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Del Sindacato Straordinario Per L'esame Delle Responsabilita Fasciste 1


Published: 1944-10-23
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984066/del-sindacato-straordinario-per-lesame--delle-responsabilita-fasciste-1.html

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N. 33.
Legge istitutiva del Sindacato Straordinario per l'esame delle responsabilità fasciste (1).
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Valendoci delle facoltà concesseci dal Consiglio G. e G. nella Seduta del 23 Ottobre 1944;
Decretiamo. promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
E' istituito un Sindacato per stabilire la colpabilità dei cittadini che, posteriormente alla data del 28
Ottobre 1943, e cioè al giorno in cui il Consiglio Grande e Generale della Repubblica ha
promulgato l'atto di pacificazione cittadina, hanno pr mosso, capeggiato, organizzato la
ricostituzione del partito fascista sammarinese o fatto parte del medesimo; che hanno promosso o
appoggiato iniziative tendenti alla restaurazione del regime fascista; che hanno consumato atti
rilevanti diretti a turbare la sicurezza e la pace del Paese; che continuando a far parte di
organizzazioni militari estranee hanno commesso atti di violenza, di sopraffazione e di coartazione.
Nei confronti degli inquisiti le denuncie e le indagini, l'incriminazione e il giudizio, sono estesi agli
atti consumati durante il periodo precedente, e cioè dall'origine della instaurazione del regime
fascista nella Repubblica di San Marino.
Art. 2.
Il Sindacato è costituito da tre Membri nominati dal Consiglio G. e Generale tra i quali un
Magistrato o un Giurista italiano cui spetta lo specifico compito di presiedere la Commissione e di
dirigere l'istruzione del procedimento.
Art. 3.
Il Sindacato è aperto dal giorno 15 Novembre 1944 al giorno 31 Gennaio 1945, salvo proroga.
Entro questi termini ciascun cittadino può formulare le proprie denuncie scritte o verbalizzate
contro coloro che ritiene responsabili delle azioni previste dall'art.1. Le denuncie devono essere
presentate al Presidente del Sindacato o, in mancanza, d uno dei Membri da lui delegato.
Art. 4.
Il Sindacato può agire di propria iniziativa per l'accertamento delle circostanze a carico o a discarico
delle persone denunciate e può anche incriminare quei cittadini che, pur non essendo stati segnalati
da denuncie, appaiono autori o complici degli atti previsti dall'art. 1.
Art. 5.
Raccolti gli elementi a carico degli imputati, udite le loro difese, e verbalizzata ogni deposizione, il
Sindacato procederà alla valutazione delle colpe attribuite a ciascuno degli inquisiti , proponendo le
sanzioni in base alle leggi in vigore.
Art. 6.
Le conclusioni saranno portate dal Sindacato davanti al Consiglio dei XII, il quale pronuncierà la
definitiva sentenza singolarmente, persona per persona, a maggioranza di voti espressi
nominalmente in Camera di Consiglio.
Art. 7.
Dell'opera del Sindacato e del Consiglio dei XII sarà data relazione scritta al Consiglio Grande e
Generale.
Art. 8.
Il Giudizio sarà inappellabile.
Art. 9.
Le condanne avranno immediato corso in base alla normale procedura giudiziaria.
San Marino, dalla Nostra Residenza, 30 Ottobre 1944 (16 4 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.