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Approva Il Nuovo Patto Colonico


Published: 1945-06-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984049/approva-il-nuovo-patto-colonico.html

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N. 36.
Legge che approva il nuovo patto colonico.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà ConcesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 27
Giugno 1945;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo: Natura del contratto
Art. 1.
Il contratto di colonia nella Repubblica di San Marino è regolato dal presente capitolato, dallo
Statuto agrario e dalla consuetudine in quanto le disposizioni di quello e di questa non contrastino
con le norme del capitolato stesso.
Art. 2.
Per locatore s'intende chi essendo proprietario, affittu rio o enfiteuta concede il fondo a colonia.
Per conduttore o colono s'intende l'intera famiglia dei lavoratori del fondo dipendente del capo
reggitore che unicamente la rappresenta come diretto contraente e come tacito irrevocabile
mandatario, sia in giudizio che fuori per tutto quanto riguarda l'azienda agricola ed i rapporti col
locatore ed i suoi agenti.
Il locatore o chi per esso tratta gli affari della colonia col solo reggitore.
Gli accordi presi dal locatore col reggitore impegnano l'intera famiglia colonica, la quale deve
concorrere solidalmente all'esecuzione dei lavori necessari alla coltivazione del fondo. L'esercizio
della locazione deve essere condotto con spirito di c llaborazione fra le parti. Il locatore, previa
verifica da parte della Commissione Agraria, ha il diritto di fare eseguire a spese del conduttore i
lavori inerenti alla colonia, quando il colono decisamente si rifiuti di compierli o comunque non li
compia a tempo debito, e conforme alle buone norme agrarie..
Art. 3.
E' istituita una Commissione Sindacale conciliativa per dirimere le vertenze che potessero insorgere
fra le parti. Essa è composta di un rappresentante dei lavoratori della terra, di un rappresentante
dell'organizzazione padronale di un presidente delegato dalla Commissione Agraria.
Art. 4.
La Commissione Agraria, oltre alle mansione di cui al Regolamento 31 Marzo 1908, ha anche
quelle che le sono demandate dalla presente legge.
Art. 5.
Le vertenze non risolte in sede sindacale conciliativa verranno deferite ad una Commissione
Arbitrale presieduta dal Commissario della Legge e composta di due rappresentanti rispettivamente
designati dalla Federazione dei Lavoratori della terra dalla organizzazione padronale.
Art. 6.
E' nulla qualsiasi convenzione recante disposizioni c trarie al presente patto.
Art. 7.
Il contratto di colonia è per tempo indeterminato e può decorrere dal 15 Maggio oppure dal 30
Settembre.
L'escomio deve essere dato almeno sei mesi prima del termine del contratto.
L'escomio per ambo le parti deve ottenere la preventiva approvazione della Commissione Agraria.
La disdetta al reggitore vale per tutta la famiglia colonica.
Coltura del fondo
Art. 8.
La concessione della casa colonica è assolutamente gratuita. I locali abitabili saranno proporzionati
al numero dei componenti la famiglia colonica che è t nuta alla buona manutenzione dei medesimi.
I fabbricati rustici debbono essere tenuti in buone condizioni di manutenzione allo scopo di
conservare la normale efficienza produttiva del fondo. La Commissione Agraria visiterà
annualmente le case coloniche per constatarne l'abitabilità, conformemente alle norme igieniche
vigenti e alla efficienza nei riguardi del disimpegno delle attività dell'azienda stessa.
Art. 9.
Ogni obbligo di speciali opere gratuite del conduttore a vantaggio del locatore è soppresso.
Art. 10.
Il conduttore deve:
a) coltivare il fondo da uomo dabbene e con tecnica razionale;
b) aver cura di mantenerlo in efficienza;
c) custodirlo, difenderlo, denunciarle immediatamente al locatore qualunque atto intrapreso, o
probabile a verificarsi, in danno e a molestia del fondo stesso;
d) impedire che si interrino i confini, si aprano passaggi, si stabiliscano servitu'.
Art. 11.
E' vietato al conduttore senza speciale autorizzazione del locatore:
a) di fare carreggi a suo esclusivo vantaggio o comunque di usare bestiame per lavori estranei al
fondo;
b) di sottoporre a qualsiasi lavoro il bestiame durante il periodo di garanzia per l'acquisto, pena il
risarcimento dei danni provenienti da tale infrazione;
c) di prestare opere fuori del terreno a lui consegato a colonia, e di coltivare terreni di terzi, salvo
scambio di mano d'opera;
d) di spostare dal fondo la benché minima quantità di prodotti, se non dopo fatto l'accertamento e la
divisione definitiva;
e) di dare alloggio, anche temporaneo, agli estranei alla famiglia colonica e al bestiame altrui.
Art. 12.
La legna da taglio dovrà essere abbattuta non piu' tardi del 25 marzo se la stagione lo permette.
Art. 13.
Nel caso di nuove piantagioni, determinate da atterr menti, qualora non venga diminuita la
superficie coltivabile, il conduttore non ha diritto ad alcun indennizzo.
Se la superficie del fondo dovesse diminuire in seguito a vendita, il colono avrà diritto di essere
indennizzato delle stime qualunque sia la superfici sottratta.
Art. 14.
Quando nella famiglia del conduttore non vi siano persone capaci di eseguire la potatura razionale
degli alberi da frutto, degli olivi e dei gelsi, è riservata la facoltà al locatore di assumere per qusto
lavoro operai specializzati. La spesa verrà sostenuta a metà fra il locatore e il conduttore.
Art. 15.
Nessuna delle due parti può, senza il consenso dell'altra, vendere derrate di comune interessenza,
vendere, acquistare o permutare bestie, o andare con queste a fiere o a mercati. In caso di contrasto
fra le parti deciderà la Commissione Agraria.
Riparto delle Spese dei Prodotti e delle Rendite
Art. 16.
Il locatore paga le tasse in vigore e deve rispondere p r metà del trasporto della breccia; se il fondo
è privo di bestiame da lavoro, il conduttore sarà eson rato dalla spesa per la breccia che andrà a
carico del locatore salvo che fra le bestie non vi siano quelle da guadagno, nel qual caso la spesa
stessa sarà divisa a metà fra le parti.
Art. 17.
La divisione delle spese è stabilita come appresso:
a) sono a metà le spese per i concimi naturali e chmi i;
b) sono a carico del colono le spese di coltivazione rdinaria del terreno, nonché la raccolta dei
prodotti;
c) sono a carico del locatore le spese dei medicinali per il bestiame e le assicurazioni incendi dei
fabbricati;
d) le spese per i nuovi impianti saranno per i primi tre anni a carico del locatore come pure quelle
pel sostegno del filo e per il filo di ferro per le viti;
e) le spese per le canne sono a metà;
f) le spese per lo zolfo ed il solfato sono a carico del locatore, se la solforatrice ed irroratrice sono di
proprietà del locatore le spese suddette per un terzo stanno a carico del colono.
Art. 18.
Ciascuno dei contraenti potrà per conto proprio assicurare contro la grandine la sua parte di
qualsiasi raccolto. Qualora però il colono sia in debito verso il locatore, questi avrà il diritto e anche
l'obbligo nel caso che il colono lo richieda, di assicurare anche la parte colonica del frumento.
Art. 19.
Il noleggio delle bestie da lavoro è a metà fra le parti.
Se mancassero animali da lavoro, la spesa di trasporto delle derrate padronali sarà a metà fra le
parti.
Art. 20.
Spettano al colono il trasporto dei fieni, paglie, ingrassi, sementi e tutto ciò che possa occorrere pr
la coltivazione del fondo e per il governo del bestiame entro il territorio della Repubblica, il
trasporto dei prodotti spettanti al locatore medesimo o condotti direttamente al luogo di smercio nel
territorio della Repubblica. Per i trasporti fuori del territorio il colono avrà diritto a un compenso
che verrà stabilito fra le due parti. Lo stesso criterio si eseguirà per i trasporti delle cose padronali.
Le spese per il trasporto dei prodotti indivisi, quando siano affidati a terzi, saranno sostenuti a metà
fra le parti.
Art. 21.
Il colono dovrà avere i seguenti attrezzi: piccoli attrezzi, birocci, estirpatori, aratro destro e sinistro.
Il proprietario dovrà avere: trinciaforaggi, seminatrice, tini, torchio ed accessori di cantina.
Nel caso che uno o tutti gli attrezzi che debbono fare carico al locatore siano di proprietà del colon
la Commissione Agraria stabilirà volta per volta il prezzo del noleggio.
Art. 22.
Le macchine agrarie procurate dal locatore mosse da forz inanimata, come seminatrici, mietitrici,
spandiconcime, saranno tenute e riparate a spese del locatore stesso, salvo i guasti arrecati per malo
uso che, previo accertamento, saranno a carico di chi li ha cagionati.
Art. 23.
Il bestiame di dotazione del fondo deve essere proporzionato ai bisogni del lavoro e all'estensione
del fondo.
Art 24.
L'utile del bestiame, sia questo di proprietà del locatore, sia a metà fra le parti, deve essere
suddiviso in ragione di 3/5 al conduttore e di 2/5 al locatore. In caso di perdita, questa deve essere
suddivisa in ragione di 2/5 al conduttore e 3/5 al locatore.
In caso di mortalità se il bestiame è di proprietà del locatore, la perdita sarà sostenuta per l' 80% dal
locatore e per il 20% dal colono.
In caso di valorizzazione della lira nella vendita del bestiame di proprietà del locatore la rimessa o il
guadagno sono considerate a seconda il valo
23;15
Art. 25.
Le spese per la trebbiatura dei cereali sono a carico del locatore.
Il vitto per la squadra e per tutto il personale addetto alla trebbiatura è a carico del colono.
23;15
Art. 26.
La ripartizione dei prodotti agricoli e delle rendite ottenute dalle industrie e dagli allevamenti
esercitati in conto comune sul fondo sarà fatta come segue: per i terreni meno fertili il 66% al
colono;
per i terreni di media fertilità il 63% al colono; per i terreni di maggior rendimento il 60% al colono.
Così pure la divisione di tutti gli altri prodotti, eccetto il prodotto delle olive, che sarà diviso a metà
fra le due parti.
23;15
Art. 27.
La ripartizione della legna sarà regolata dalla Commissione Agraria, la quale avrà il compito di dare
tutti i dovuti dettagli.
23;15
Art. 28.
La surrogazione parziale di piante di viti atterrate, per caso fortuito o per assecchimento, sarà
eseguito dal colono.
Regalie
23;15
Art. 29.
Al locatore verranno corrisposte le seguenti regali;
a) per podere da uno a cinque ettari di superficie n. 2 capponi per Natale e n. 20 uova all'anno;
b) per podere di superficie superiore a cinque ettari n. 2 capponi a Natale, n. 2 galline a Carnevale e
n. 30 uova all'anno.
In caso di mortalità dei polli non sarà dovuto nulla.
23;15
Art. 30.
Le spese per l'acquisto del maiale saranno a carico del l catore; le spese successive verranno divise
a metà fra le parti e il maiale verrà diviso a metà.
Se entro il 31 marzo il padrone non avrà provveduto all'acquisto del maiale, il contadino avrà diritto
di fare l'acquisto di sua iniziativa.
23;15
Art. 31.
Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno chiudersi i conti colonici, previa stima del bestiame ai
prezzi correnti.
Questi dovranno essere approvati e sottoscritti dalle p rti entro il 30 Aprile di ogni anno. Tanto il
locatore quanto il colono dovranno tenere il libretto dei conti colonici dove anno per anno saranno
notate le partite di dare e avere.
Il locatore è in obbligo di corrispondere gli acconti che il colono richiede sul proprio conto
colonico.
23;15
Art. 32.
All'uscita del fondo, il conduttore riscuoterà la sua parte di utile, dal giorno in cui verrà fatta la
consegna del bestiame in mano del locatore o del nuovo conduttore.
23;15
Art. 33
I lavori estranei alla normale conduzione del fondo e cioè: bonifiche, sistemazione di terreni,
piantagioni, disboscamenti, molitura dell'olio e simili, dovranno essere affidati alle organizzazioni
dei braccianti.
23;15
Art. 34
Il locatore ha l'obbligo di fare effettuare la bonifica dei propri terreni in base a quanto verrà stabili o
dalla Commissione Agraria. Le spese sono tutte a suo carico, salvo eventuali condizionati interventi
del Governo.
Disposizione transitoria
Entro due mesi dall'approvazione del presente Patto Col nico debbono essere eseguiti tutti i conti
arretrati tra il locatore ed il conduttore.
Nel caso che il proprietario intendesse affittare il proprio podere dovrà dare la precedenza al colono
coltivatore del podere stesso.
Il presente patto colonico entra in vigore dal giorno della sua approvazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Giugno 1945 (1644 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini