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Provvedimenti Sui Cereali


Published: 1943-07-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984073/provvedimenti-sui-cereali.html

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N. 22.
Legge contenente provvedimenti sui cereali.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio del
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Il frumento, il granturco e l'orzo, fino dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro
totale consistenza in granelle, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto,
alle esigenze generali dell'alimentazione, cui non p ssono essere sottratti, salvo le eccezioni
stabilite dall'articolo seguente.
Art. 2.
Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo i prodotti destinati al consumo famigliare dei
produttori e dei coltivatori agricoli nonchè alla semina e alla alimentazione del bestiame e del
pollame.
La provvista di grano per la famiglia padronale è fissata in quintali 1,75 per ciascuna delle persone
conviventi e per la famiglia del colono o coltivatore diretto in quintali 2,25 per ciascuna di dette
persone.
In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti granturco e orzo in proporzione di
chilogrammi 150 per ogni cento di grano.
La provvista di orzo mondo per le suddette famiglie è fissata in Kg.5 per ogni persona.
Per l'alimentazione del bestiame è autorizzata la trattenuta di quintali tre di granturco e di q.li 2,50
di orzo comune per ogni capo bovino.
La trattenuta di granturco per ogni capo suino da ingrasso sarà fatta - quando si tratta di azienda
agricola o di proprietario o conduttore di piu' fondi - sulla produzione totale e per il numero
complessivo dei suini esistenti nell'azienda o nei vari fondi.
Per la pollicoltura è concesso ai coloni e ai coltivatori diretti di trattenere una quantità di granturco,
da prelevare sulla propria produzione, in ragione di Kg.5 per ogni tornatura di terreno lavorativo. I
proprietari, in ogni caso, non potranno trattenere complessivamente piu' di Kg.150.
Art. 3.
E' consentito - con l'autorizzazione scritta dell'Ispettorato Politico - di cambiare il prodotto
trattenuto per la semina con prodotti selezionati di seme.
Le quantità lasciate a disposizione dei produttori pe fabbisogno famigliare, per l'alimentazione del
bestiame e per le semine non possono formare oggett di a ti di compra vendita.
Le eventuali eccedenze ai bisogni indicati nell'art.2 devono essere consegnati all'ammasso.
Art. 4.
Entro il 31 agosto i proprietari o possessori o detentori di grano e di orzo, ed entro il 31 ottobre
1943 quelli di granturco, devono denunciare per iscritto allo Ispettorato Politico;
a) la quantità del nuovo raccolto e quella eventualmente ancora posseduta dei raccolti degli anni
passati;
b) la quantità necessaria per la semente;
c) il luogo in cui i prodotti sono conservati;
d) il numero e la qualità del bestiame avente diritto alle detrazioni di cui allo articolo 2 e il luog in
cui è custodito.
Chi importa cereali, per qualsiasi motivo, nella Repubblica dovrà darne avviso preventivo, o almeno
entro le ventiquattro ore dalla introduzione, allo Ispettorato Politico.
Art. 5.
Tutti i prodotti vincolati - fatta eccezione per le d trazioni autorizzate dall'art.2 - devono essere
consegnati e venduti al Forno Molino Silo della Società Unione e Mutuo Soccorso che
corrisponderà;
a) per il grano il prezzo base di L.220 al quintale, resa 75;
b) per il granturco e l'orzo il prezzo corrisposto dall'ammasso della Provincia di Forlì.
La consegna dei prodotti deve essere fatta entro il 30 Settembre 1943 per il grano e l'orzo ed entro il
15 Novembre 1943 per il granturco.
Art. 6.
Il granturco, raccolto dalla semina di qualità cinquantina; per uso foraggio, viene lasciato ai
produttori per l'alimentazione del bestiame.
Tale granturco non dovrà essere mescolato con quello d l primo prodotto destinato alla
alimentazione.
Art. 7.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 27 Giugno 1942 N.20.
I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti tra
ammassanti da una parte e Forno Molino Silo dall'altra, sono esenti da tasse di bollo e di registro.
Art. 8.
La presente Legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 Luglio 1943 (1642 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Marino Michelotti - Bartolomeo Manzoni Borghesi
IL SEGRETARIO DI STATO a.i.
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi