Advanced Search

Stabilisce Una Indennita Caroviveri A Favore Degli Impiegati, Salariati, Incaricati E Supplenti 1


Published: 1945-04-14
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984055/stabilisce-una-indennita-caroviveri-a-favore-degli-impiegati%252c-salariati%252c-incaricati-e-supplenti--1.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
N. 21.
Legge che stabilisce una indennità caroviveri a favore degli impiegati, salariati, incaricati e
supplenti. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà ConcesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 14
Aprile 1945;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
Con decorrenza dal 1. aprile 1945 è concessa agli impiegati, salariati, incaricati e supplenti, una
indennità temporanea di caroviveri da liquidarsi sullo stipendio da ciascuno attualmente goduto, in
esso comprese le indennità annesse allo stipendio di cui alla tabella allegata alla Legge 16 marzo
1943, n. 4, nonchè le precedenti indennità caroviveri, fatta eccezione per la indennità di trasporto,
cavalcatura e per quella per materiale di medicazione corrisposta alle levatrici, per attrezzi
corrisposta ai cantonieri, per perdita moneta e sostituzioni.
Tale indennità è del 100% per le prime mille lire di stipendio come sopra calcolato, del 30%
sull'eccedenza da L. 1001 a L. 2000 e del 20% dalle L. 2001 alle L. 3000.
Nessun aumento sulle eccedenze qualunque sia lo stipendio.
L'indennità non è soggetta alla imposta complementar anche pei dipendenti da Società o da Enti
Morali.
Art. 2.
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a tutti i pensionati governativi, nonchè agli
impiegati, salariati e pensionati della Congregazione di Carità, del Collegio Belluzzi, pei quali due
ultimi istituti l'indennità verrà ridotta a metà se ai loro dipendenti viene somministrato il vitto.
Art. 3.
L'indennità ad personam concessa ai pensionati in base all'art. 3 della Legge 16 marzo 1943 non
viene assorbita dall'aumento di indennità caroviveri di cui alla presente Legge.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 Aprile 1945 (1644 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.