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Alla Circolazione Ed Ai Passaggi Di Proprieta Degli Autoveicoli


Published: 1945-07-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984043/alla-circolazione-ed-ai-passaggi-di-proprieta-degli-autoveicoli.html

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N. 44.
Legge relativa alla circolazione ed ai passaggi di proprietà degli autoveicoli.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Seduta delli 4 Luglio 1945:
Art. 1.
In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 1 della Legge 1° giugno 1922 le licenze di
circolazione degli autoveicoli ed i certificati di i oneità a condurli sono rilasciati dalla
Commissione autoveicoli e trasporti.
Art. 2.
La Commissione autoveicoli e trasporti riceve le denuncie degli autoveicoli e delle coperture di cui
al decreto 7 novembre 1944, n. 35, rilascia i permessi di circolazione a norma del decreto 11 aprile
1945, n. 19, tiene i registri di immatricolazione degli automezzi e dei conducenti e svolge tutte le
pratiche in materia fino ad ora di competenza della Segreteria per gli Affari Esteri
Art. 3.
Per ogni passaggio di proprietà di autoveicoli a favore di sammarinesi saranno riscosse dalla
Commissione le seguenti tasse:
Per motocicli e motocarrozzette tassa di...................L.100
Per automobili, motofurgoni e motocarri tassa di .........." 200
Per autocarri di portata non superiore ai 35 q.li tassa di " 300
Per autocarri di portata superiore ai 35 q.li tassa di ....L.500
Per i passaggi di proprietà a favore di persone non sammarinesi le tasse sono raddoppiate.
Art. 4.
La presente Legge entrerà in vigore il 1° agosto p.v.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 luglio 1945 (1644 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini