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Tasse Di Circolazione Degli Autoveicoli


Published: 1945-07-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984042/tasse-di-circolazione-degli-autoveicoli.html

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N. 45.
Legge sulle tasse di circolazione degli autoveicoli.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Seduta delli 4 Luglio 1945:
Art. 1.
La circolazione degli autoveicoli è soggetta alla tassa stabilita nelle tariffe A, B e C allegate alla
presente legge.
I decreti 24 gennaio 1939, n. 1 e 21 dicembre 1942 sono abrogati.
Art. 2.
L'esenzione dalla tassa di circolazione è estesa agli utoveicoli necessari al servizio dei medici
governativi: gli autoveicoli necessari al servizio dei veterinari governativi godono della riduzione
della tassa a metà.
Art. 3.
La tassa di circolazione è stabilita in ragione di un anno solare ed è dovuta per periodi
quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ciascun anno.
Nel caso che gli autoveicoli entrino in circolazione el secondo, terzo e quarto mese del
quadrimestre la tassa è dovuta rispettivamente nella misura di tre quarti, due quarti, un quarto.
In caso di pagamento per l'intero anno solare è concessa la riduzione di un ventesimo della tassa
dovuta.
Art. 4.
La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Tutti i possessori di autoveicoli dovranno provveder alla regolarizzazione del pagamento della
tassa in conformità della presente legge non oltre il 31 del prossimo mese di agosto.
- Tabella pag. 21 - 22 B. U. '45 n. 3 -
Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Luglio 1945 (1644 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini