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Apporta Modifiche Alle Leggi Sulle Tasse Ipotecarie


Published: 1943-03-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984078/apporta-modifiche-alle-leggi-sulle-tasse-ipotecarie.html

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N. 9.
Legge che apporta modifiche alle leggi sulle tasse ipotecarie.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Alle leggi 4 Agosto 1927, N. 13 e 18 Marzo 1936 N. 3 sulle tasse ipotecarie sono portate le seguenti
modifiche:
La tassa proporzionale si applica:
1) - per le iscrizioni in ragione di lire una per ogni cento lire della somma inscritta;
2) - per gli annotamenti di subingresso in ragione di centesimi 80 per ogni cento lire della somma
espressa nell'atto, o, in difetto, sul valore del diritto ipotecario che costituisce l'oggetto della
formalità;
3) - per le rinnovazioni ipotecarie in ragione di centesimi 50 per ogni cento lire della somma per la
quale viene rinnovata l'ipoteca;
4) - per le trascrizioni dei trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari in ragione di lire una
per ogni cento lire del valore accertato agli effetti della tassa di registro o di successione.
Art. 2.
Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le precedenti disposizioni legislative in
materia, le quali però si applicheranno per le formalità dipendenti da atti posti in essere o da
successioni apertesi anteriormente, purchè esse vengano chieste entro il termine normale di
pagamento delle relative tasse di registro o di successione.
Art. 3.
La presente legge entrerà in vigore il 5 Aprile 1943.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 Marzo 1943 (1642 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Carlo Balsimelli - Renato Martelli
IL SEGRETARIO DI STATO
a. i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi