N. 55.
Legge che aumenta la tassa per il domicilio stabile dei forensi. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 29
Agosto 1945;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
Il rescritto che autorizza il forense ad assumere domicilio e residenza stabile o per tempo
indeterminato in Repubblica è soggetto a registrazione col fisso di lire mille.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore immediatamente.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 settembre 1945 (1644 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini
(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.