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Istituisce La Commissione Straordinaria Per L'epurazione 1


Published: 1944-11-16
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984064/istituisce--la--commissione--straordinaria--per-lepurazione-1.html

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N. 37.
Legge che istituisce la Commissione Straordinaria per l'epurazione (1).
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta delli 16
Novembre 1944;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
E' nominata dal Consiglio Grande e Generale una Commissione straordinaria di sette Membri per
procedure all'epurazione dagli uffici di quei cittadini e forensi che abbiano aderito al risorto partito
fascista repubblicano e partecipato ad atti ed azioni c mpromettenti la pace e la sicurezza della
Repubblica e lesivi della libertà dei cittadini, dopo la pacificazione promossa dallo stesso Consiglio
Grande e Generale nella Seduta del 28 Ottobre 1943; alla rimozione di quei giudici che si siano resi
conniventi in azioni promosse dagli organi del potere pubblico durante il regime fascista instaurato
nella Repubblica, per spirito di rappresaglia e di sopraffazione politica; all'esame della posizione
personale dei Consoli e Rappresentanti del Governo in Italia e all'Estero, nei riflessi
dell'atteggiamento assunto e dell'azione politica svolta anche privatamente da ciascuno di essi,
provvedendo altresì alla eliminazione di coloro la cui permanenza in carica non fosse compatibile
con lo spirito della nuova situazione politica della Repubblica.
Art. 2.
Per quanto concerne gli Impiegati, saranno sottoposi a giudizio di epurazione gli appartenenti al
partito fascista repubblicano e coloro che hanno partecipato ad atti ed azioni compromettenti la pace
e la sicurezza della Repubblica e lesivi della libertà dei cittadini, che prestano servizio in qualunqe
forma e categoria, nelle amministrazioni dello Stato, degli Enti parastatali, degli Istituti cittadini e
delle aziende sulle quali il Governo esercita il suo controllo e che siano riconosciuti di interesse
pubblico.
Art. 3.
Secondo la funzione esercitata e il grado di responabilità di ciascun impiegato inquisito, la
Commissione straordinaria di epurazione applicherà n i casi ritenuti passibili di epurazione i
provvedimenti adeguati che vanno: dalla dispensa del servizio, con diritto o meno alla liquidazione
di legge, alla sospensione dal servizio per un determinato periodo senza corresponsione di
stipendio, alla retrocessione e alla restituzione al ruolo d'origine nel caso di indebito avanzamento,
al trasferimento in altro ufficio a determinazione del Congresso di Stato, all'applicazione di misure
disciplinari di minore entità.
Art. 4.
Il procedimento di epurazione è di iniziativa della Commissione stessa.
Art. 5.
A giudizio della Commissione, l'impiegato sottoposto a procedimento di epurazione può essere
sospeso immediatamente dall'ufficio. In tal caso gli deve essere corrisposto lo stipendio a titolo
alimentare, esclusa ogni altra indennità.
Art. 6.
Gli impiegati sottoposti al giudizio di epurazione v rranno avvertiti del procedimento a loro carico e
ammessi alla presentazione di deduzioni scritte e vrbali entro il termine di dieci giorni.
Art. 7.
Il giudizio emesso dalla Commissione verrà comunicato al Consiglio Grande e Generale, il quale
provvederà alla sostituzione degli impiegati o vi farà provvedere dalle competenti amministrazioni,
dei Giudici e dei Consoli e Rappresentanti secondo i normali procedimenti.
Art. 8.
Contro il giudizio della Commissione, che verrà comunicato dalla Segreteria di Stato per gli Affari
Interni all'interessato, potrà produrre ricorso entro cinque giorni al Consiglio dei XII il quale
giudicherà in seconda e definitiva istanza.
Art. 9.
Il procedimento di epurazione è indipendente anche egli effetti da quello delle sanzioni che
adotterà il Sindacato istituito con legge 25 Ottobre 1944.
Art. 10
La Commissione dell'epurazione comunicherà al Sindacato stesso i provvedimenti presi a carico
degli inquisiti.
Ove dovessero emergere dal procedimento dell'epurazione elementi di rilevanza speciale a carico
degli inquisiti, la Commissione trasmetterà denuncia al Sindacato per i provvedimenti di sua
competenza.
Art. 11.
L'inizio del procedimento di epurazione è fissato al 20 Novembre 1944.
Art. 12.
I provvedimenti adottati dalla Commissione avranno applicazione dopo dieci giorni in cui essi
furono comunicati all'interessato per mezzo della Segreteria degli Affari Interni, e, in caso di
intervenuto ricorso al Consiglio dei XII, immediatamente dopo il giudizio di secondo e definitivo
grado.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 Novembre 1944 (1644 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.