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Apporta Modifiche Ed Aggiunte Alle Leggi Sulle Tasse Di Bollo


Published: 1943-03-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984080/apporta-modifiche-ed-aggiunte-alle-leggi-sulle-tasse-di-bollo.html

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N.16.
Legge che apporta modifiche ed aggiunte alle leggi sulle tasse di bollo.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Gli articoli 17, 25, 26 e 27 della legge sulle tasse di bollo 14 Marzo 1918, N.11 ed i provvedimenti
legislativi recanti modifiche ad essi sono abrogati.
Detti articoli sono sostituiti dai seguenti:
"Art.17. - La carta bollata ed i segnatasse emessi dal Governo pagheranno i seguenti diritti ed
avranno il nome e le denominazioni di cui appresso:
A) - Carta bollata per le tasse fisse.
Misura della tassa: lire 3, 5, 8, 10.
Specie della carta: foglio intero.
Dimensioni: altezza millimetri 315, larghezza 225.
Numero delle linee: 29.
Spazio fra le righe perpendicolari: millimetri 154.
B) - Segnatasse.
Misura della tassa: centesimi 10, 25, 30, 50, 60, e lire 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25, 30, 50, 100.
Formato, colore e dimensioni: da stabilirsi con Decreto Reggenziale.
C) - Carta bollata per cambiali ed altri effetti di commercio.
Misura della tassa:
Per effetti fino a L. 200 L. 0,30
oltre L. 200 " " " 400 " 0,60
" " 400 " " " 600 " 0,90
" " 600 " " " 800 " 1,20
" " 800 " " " 1000 " 1,50
" " 1000 " " " 2000 " 3,00
" " 2000 " " " 3000 " 4,50
" " 3000 " " " 4000 " 6,00
" " 4000 " " " 5000 " 7,50
Dimensioni: altezza millimetri 104, larghezza millimetri 250.
Per gli effetti o cambiali superiori a L. 5000: tass di lire due per ogni mille lire o frazione di mille
lire.
D) - Carta bollata stampata.
Misura della tassa: lire 5 e 8.
Uso della carta: domanda di voltura, nota di credito ipotecario, certificato penale.
Dimensioni, numero delle linee e spazio fra le righe perpendicolari: come alla lettera A".
"Art.25. - Sarà obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta bollata per la formazione degli atti e
scritti indicati nel presente articolo.
A) Si scriveranno sulla carta da lire tre:
1) le copie degli atti pubblici e privati rilasciate per uso della registrazione;
2) le sentenze della Commissione Arbitrale Agraria;
3) le copie dei decreti meramente ordinatori ed anche incidentali aventi forza di definitivi, che il
Giudice detta nei protocolli speciali delle cause civili, da notificarsi alle parti, ai procuratori, ai
testimoni ed ai periti;
4) le copie degli atti notarili e degli atti del Segr tario delle Finanze e quelle degli atti privati
rilasciate ad uso delle formalità ipotecarie;
5) le copie degli atti di notorietà;
6) gli atti relativi alle rettifiche dello Stato Civile;
7) i certificati e le copie di documentari rilasciati dalle Autorità Ecclesiastiche;
8) i certificati medici;
9) i certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti rilasciati dai funzionari o da
uffici pubblici, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestazioni spediti dalla Curia e dai ministri
del Culto, quando siano destinati ad usi civili, esclu i i certificati, estratti ecc. contemplati alla lett.
B, numeri 9 e 18 ed i certificati penali di cui alla ettera C, n.2;
1O) le istanze, le petizioni ed i ricorsi in via amministrativa o stragiudiziale ad enti, commissioni ed
uffici governativi, che non siano dichiarati esenti da tassa, o per i quali non sia richiesta una tassa
superiore.
B) - Si scriveranno sulla carta da lire cinque:
1) le domande al Consiglio dei XII di provvedimenti di volontaria giurisdizione nell'interesse di
donne e minori ed i relativi estratti di verbale, ed i decreti di volontaria giurisdizione emanati dal
Commissario della Legge e le loro copie;
2) gli originali, le copie e gli estratti degli atti dei notai e del Segretario delle Finanze;
3) gli originali delle scritture private portanti contratti di ogni specie, nonchè descrizioni, perizi,
constatazioni ed inventari;
4) le copie, richieste dai privati, delle decisioni del Consiglio Principe e Sovrano, dei Congressi e
degli atti della Reggenza;
5) le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi;
6) le copie degli atti, titoli e documenti depositati presso i ministri del Culto, quando siano destinati
ad uso civile;
7) le desistenze di querele nei reati di azione privata;
8) le note d'iscrizione e di trascrizione ipotecaria;
9) le domande per ogni stato, certificato, copia od estratto e per ogni annotamento ipotecario;
10) i certificati, stati, copie ed estratti ipotecari;
11) gli originali e le copie dei protesti cambiari;
12) gli atti di costituzione di parte civile avanti il Tribunale Commissariale nei giudizi penali;
13) i precetti di sfratto;
14) gli avvisi d'asta privata;
15) le istanze per cittadinanza;
16) le domande che si presentano alle autorità delle scuole secondarie;
17) le istanze per concorrere alle aste governative;
18) i certificati e gli estratti catastali;
19) le domande per volture ed annotamenti catastali;
C) - Si scriveranno sulla carta da lire otto:
1) gli atti relativi al Consiglio dei XII, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera B, n.1, e le relative
copie;
2) certificati penali.
D) Si scriveranno sulla carta da lire dieci tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia
di onoraria giurisdizione, contenziosa o di esecuzione, e le relative copie, e tutte le domande,
istanze, allegazioni e tutti gli atti, comprese le procure ad lites, che si presentano ai Tribunali della
Repubblica o nei giudizi compromissoriali o si fanno per mezzo del Cancelliere o dei Cursori
innanzi ai detti Tribunali, e tutti gli atti relativi ai mandati esecutivi.
Nelle cause aventi per oggetto controversie di valore n n superiore alle lire mille si farà uso di carta
da lire cinque.
La tassa di bollo sovraccennata sarà comprensiva di quella di registro relativamente alle procure ad
lites ed ai mandati esecutivi.
Tra gli atti indicati nel primo capoverso della lett. D di questo articolo non saranno compresi i
documenti da esibirsi in giudizio, i quali saranno tassati nel modo e nella misura indicati all'articolo
seguente quando non siano fra quelli soggetti al bollo fin dall'origine.
Sarà fatta eccezione pei giudizi compromissoriali obbligatori a norma, della rubrica LX, lib. II dello
Statuto, pei quali la tassa di bollo sopra indicata s rà ridotta a metà.
I documenti di cui alla lett. A, numeri 5, 6, 7, 8 e 9 e i certificati penali si potranno compilare su
carta esente da bollo quando riguardino persone povre, purchè in ciascun atto si faccia constare
della povertà del richiedente mediante citazione dell'att stato a tale effetto rilasciato dall'Ufficiale
dello Stato Civile, o vengano rilasciati per uso di lavoro".
"Art.26 - Per gli atti e scritti compresi in questo articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di
valore corrispondente o superiore alla tassa imposta pei medesimi, questa potrà essere corrisposta
per mezzo dei segnatasse, i quali saranno annullati nei modi indicati all'art.12.
Si potrà richiedere l'applicazione della tassa di bollo mediante l'uso di segnatasse per gli atti e
documenti contemplati dal presente articolo quando questi siano scritti a stampa, purchè non siano
ancora muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata od in altro modo alterata.
A) - Saranno soggetti alla tassa di centesimi dieci gli stampati o manoscritti che si affiggono al
pubblico, esclusi quelli affissi dal Governo e quelli lettorali.
B) - Le semplici ricevute per somme superiori a lire dieci, quando non portino discarico di somme
dovute in forza di contratto scritto, fatta eccezione per gli interessi sui mutui e pei canoni di affitto,
sono soggette alle seguenti tasse
quando la somma
supera L. 10 e non L. 100 tassa fissa L. 0,10
" " 100 " " 500 " " " 0,25
" 500 " " 1000 " " " 0,50
" " 1000 " " 3000 " " " 1,00
supera L.3000 e non L.300.000 tassa proporzionale di L. 0,30 per ogni mille lire o frazione di mille
lire.
Quando la somma supera lire 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al
debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa lire 90.
C) - Saranno soggetti alla tassa di lire tre:
1) tutti gli atti e documenti non soggetti al bollo fin dall'origine, compresi quelli di cui è cenno
all'art.28, quando si producano in giudizio o s'inseriscano negli atti di cancelleria dei Tribunali della
Repubblica o si presentino all'Ufficio del Registro per essere registrati o si inseriscano in atti
pubblici o privati; qualora essi siano composti di piu' fogli la tassa sarà dovuta per ciascun foglio;
2) i fogli dei repertori che per legge i notai ed il Segretario delle Finanze sono obbligati a tenere;
3) i permessi e le licenze rilasciati dalle Autorità di Polizia;
4) le copie, gli estratti ed i certificati relativi agli atti dello Stato Civile;
5) le pagelle ed i diplomi scolastici delle scuole secondarie;
6) le scritture, polizze o domande obbligatorie per contratti di abbonamento o di somministrazione
fra chiunque abbia l'esercizio di stabilimenti per roduzione o distribuzione di energia elettrica per
forza motrice, riscaldamento e luce ed i privati utenti; la tassa è dovuta per ciascun utente e per
ciascun foglio.
L'ufficio dello Stato Civile è autorizzato ad annullare col timbro d'ufficio i segnatasse applicati sui
certificati, estratti e copie di atti di sua competenza.
D) - Saranno soggette alla tassa di lire dieci le sentenze originali relative ai giudizi del Giudice
d'Appello, del Giudice di terza istanza e del Giudice straordinario".
"Art.27. - Saranno soggetti alla tassa di bollo, in ragione della dimensione della carta, mediante
l'applicazione di segnatasse, da annullarsi nel modo in icato dall'art.12, i piani, tipi, disegni,
dimostrazioni, liquidazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, ragionieri e
liquidatori, e gli estratti di mappe catastali.
Detta tassa sarà corrisposta come appresso:
fino a dm2 14 L. 2
da oltre dm2 14 fino a 20 " 4
" " 20 " 30 " 6
oltre " 30 " 10".
Art. 2.
Gli atti e documenti esenti per legge dalla registrazione qualora vengano prodotti in giudizio od
inseriti negli atti di cancelleria dei Tribunali della Repubblica, sono soggetti a tassa di bollo da
percepirsi con l'applicazione di segnatasse d'importo corrispondente alla tassa fissa di registro per
gli atti sottoposti volontariamente alla registrazione, e da annullarsi a norma dell'art.12 della legge
sul bollo.
Art. 3.
I titoli emessi dalle società e da qualsiasi altro ente e consorzio sono soggetti alla seguente tassa di
bollo:
1. - Titoli nominativi:
Quando il capitale nominale del titolo non supera lire 200: tassa L.0,50.
Quando supera:
L. 200 e non L. 500 tassa
L. 1 " 500 " " 2500 " " 2
quando supera " 2500 " " 3
II. - Titoli al portatore:
Quando il capitale nominale del titolo non supera lire 200: tassa L.0,50.
Quando supera:
L. 200 e non L. 500 tassa L. 1
" 500 " " 1000 " " 2
" 1000 " " 2500 " " 3
" 2500 " " 5000 " " 4
" 5000 " " 10.000 " " 6
quando supera" 10.000 " " 10
La tassa è dovuta per ogni titolo.
La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti, col massimo però di Lire 6.
In caso di conversione di titoli al portatore in nominativi non è dovuta alcuna tassa di bollo, nè pei
nuovi titoli che sostituiscono quelli al portatore regolarmente bollati, nè per il rilascio di ricevute dei
titoli presentati per la conversione, nè per i certificati provvisori dei titoli al portatore regolarmente
bollati.
La tassa si corrisponde mediante segnatasse o carta bollata; i segnatasse devono essere apposti ed
annullati esclusivamente dall'Ufficio del Registro e delle Ipoteche.
Art. 4.
Sono soggetti alla tassa di cui all'articolo precednte anche i titoli emessi prima dell'entrata in
vigore della presente legge, i quali dovranno esser presentati all'Ufficio del Registro e delle
Ipoteche per l'apposizione ed annullamento dei segnatasse entro il 31 maggio del corrente anno.
Art. 5.
Sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 3 le obbligazioni del Prestito Redimibile 3% 1944 - 1963 e
le azioni emesse dalla Cassa di Risparmio di questa Repubblica.
Art. 6.
L'esenzione dal bollo di cui all'art.28 della legge sulle tasse di bollo 14 Marzo 1918, n.11 è estesa:
1) agli atti, decreti, sentenze e copie nei procedim nti e nelle esecuzioni di competenza del Giudice
Conciliatore;
2) ai certificati che vengono presentati dagli studenti per ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche.
Art. 7.
Non vi è contravvenzione alla legge sul bollo quante volte risulti provato che la mancanza o la
insufficienza del bollo tragga origine, nei casi d'urgenza, dalla impossibilità di procurarsi subito la
carta bollata o i segnatasse necessari, e purchè tale circostanza sia fatta risultare dal contesto
dell'atto e questo sia presentato entro tre giorni all'Ufficio del Registro per essere sottoposto al
bollo.
Art. 8.
Dall'entrata in vigore della presente legge perderanno ogni efficacia le precedenti disposizioni
legislative riflettenti gli atti, documenti e scritti da essa contemplati, fatta eccezione per quelli
compilati prima del termine anzidetto e per le decisioni nelle cause giudiziarie già assegnate a
sentenza.
Art. 9.
La presente legge entrerà in vigore il 9 Aprile 1943.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 Marzo 1943 (1642 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Carlo Balsimelli - Renato Martelli
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi