. 6.
La gestione dei nuovi titoli rimane affidata alla Commissione istituita dalla Legge 26 marzo 1925
N. 14, che assumerà la denominazione di "Commissione Amministrativa dell'Ente Autonomo
Prestito Redimibile 3% 1944-1963", alla quale potrà partecipare un rappresentante del Ministero
delle Finanze del Regno d'Italia e della Banca d'Itli
Art. 7.
Il taglio dei nuovi titoli è di Lit. 500 e quindi l'interesse annuo da corrispondere sarà dell'importo di
Lit. 15.
Tutti i titoli saranno al portatore.
Le caratteristiche tecniche dei titoli saranno determinate da un successivo provvedimento
reggenziale.
Art. 8.
Il Governo della Repubblica di San Marino assume l'obbligo di non far presentare per la
sostituzione o per la stampigliatura un numero superiore a 350.000 obbligazioni a premi e di fare
assumere e distruggere da parte dell'Ente di cui all'art. 6, le rimanenti obbligazioni in circolazione.
Resta a carico dell'Ente predetto il pagamento della tassa di bollo dei nuovi titoli.
Art. 9.
Il Governo della Repubblica assume l'obbligo di versare al fondo di garanzia, alla fine di ogni anno
solare, sino al 1962, la somma di Lit. 50.000 all'anno o quella minor somma che risultasse
occorrente per la integrale copertura del pagamento degli interessi e del rimborso dei titoli nuovi e
delle obbligazioni a premi stampigliate o non, presentate per la sostituzione e delle spese di gestione
e di servizio del Prestito Redimibile 3% 1944- 1963.
Art. 10.
Il fondo di garanzia del Prestito Redimibile 3% 1944- 1963 sarà costituito prevalentemente in titoli
per un ammontare iniziale non inferiore ad un capitale nominale di Lit. 3.000.000, da depositare
presso la sede di Roma della Banca d'Italia con vincolo a favore dei portatori dei titoli del Prestito
Redimibile 3% 1944-1963.
L'Ente autonomo provvederà a reimpiegare, appena possibile, in titoli italiani, la differenza tra gli
interessi percepiti sulle attività del fondo di garanzia e quelli corrisposti ai portatori dei nuovi titoli,
nonchè le somme provenienti dal rimborso dei titoli scaduti o sorteggiati, facenti parte del fondo
stesso e quelli versati annualmente dal Governo della Repubblica per l'integrale copertura del
Prestito Redimibile 3% 1944-1963 di cui all'art. 9.
Art. 11.
La prescrizione di cinque anni si applicherà al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale
del Prestito Redimibile 3% 1944-1963, nonchè delle obbligazioni a premio stampigliate o non, a
partire dalle date delle rispettive esigibilità.
Art. 12.
Nei casi di distruzione, smarrimento e furto dei titoli del Prestito Redimibile 3% 1944-1963,
saranno applicate disposizioni analoghe a quelle vig nt nel Regno d'Italia.
Art. 13.
Il 1° Febbraio 1968 il deposito del fondo di garanzi sarà messo a disposizione del Governo della
Repubblica, previo regolamento contabile.
Articolo transitorio
Ogni contraria e diversa disposizione o procedura è abrogata.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 Agosto 1942 (1641 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Settimio Belluzzi - Celio Gozi
IL SEGRETARIO DI STATO a.i.
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi
A - Tenore del Decreto Commissariale di autorizzazione della conversione del Prestito a Premi
della Repubblica di San Marino
A.S.S. Il Commissario della Legge
S. Marino
Il sottoscritto, nella sua veste di Presidente dell'Ente Autonomo Prestito a Premi, trasmette per
l'approvazione copia delle deliberazioni prese dalla Commissione dell'Ente stesso nella Seduta delli
26 corr. mese, a norma della Legge 15 Novembre 1917art. 20.
Con osservanza.
F.to Gino Gozi
Presidente della Commissione dell'Ente Autonomo del Pr stito e Premi
Rep. di San Marino, lì 27 Luglio 1942 - 1641 d.F.R.
Repubblica di San Marino
Tribunale Commissariale Civile e Penale
Vista l'istanza che precede e i documenti ad essa uniti:
Esaminati tutti i precedenti relativi all'Ente Autonomo Prestito a Premi nonchè la situazione
finanziaria dell'Ente stesso;
Visti i Nostri Decreti che, a cominciare da quello in data 31 Dicembre 1918 e a finire con quello 9
Dicembre 1940, hanno concesso a detto Ente la moratoria per determinate estrazioni fissate dal
piano iniziale di ammortamento;
Ritenuto che la sospensione della estrazione delle c dole Sudbahn nonchè del pagamento delle
cedole Danubio Sava Adriatico - cedole che costituicono, per la quasi totalità, l'attività dell'Ente -
ha paralizzato il funzionamento dell'Ente stesso;
Ritenuto che non sono possibili previsioni per quanto avverrà di dette cedole sia durante l'attuale
stato di guerra sia dopo di essa;
Ritenuto che in tale stato di cose appare conveniente di procedere ad una radicale trasformazione
del Prestito a Premi in modo da ottenere, per quanto possibile, un ammortamento del Prestito basato
su basi solide;
Ritenuto che il progetto - concordato dall'Ente Autonomo Prestito a Premi col Ministero delle
Finanze del Regno - diretto a trasformare il Prestito a Premi in un Prestito Redimibile 1943- 1963
può essere approvato: in quanto se importa un sacrificio attuale per i possessori delle obbligazioni
tuttavia dà loro affidamento di un sollecito e sicuro ammortamento del Prestito;
Per questi motivi
Autorizza - ai fini della Legge 15 Novembre 1917 - l'Ente Autonomo Prestito a Premi della
Repubblica di San Marino a convertire il Prestito stes o in un Prestito Redimibile 1943-1963 alle
condizioni tutte specificate nell'accordo preliminare tra l'Ente e il Ministero delle Finanze: accordo
allegato alla istanza e da ritenersi pure integralmente allegato al presente Decreto.
San Marino, 31 Luglio 1942 (1641 d.F.R.).
IL COMMISSARIO DELLA LEGGE
f.to Ramoino
Registrato a San Marino addì 14 Agosto 1942 - 1641 d.F.R. - N. 454 Vol. 44 del Registro di
Formalità - Esatte Lire Quattro (L.4).
IL CONSERVATORE
f.to C. Berti
B - Tenore della Convenzione relativa al riordinamento del Prestito a Premi della Repubblica di San
Marino
La Repubblica di San Marino e il Ministero delle Finanze del Regno d'Italia, avendo esaminato la
situazione del Prestito a Premi emesso nel 1907 dalla Repubblica di San Marino a vantaggio degli
Istituti di beneficenza e di previdenza di San Marino, ed avendo constatato:
a) che in seguito alla sospensione del pagamento delle cedole delle Obbligazioni della Compagnia
delle Ferrovie Danubio - Sava - Adriatico e delle cedole ex-Sudbahn, di cui era prevalentemente
costituito il fondo di garanzia del Prestito a premi della Repubblica di San Marino, l'Ente Autonomo
del Prestito stesso fu costretto a sospendere il pagamento delle obbligazioni sorteggiate;
b) che l'Ente Autonomo sopraindicato al fine di poter riprendere la normale gestione del servizio del
Prestito a Premi ebbe a proporre, nel giugno 1941, la cessione all'Istituto Nazionale per i Cambi con
l'Estero della partita di n. 12.043 Obbligazioni della Compagnia delle Ferrovie Danubio - Sava -
Adriatico e di n. 65.355 cedole ex-Sudbahn, facenti parte delle attività del fondo di garanzia del
Prestito predetto;
c) che il Ministero delle Finanze italiano nel precipuo interesse dei portatori delle obbligazioni a
premio della Repubblica di San Marino, circolanti prevalentemente in Italia, e in adesione alle
premure rivolte dal Governo della Repubblica per un'organica sistemazione del Prestito anzidetto, è
venuto nella determinazione di rendersi acquirente della suindicata partita di titoli esteri e di
corrispondere un prezzo alquanto superiore a quello r alizzabile sul pubblico mercato;
d) e che da parte sua il Governo della Repubblica s'è dichiarato pronto a contribuire con fondi del
proprio bilancio alla accennata riorganizzazione del servizio del Prestito;
hanno convenuto quanto appresso:
1. Le obbligazioni del valore nominale di Lit. 25 ciascuna, emesse nel 1907 a vantaggio degli
Istituti di beneficenza e previdenza della Repubblica di San Marino, saranno ritirate dalla
circolazione entro il 31 gennaio 1943 e sostituite con nuovi fruttanti, a decorrere dal 1° febbraio
1943, l'interesse annuo nella misura di tre per cento pagabile in rate annuali posticipate, scadenti il
1° febbraio di ciascun anno, e rimborsabili al 1° febbraio 1963.
2. Il valore nominale delle obbligazioni a premio sarà ridotto da Lit. 25 a Lit. 10, e per ogni gruppo
di 50 di esse sarà rilasciato un titolo del valore di Lit. 500 di una nuova emissione che sarà
denominata "Prestito Redimibile 3% 1944-63".
I titoli del nuovo prestito saranno rimborsati al prezzo di Lit. 700 ciascuno.
3. Per ottenere i nuovi titoli, gli aventi diritto dovranno presentare, sotto pena di decadenza, entro il
31 gennaio 1943, le obbligazioni del Prestito a premi.
Le obbligazioni presentate in numero inferiore a cinquanta verranno contrassegnate con apposita
stampiglia e non frutteranno interesse ma verranno rimborsate il 1° febbraio 1963 in ragione di lire
14 ciascuna.
Le obbligazioni che non siano presentate entro lo stesso termine per la sostituzione o la
stampigliatura saranno rimborsate il 1° febbraio 1963 in ragione di lire 10 ciascuna.
4. Il Ministero delle Finanze italiano acquisterà la partita di 12.043 Obbligazioni della Compagnia
delle Ferrovie Danubio - Sava - Adriatico e di 65.355 cedole ex-Sudbahn contro rilascio di Buoni
del Tesoro cinque per cento, serie speciale scadenti il 1° settembre 1944, per il capitale nominale di
Lit. 1.500.000, con godimento dal 1° marzo 1942.
5. Il Ministero delle Finanze italiano consente la libera circolazione in Italia dei titoli del Prestito
redimibile 3% 1944-63, che saranno dati in cambio delle obbligazioni del Prestito a premi, previo
pagamento della relativa tassa di bollo, accettando che siano affidati alla sede di Roma della Banca
d'Italia il deposito del fondo di garanzia e il servizio del cambio e dell'eventuale stampigliatura delle
obbligazioni a premio, nonchè il servizio del pagamento degli interessi e del rimborso dei vecchi e
dei nuovi titoli, dietro recupero delle spese vive non ripetibili dai portatori.
6. Il Governo della Repubblica di San Marino prende l'impegno di non far presentare per la
sostituzione o per la stampigliatura un numero superiore a 350.000 obbligazioni a premi e di far
assumere e distruggere da parte dell'Ente Autonomo del Prestito a premi le rimanenti obbligazioni
in circolazione.
7. Il Governo della Repubblica assume l'obbligo di affidare la gestione dei nuovi titoli alla
Commissione istituita dalla legge 26 marzo 1925, n. 14, che prenderà la denominazione di
"Commissione amministrativa dell'Ente Autonomo del pr stito redimibile 3% 1944-1963", alla
quale potrà intervenire un rappresentante del Ministero delle Finanze italiano e uno della Banca
d'Italia.
8. Il Governo della Repubblica assume l'obbligo di versare alla fine di ogni anno solare, sino al
1962, la somma di Lire 50.000 all'anno o quella minor somma che risultasse occorrente per la
integrale copertura del pagamento degli interessi e del rimborso dei titoli nuovi e delle obbligazioni
a premi stampigliate o non, e delle spese di gestione e di servizio del Prestito Redimibile 3% 1944-
1963.
9. Il nuovo Prestito sarà assistito da un fondo di garanzia nel quale saranno versati oltre alle attività
in titoli e denaro che garantivano il vecchio Prestito a premi, i Buoni del Tesoro 5% - 1944 che il
Ministero delle Finanze consegnerà e i contributi integrativi del Governo della Repubblica indicati
al precedente n. 8.
10. Il fondo di garanzia sarà costituito prevalentemente in titoli per un ammontare iniziale non
inferiore ad un capitale nominale di Lit. 3.000.000.
Inoltre l'Ente Autonomo provvederà a far reimpiegare, appena possibile, in titoli italiani la
differenza tra gli interessi percepiti sulle attività del fondo di garanzia e quelli corrisposti ai
portatori dei nuovi titoli, nonchè le somme provenient dal rimborso dei titoli scaduti o sorteggiati
facenti parte del fondo stesso e quelle versate annualmente dal Governo della Repubblica per
l'integrale copertura del Prestito Redimibile 3% 1944-1963.
11. La prescrizione di cinque anni si applicherà al pagamento degli interessi e del rimborso del
capitale del Prestito Redimibile 3% 1944-1963, nonchè delle obbligazioni a premio stampigliate o
non, a partire dalle date delle rispettive esigibilità.
12. Nei casi di distruzione, smarrimento e furto dei titoli del Prestito Redimibile 3% 1944-1963
saranno applicate disposizioni analoghe a quelle vig nt nel Regno d'Italia.
13. Il 1° febbraio 1968 il deposito del fondo di garanzia sarà messo a disposizione del Governo
della Repubblica, previo regolamento contabile. Fatto Roma/San Marino, in duplice esemplare, il
9/10 agosto 1942 (1641 d.F.R.) - XX.
IL SEGRETARIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
f.to Giuliano Gozi
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DEL REGNO D'ITALIA
f.to P. di Revel