Advanced Search

Regola Le Locazioni Di Vani E Appartamenti Ad Uso Civile Abitazione 1


Published: 1945-03-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984057/regola-le-locazioni-di-vani-e-appartamenti-ad-uso-civile-abitazione--1.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
N. 12.
Legge che regola le locazioni di vani e appartamenti ad uso civile abitazione. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle Nostre facoltà;
ritenuta la necessità di disciplinare ex novo tutta la materia riguardante la locazione di
appartamenti ad uso civile abitazione e di vani di qualunque genere e a qualsiasi destinazione
adibiti:
visti gli art. 1, 3 e 4 del Nostro Decreto 28 febbraio 1944, n. 4;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art. 1.
E' istituita una speciale Commissione per disciplinare le locazioni degli appartamenti ad uso civile
abitazione e dei vani di qualunque genere e a qualsiasi destinazione adibiti e i canoni relativi.
Art. 2.
Detta Commissione è composta di un Presidente e di due Membri: tutti di nomina reggenziale.
Fa parte della Commissione con voto consultivo il Comandante della Gendarmeria.
Art. 3.
Alla Commissione è delegata la facoltà di disciplinare le locazioni concluse dal 1° ottobre 1943, di
fissare, su istanza degli interessati o d'ufficio, e con giudizio inappellabile, i prezzi per il fitto a
lungo o breve termine di camere o di appartamenti vuoti o ammobiliati e dei vani in genere locati
dopo la suindicata data o che siano occupati in avvenire, e, in particolare, di determinare gli equi
canoni locatizi per gli affitti degli alloggi agli sfollati dal territorio italiano per incursioni aeree od
altra calamità bellica.
La Commissione dispone della requisizione dei vani in genere od appartamenti che dovrà,
occorrendo e in vista di gravi motivi, essere ordinata e stabilita dalla Reggenza.
Quanto alle locazioni anteriori alla data del 1° ottobre 1943 la determinazione dell'equo canone
verrà fatta se richiesta dagli interessati.
Art. 4.
In via temporanea e fino a nuova disposizione gli sfratti da camere ed appartamenti ad uso
abitazione e da vani in genere potranno essere eseguiti per gravi motivi e dietro presentazione di
preventiva autorizzazione da parte della Commissione per gli affitti.
Art. 5.
Alla disciplina della Commissione non possono essere assoggettate le locazioni il cui oggetto è
costituito dal fabbricato e terreno congiuntamente.
Art. 6.
Dall'entrata in vigore del presente Decreto tutte le locazioni dei vani ed appartamenti dovranno, a
pena di nullità, essere preventivamente autorizzate ed approvate dalla Commissione.
La Commissione stessa potrà far valere la prevista nullità valendosi e giovandosi dei poteri di cui
all'art. 3 e degli altri poteri di cui dispone.
Art. 7.
Restano abrogate tutte le disposizioni in materia contenute nel Decreto 28 febbraio 1944, n. 4.
Art. 8.
I contravventori alle disposizioni del presente Decreto saranno puniti a norma della Legge 27
giugno 1942, n. 21.
Art. 9.
Il presente Decreto entra in vigore subito dopo la su legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 Marzo 1945 (1644 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Lonfernini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.