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Provvedimenti Sui Cereali 1


Published: 1945-08-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984034/provvedimenti-sui-cereali--1.html

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N. 56.
Legge contenente provvedimenti sui cereali. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Seduta 29 Agosto 1945:
Art. 1.
Il frumento, il granoturco e l'orzo, fino dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro
totale consistenza in granelle, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto,
alle esigenze generali dell'alimentazione, cui non p ssono essere sottratti, salvo le eccezioni
stabilite dall'articolo seguente.
Art. 2.
Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo i prodotti destinati al consumo famigliare dei
produttori e dei coltivatori agricoli nonchè alla semina e alla alimentazione del bestiame e del
pollame.
La provvista di grano è fissata per la famiglia padronale in quintali 1,50 per ciascuna delle persone
conviventi e per la famiglia del colono o coltivatore diretto in quintali 2 per ciascuna di dette
persone.
In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti granturco e orzo in proporzione di
chilogrammi 150 per ogni cento di grano.
La provvista di orzo mondo per le suddette famiglie è fissata in kg. 5 per ogni persona.
Per l'alimentazione del bestiame è autorizzata la trattenuta di quintali tre di granoturco e di q.li 2,50
di orzo comune per ogni capo bovino.
La trattenuta di granoturco per ogni capo suino da ingrasso sarà fatta - quando si tratta di azienda
agricola o di proprietario o conduttore di piu' fondi - sulla produzione totale e per il numero
complessivo dei suini esistenti nell'azienda o nei vari fondi.
Per la pollicoltura è concesso ai coloni e ai coltivatori diretti di trattenere una quantità di
granoturco, da prelevare sulla propria produzione, in ragione di kg. 5 per ogni tornatura di terreno
lavorativo. I proprietari, in ogni caso, non potranno trattenere complessivamente piu' di k. 150.
Art. 3.
E' consentito - con l'autorizzazione scritta dell'Ispettorato di Polizia - di cambiare il prodotto
trattenuto per la semina con prodotti selezionati di seme.
Le quantità lasciate a disposizione dei produttori pe il fabbisogno famigliare, per l'alimentazione
del bestiame e per le semine non possono formare ogg tt di atti di compravendita.
Le eventuali eccedenze ai bisogni indicati nell'art. 2 devono essere consegnate all'ammasso.
Art. 4.
Entro il 20 settembre i proprietari o possessori o detentori di grano e di orzo, ed entro il 30
settembre 1945 quelli di granoturco, devono denunciare per iscritto all'Ispettore di Polizia:
a) la quantità del nuovo raccolto e quella eventuale ancora posseduta dei raccolti degli anni passati;
b) la quantità necessaria per la semente;
c) il luogo in cui i prodotti sono conservati;
d) il numero e la quantità del bestiame per cui v'è diritto alle detrazioni di cui all'articolo 2 e il luogo
in cui è custodito.
Chi importa cereali, per qualsiasi motivo, nella Repubblica, dovrà darne avviso preventivo, o
almeno entro le ventiquattro ore dalla introduzione, all'Ispettore di Polizia.
Art. 5.
Tutti i prodotti vincolati - fatta eccezione per le d trazioni autorizzate dall'art. 2 - devono essere
consegnati e venduti al Forno Molino Silo della Società Unione e Mutuo Soccorso che
corrisponderà per il grano il prezzo di requisizione di L. 1100 al Quintale.
Sarà corrisposto un premio di Lire 100 al quintale per i conferimenti fino a quintali dieci e di L. 50
per i conferimenti da 10 fino a q.li 15.
Il prezzo per il granoturco e l'orzo sarà quello corrisposto dall'ammasso della provincia di Forlì.
La consegna dei prodotti deve essere fatta entro il 30 Settembre 1945 per il grano e l'orzo ed entro il
10 Ottobre 1945 per il granoturco.
Art. 6.
Il granoturco, raccolto dalla semina di qualità cinquantina, per uso foraggio, viene lasciato ai
produttori per l'alimentazione del bestiame.
Tale granoturco non dovrà essere mescolato con quello del primo prodotto destinato
all'alimentazione.
Art. 7.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 27 Giugno 1942, n. 20.
I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti tra
ammassamenti da una parte e Forno Molino Silo dall'altra, sono esenti dalle tasse di bollo e di
registro.
Art. 8.
La presente legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 Settembre 1945 (1645 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.