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Determina I Poteri E Le Funzioni Della Commissione Annonaria


Published: 1944-04-25
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984070/determina-i-poteri-e-le-funzioni-della-commissione-annonaria.html

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N. 15.
Legge che determina i poteri e le funzioni della Commissione Annonaria.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio di Stato con delibera del 25 Aprile 1944;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica delega i piu' ampi poteri esecutivi in materia di approvvigionamenti e
consumi alla Commissione per la Pubblica Annona riservandosi ogni atto legislativo sulla
requisizione dei prodotti alimentari e loro prezzo d'imperio.
Art. 2.
La Commissione Annonaria ha i seguenti poteri:
1) Emette ordinanze per l'esecuzione dei Decreti rigua danti gli approvvigionamenti e consumi pei
generi di requisizione;
2) dispone sui censimenti e denuncie;
3) disciplina e controlla i prezzi di qualsiasi merce di uso comune e dei trasporti con automezzi
autorizzati dallo Stato;
4) fissa i calmieri di tutti i generi e stabilisce sistemi, mezzi e limiti di approvvigionamenti, di
razionamento e di tesseramento;
5) provvede a facilitare e a regolare gli acquisti e il consumo dei generi alimentari e delle merci di
uso comune;
6) propone al Governo quei provvedimenti che, per essere validi, devono ottenere la sanzione del
potere legislativo;
7) compie di sua iniziativa tutte le operazioni necessarie a raggiungere i fini per i quali è istituita.
Art. 3.
La Commissione Annonaria cura la distribuzione aglispacci autorizzati per la vendita al pubblico
dei prodotti agricoli, dei generi alimentari e di qualsiasi merce di uso comune, requisiti e comunque
acquistati.
Art. 4.
La Commissione Annonaria è composta di sette membri designati dalla Reggenza e nominati dal
Consiglio Grande e Generale dei quali, un membro è incaricato dal Consiglio stesso, della
Presidenza della Commissione: Tre membri sono scelti fra gli operai; un membro è scelto tra gli
impiegati; uno tra i commercianti o industriali; uno fra gli agricoltori. Sono Consulenti della
Commissione Annonaria l'Ispettore Politico e il Presid nte del Forno e Silo.
Art. 5.
I poteri direttivi ed esecutivi della Commissione Annonaria sono deferiti ad un Comitato formato
dal Presidente e di due membri eletti dalla Commissione medesima.
Art. 6.
Di regola la Commissione Annonaria si aduna una volta al mese e straordinariamente ogni volta che
la Presidenza o il Comitato esecutivo ne ravvisino l'opportunità.
Art. 7.
I resoconti della Commissione Annonaria devono esser presentati al Consiglio Grande e Generale
non oltre il 30 Settembre di ogni anno.
Art. 8.
Per il regolare funzionamento dell'Annona e dell'azienda gestita da essa, la Commissione Annonaria
nomina: un Direttore; un Contabile; un Segretario; un Magazziniere generale; un Cassiere.
E' in facoltà della Commissione Annonaria di nominare Vice Segretari, personale subalterno e di
istituire succursali e comitati delle circoscrizioni parrocchiali pel controllo sulla esecuzione dei
provvedimenti da essa deliberati.
Art. 9.
La Commissione Annonaria stipula i contratti di impego privato col personale e di lavoro coi
salariati: provvede con gli utili dell'azienda a sostenere tutte le spese della sua gestione.
Art. 10.
Apposito Regolamento disciplinerà le funzioni e gli obblighi di ciascun incaricato insieme con le
modalità e l'orario di servizio, frattanto però si stabilisce: che al Contabile spetta di emettere i
mandati e le reversali, di controllare i versamenti di ogni ufficio, di compilare i Bilanci, di tenere in
corrente il verbale della Commissione e del Comitato esecutivo, il copialettere, l'inventario, la
contabilità delle requisizioni e degli acquisti, il movimento magazzeno, il giornale mastro, il libro
rendite e spese ecc.
Al Segretario spetta di emettere e rinnovare le tessere d'approvvigionamento secondo le norme
impartite dallo Ufficio Annonario, di ricevere le domande per le assegnazioni dei generi e delle
merci, sulle quali si pronuncia direttamente la Commissione Annonaria, rimettendo le relative
delibere al Segretario per la esecuzione: di tenere aggiornato il registro delle distribuzioni e dei
pagamenti; di effettuare i versamenti delle somme riscosse, alla fine di ogni settimana, al Cassiere:
di prestarsi a tutti gli incarichi d'indole amministrativa che in fatto di approvvigionamenti,
requisizione e disciplina di consumi fosse a lui deferita dalla Commissione Annonaria.
Al Magazziniere spetta la responsabilità delle merci che a lui vengono consegnate con la scorta di
fatture e che deve distribuire in base a regolari ordinativi: la buona conservazione delle merci: la
compilazione del movimento magazzeno e la tenuta del libro di carico e scarico: l'obbligo di
prestarsi a tutte le operazioni di magazzeno.
Il Cassiere non deve fare esazioni senza reversale, nè pagamenti senza regolare mandato: in cassa
non deve tenere che le somme occorrenti alla liquidazione giornaliera, depositando le eccedenze
nella Cassa di Risparmio. I prelevamenti devono esser autorizzati dal Presidente.
In apposito libro il Cassiere deve registrare giornalmente tutte le operazioni compiute e deve
compilare la situazione giornaliera e settimanale come la Commissione Annonaria disporrà.
Art. 11.
L'Ufficio dell'Edilato e l'Ispettorato Politico, per tutto quanto riguarda gli approvvigionamenti e i
consumi, sono in diretta subordinazione della Commissione Annonaria.
Art. 12.
Il Decreto 28 Febbraio 1944, in quanto istituisce la Commissione per Pubblica Annona, rimane in
vigore in quelle parti nelle quali non è venuto modificato dalla presente legge.
Art. 13.
Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorn della loro pubblicazione e sostituiscono quelle
contenute nella Legge 23 Settembre 1919 la quale è brogata.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Aprile 1944 ( 1643 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Balsimelli - Sanzio Valentini
IL SEGRETARIO DEGLI INTERNI
Giuseppe Forcellini