N. 39.
Legge che stabilisce norme di polizia.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Seduta delli 4 Luglio 1945:
Art. 1.
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica o di ordine pubblico è punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la
prigionia fino a tre mesi o con la multa fino a lire mille.
Art. 2.
Chiunque richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare o dà
false indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali è
punito con la prigionia fino a un mese o con la multa fino a lire trecento. Tale pena è applicabile
anche alla contravvenzione di cui all'art. 549 n. 30 Codice Penale.
Art. 3.
La forza pubblica può procedere all'arresto e alla detenzione delle persone sospette o di qualunque
altra persona, qualora lo ritenga necessario per le indagini di polizia o per restituire o mantenere
l'ordine pubblico.
Art. 4.
La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Luglio 1945 (1644 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini