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8 Marzo 1927 Sulle Patenti Per L'esercizio Di Industrie E Commerci


Published: 1945-07-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984044/8-marzo-1927-sulle-patenti-per-lesercizio-di-industrie-e-commerci.html

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N. 43.
Legge che modifica l'art. 11 della Legge 8 marzo 1927 sulle patenti per l'esercizio di industrie
e commerci.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Seduta delli 4 luglio 1945:
Art. 1.
A modifica dell'art. 11 della Legge 8 marzo 1927 per il rilascio e la rinnovazione delle patenti per
l'esercizio delle industrie e dei commerci vengono stabilite le seguenti tasse:
a) per l'industria e per i commerci relativi a sostanze alcoliche e vinose: tanto se vendute sole,
quanto se commiste alla vendita di altri generi - la tassa di concessione è di L. 300 e quella di
rinnovazione è di L. 160;
b) per tutte le altre industrie e per tutti gli altri commerci la tassa di concessione è di L. 150 e quella
di rinnovazione è di L. 80.
Art. 2.
La presente Legge avrà vigore dal 1° luglio 1945.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Luglio 1945 (1644 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini