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Determina Il Trattamento In Favore Dei Pensionati


Published: 1943-03-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984079/determina-il-trattamento-in-favore-dei-pensionati.html

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N. 6.
Legge che determina il trattamento in favore dei pensionati.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Le indennità, gli assegni, i caroviveri di qualsiasi specie e natura, attualmente concessi ai
pensionati, sono aboliti dal 1° aprile 1943.
Art. 2.
A far data dal 1° Aprile 1943 ai pensionati diretti è concessa una quota di integrazione, sulla
pensione liquidata a carico dell'Erario al momento della cessazione del servizio, nelle seguenti
misure:
a) del duecento per cento se la pensione è stata liquidata prima del 3 Ottobre 1921;
b) dell'ottanta per cento se la pensione è stata liquidata dopo il 3 Ottobre 1921, ma prima del 15
Marzo 1941;
c) del sessanta per cento se la pensione è stata liquidata tra il 15 Marzo 1941 e il 31 Marzo 1943.
Art. 3.
La quota di integrazione, nella misura indicata dall'articolo precedente, è concessa anche alle
pensioni indirette o di riversibilità.
Qualora la pensione già goduta da un pensionato sia stat riversata ad un famigliare si avrà
riguardo, per l'applicazione della quota di integrazione, alla data in cui fu liquidata la pensione
diretta.
Art. 4.
Ai pensionati di grazia è concesso indistintamente u a quota di integrazione dell'ottanta per cento
sulla pensione iniziale.
Art. 5.
A tutti i pensionati (diretti, indiretti, di grazia) è concesso un caroviveri temporaneo del venti per
cento sulla somma risultante dal cumulo della pensione originaria e della quota di integrazione.
Detto caroviveri non sarà computato agli effetti della imposizione complementare di cui all'art. 19
della Legge 12 Marzo 1922.
Art. 6.
I pensionati che, con i miglioramenti concessi con la presente legge, non raggiungono la somma
complessiva goduta al 31 Marzo 1943, conserveranno la differenza in piu' quale indennità ad
personam. Tale indennità dovrà essere assorbita dagli eventuali ulteriori miglioramenti che
potessero essere concessi.
Art. 7.
Nel caso in cui, dopo la entrata in vigore della presente legge, una pensione diretta dovesse essere
riservata sui famigliari, la liquidazione in favore di questi ultimi sarà operata sulla pensione diretta
iniziale. Alla pensione indiretta risultante sarà aggiunta la quota di integrazione di cui all'art. 2
(tenendo conto della data in cui fu fissata la pensione diretta) e il caroviveri di cui all'art. 5.
Art. 8.
Sulle pensioni che saranno liquidate dopo il 1° Aprile in base alla nuova Tabella Organica non è
dovuta alcuna quota integrativa ma solo i caroviveri concesso agli altri pensionati.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 Marzo 1943 (1642 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Carlo Balsimelli - Renato Martelli
IL SEGRETARIO DI STATO
a. i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi