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Fissa La Nuova Tabella Degli Stipendi E Accorda, In Via Temporanea, Un Caro Viveri


Published: 1943-04-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984077/fissa-la-nuova-tabella-degli-stipendi-e-accorda%252c-in-via-temporanea%252c-un-caro-viveri.html

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N. 4.
Legge che fissa la nuova Tabella degli stipendi e accorda, in via temporanea, un caro viveri.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
A far data dal 1° Aprile 1943:
a) la Tabella degli stipendi annessa alla Legge organica del 17 Dicembre 1925 N. 34 è sostituita - a
tutti gli effetti della Legge ora detta nonché della Legge 8 Marzo 1927 N. 7 sulle pensioni
(modificata dal Decreto Consigliare 15 Marzo 1941 N. 4) - da quella allegata alla presente legge:
b) tutte le indennità o caroviveri di qualsiasi specie e natura, attualmente accordati ai dipendenti in
servizio, sono abrogati: restando in vigore solo le indennità specificatamente indicate nella allegata
Tabella:
e) i dipendenti che usufruiscono di abitazione fornita dallo Stato sono assoggettati al pagamento,
mediante ritenuta mensile sullo stipendio, di un caone annuo da fissarsi in misura non superiore
alle lire tremila.
Art. 2.
Dal 1° Aprile 1943 è concesso a tutti i dipendenti in servizio (impiegati, salariati, incaricati) un
caroviveri nella misura del venti per cento sullo stipendio e sulle indennità indicati nella Tabella
stessa, fatta eccezione per le indennità di trasporto o cavalcatura, di materiale di medicatura
(levatrici) e di attrezzi (cantonieri).
Detto caroviveri non sarà computato agli effetti della imposizione complementare di cui all'art. 19
della Legge 16 Marzo 1922.
Art. 3.
I dipendenti che, con i miglioramenti concessi dai precedenti due articoli, non raggiungono lo
stipendio o salario attualmente goduto conservano l differenza in piu' quale indennità ad personam.
Tale indennità dovrà essere assorbita dai futuri aumenti quinquennali o dalle altre provvidenze
straordinarie che potessero essere concesse.
Art. 4.
Le concessioni portate dalla presente legge si intendono sottoposte all'obbligo, da parte dei
dipendenti, di accettare quelle modifiche che saranno apportate alle leggi organiche, alle leggi sulla
pensione e sul trattamento di fine servizio per gli incaricati, nonchè ai singoli capitolati di servizio e
ciò anche ove si dovessero togliere o modificare diritti attualmente usufruiti.
Art. 5.
Sarà successivamente stabilito se i miglioramenti delle pensioni, agli impiegati in organico, saranno
corrisposti con la forma assicurativa (parte in capitale e parte in assegni mensili) o nel modo
indicato dall'art. 17 della Legge 8 Marzo 1927 n. 7.
Dato dalla Nostra Residenza, addi 16 Marzo 1943 (1642 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Carlo Balsimelli - Renato Martelli
IL SEGRETARIO DI STATO
a. i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi

- Tabella pag. 2-8 B.U. 1/1943 -