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Provvedimenti Sui Cereali 1


Published: 1944-07-10
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984068/provvedimenti-sui-cereali--1.html

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N. 23.
Legge contenente provvedimenti sui cereali. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio di Stato nella Sua
Tornata odierna:
Art. 1.
Il frumento, il granoturco e l'orzo, fino dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro
totale consistenza in granelle, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto,
alle esigenze generali dell'alimentazione, cui non p ssono essere sottratti, salvo le eccezioni
stabilite dall'articolo seguente.
Art. 2.
Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo i prodotti destinati al consumo famigliare dei
produttori e dei coltivatori agricoli nonchè alla semina e alla alimentazione del bestiame e del
pollame.
La provvista di grano per la famiglia padronale è fissata in quintali 1,90 per ciascuna delle persone
conviventi e per la famiglia del colono o coltivatore diretto in quintali 2,40 per ciascuna di dette
persone.
In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti granturco e orzo in proporzione di
chilogrammi 150 per ogni cento di grano.
La provvista di orzo mondo per le suddette famiglie è fissata in Kg. 5 per ogni persona.
Per l'alimentazione del bestiame è autorizzata la trattenuta di quintali tre di granturco e di q.li 2,50
di orzo comune per ogni capo bovino.
La trattenuta di granoturco per ogni capo suino da ingrasso sarà fatta - quando si tratta di azienda
agricola o di proprietario o conduttore di piu' fondi sulla produzione totale e per il numero
complessivo dei suini esistenti nell'azienda o nei vari fondi.
Per la pollicultura è concesso ai coloni e ai coltivatori diretti di trattenere una quantità di
granoturco, da prelevare sulla propria produzione, in ragione di Kg. 5 per ogni tornatura di terreno
lavorativo. I proprietari, in ogni caso, non potranno trattenere complessivamente piu' di Kg. 150.
Art. 3.
E' consentito - con l'autorizzazione scritta dell'Ispettorato Politico - di cambiare il prodotto
trattenuto per la semina con prodotti selezionati di seme.
Le quantità lasciate a disposizione dei produttori pe il fabbisogno famigliare, per l'alimentazione
del bestiame e per le semine non possono formare ogg tt di atti di compra vendita.
Le eventuali eccedenze ai bisogni indicati nell'art. 2 devono essere consegnate all'ammasso.
Art. 4.
Entro il 20 agosto i proprietari o possessori o detentori di grano e di orzo, ed entro il 15 ottobre
1944 quelli di granturco, devono denunciare per iscritto allo Ispettorato Politico:
a) la quantità del nuovo raccolto e quella eventualmente ancora posseduta dei raccolti degli anni
passati;
b) la quantità necessaria per la semente;
c) il luogo in cui i prodotti sono conservati;
d) il numero e la quantità del bestiame avente diritto alle detrazioni di cui allo articolo 2 e il luog
in cui è custodito.
Chi importa cereali, per qualsiasi motivo, nella Repubblica dovrà darne avviso preventivo, o almeno
entro le ventiquattro ore dalla introduzione, allo Ispettorato Politico.
Art. 5.
Tutti i prodotti vincolati - fatta eccezione per le d trazioni autorizzate dall'art. 2 - devono essere
consegnati e venduti al Forno Molino Silo della Società Unione e Mutuo Soccorso che
corrisponderà;
a) per il grano il prezzo di L. 400 al quintale;
b) per il granturco e l'orzo il prezzo corrisposto dall'ammasso della Provincia di Forlì.
La consegna dei prodotti deve essere fatta entro il 15 Settembre 1944 per il grano e l'orzo ed entro il
10 Novembre 1944 per il granturco.
Art. 6.
Il granturco, raccolto dalla semina di qualità cinquantina, per uso foraggio, viene lasciato ai
produttori per l'alimentazione del bestiame.
Tale granturco non dovrà essere mescolato con quello d l primo prodotto destinato alla
alimentazione.
Art. 7.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 27 Giugno 1942 n. 20.
I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti tra
ammassanti da una parte e Forno Molino Silo dall'altra, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Art. 8.
La presente legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 Luglio 1944 (1643 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Balsimelli - Sanzio Valentini
IL SEGRETARIO DEGLI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.