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Sulla Cittadinanza 1


Published: 1945-05-15
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984052/sulla-cittadinanza-1.html

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N. 25.
Legge transitoria sulla cittadinanza.(1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 15 Maggio
1945;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
Sono riammessi alla cittadinanza sammarinese coloro che, già ritenuti cittadini, furono poi
considerati stranieri.
Art. 2.
Coloro che si trovano nella categoria di cui al superiore articolo, dovranno fare domanda in carta
bollata da L. 5 alla Segreteria degli Interni corredata dei seguenti documenti:
a) Certificato di nascita;
b) Attestato dell'Ufficio di Stato Civile da cui risulti comprovato il diritto di avvalersi della
disposizione di cui all'articolo 1.
Art. 3.
Tutti coloro che alla pubblicazione della presente legge fossero nelle condizioni fissate dall'art. 1
per essere reintegrati nella naturalizzazione e non presentassero opportuna domanda entro l'anno
decorribile dalla pubblicazione stessa, decadranno ipso facto dal diritto di valersi della legge
presente.
Art. 4.
In via transitoria si concede anche la naturalizzazione sammarinese alle persone che alla data della
presente legge sono comprese in una delle seguenti categorie:
a) a coloro che da oltre quarant'anni abitano in questo territorio senza interruzione;
b) a coloro che sono nati in Repubblica e qui domiciliati e residenti purchè il genitore sia qui
domiciliato da oltre 40 anni senza interruzioni perragioni di impiego, di professione e di lavoro.
Nel caso che il padre sia deceduto dovrà comprovarsi la sua immigrazione in Repubblica da oltre
quaranta anni.
Art. 5.
Coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente, debbono esibire istanza non
piu' tardi di mesi tre dalla data della pubblicazione della presente, corredata dei certificati di nascit ,
di buona condotta e della fede penale, nonchè di atto di notorietà fatto da almeno quattro fidefacenti
avanti all'Ufficiale di Stato Civile comprovante l'abitazione continua per oltre anni quaranta nella
Repubblica e relativo certificato dello Stato Civile qualora tale circostanza risulti dall'anagrafe.
Art. 6.
Le domande di concessione di cittadinanza a norma degli articoli 1 e 5 saranno esaminate, con tutti i
documenti del caso, dalla Commissione costituita con delibera del Consiglio Grande e Generale 14
aprile 1945 e, qualora siano da questa ritenute conformi alle disposizioni di legge, saranno portate al
Consiglio Grande e Generale il quale prenderà atto ed ammetterà il ricorrente alla cittadinanza.
Nei casi dubbi l'istanza viene sottoposta a votazione.
Art. 7.
La naturalizzazione è efficace anche per la moglie e p r i figli minorenni ai quali però è riservato,
nei primi sei mesi dopo compiuti gli anni 21, di fare dichiarazione di opzione per la cittadinanza di
origine avanti l'Ufficiale di Stato Civile.
Art. 8.
I figli maggiorenni di coloro che si trovano nella c tegoria di cui allo articolo 1, sono considerati
sammarinesi previa prestazione di giuramento.
Art. 9.
Gli ammessi alla cittadinanza, sia in forza dell'art. 1 sia in forza degli art. 4 e 8, dovranno prestare il
prescritto giuramento di fedeltà entro tre mesi dalla data della concessione della cittadinanza.
Ad ogni modo la cittadinanza si intende, a tutti gli effetti di legge, acquistata solo dal giorno della
prestazione del giuramento.
Art. 10.
Per tutti gli altri casi non contemplati dalla presente Legge il Consiglio Grande e Generale, previo
esame e parere della Commissione, si esprimerà con votazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Maggio 1945 (1644 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.