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Apporta Modifiche Al Codice Penale 1


Published: 1945-07-24
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984040/apporta-modifiche-al-codice-penale--1.html

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N. 48.
Legge che apporta modifiche al Codice Penale. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 24
Luglio 1945;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
Le pene pecuniarie stabilite dal Codice Penale, nonchè dalle leggi speciali di carattere penale
emanate a tutto il 1918, sono aumentate di sei volte sia nel minimo, sia nel massimo.
Le pene pecuniarie stabilite dalle leggi speciali emanate dal 1919 a tutto il 1944 sono triplicate.
Art. 2.
Nei casi in cui la pena è dal Codice Penale graduat secondo l'ammontare del danno pecuniario, tale
ammontare deve intendersi decuplicato.
Art. 3.
In relazione all'art. 156 C.P. viene stabilito che ogni giorno di prigionia corrisponda a lire trenta.
Art. 4.
L'art. 1 sarà applicato solo ai reati commessi dopo la entrata in vigore della presente legge: gli art. 2
e 3 anche ai processi in corso.
Art. 5.
Restano abrogati gli articoli 1, 2, 3 della Legge 15 Aprile 1926 nonchè la Legge 28 Febbraio 1942
n. 5.
Art. 6.
La presente legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 Luglio 1945 (1644 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.