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L'imposta Straordinaria Sui Maggiori Utili Relativi Allo Stato Di Guerra


Published: 1945-09-14
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984033/limposta-straordinaria-sui-maggiori-utili-relativi-allo-stato-di-guerra.html

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N. 59.
Legge per l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Seduta delli 14 Settembre 1945:
Art. 1.
Dal 1° gennaio 1941 fino alla data che sarà stabili con apposito provvedimento legislativo gli utili
prodotti da cittadini della Repubblica o da stranieri in essa residenti da almeno tre mesi
nell'esercizio di attività industriali e commerciali o in affari derivati dall'esercizio di attività
intermediarie sono soggetti in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, ad
un'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. La differenza tra il reddito
complessivo ed il reddito accertato per ciascun anno alla imposta normale è inoltre soggetta
all'imposta normale stessa ma non alla complementare.
Art. 2.
Per reddito complessivo deve intendersi la somma di tutti i redditi prodotti in ciascun anno. Per le
società od enti tassati ai fini dell'imposta normale in base a bilancio i redditi soggetti all'imposta
straordinaria si tengono in calcolo per l'importo definitivamente accertato all'imposta normale sul
bilancio di competenza di ciascun anno.
Per reddito ordinario deve intendersi il reddito definitivamente accertato o accertabile alla imposta
normale per l'anno 1939. Qualora il reddito ordinario di cui sopra risulti inferiore all'8% del capitale
netto investito nel 1939 il contribuente può chieder che esso sia determinato in tale misura. Per le
società ed enti tassati in base a bilancio la valutazione del capitale investito non può essere inferior
al valore nominale del capitale sottoscritto e versato. Per le aziende di credito e di assicurazione il
capitale investito ai fini della determinazione delreddito non potrà comunque essere considerato
inferiore all'ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali.
Quando per affari derivanti dall'esercizio di attivi à intermediarie manchi il reddito accertato ai fin
della imposta normale o trattasi di attività iniziata posteriormente il reddito ordinario è valutato
nella misura fissa di L. 10.000 annue.
Art. 3.
Per le ditte costituite posteriormente al 1939 il reddito ordinario è determinato mediante opportuni
confronti con il reddito ordinario accertato nei riguardi di ditte della stessa categoria, ma in ogni
caso in misura non inferiore all'8% del capitale netto investito. Nel caso di aziende gestite da ditte
che, per effetto di cessione a titolo oneroso o gratuito, siano passate ad altro titolare, il reddito
ordinario è rappresentato da quello accertato o accertabile per l'anno 1939 in confronto di chi in
quell'anno gestiva l'azienda.
Art. 4.
Per le società ed enti tassati ai fini dell'imposta normale in base a bilancio, che siano stati costituiti
dopo il 31 dicembre 1939, il reddito ordinario è considerato pari all'8% del capitale investito in
ciascun anno.
La stessa disposizione si applica per le società ed enti costituiti nel corso dell'anno 1939, il cui
primo esercizio si sia chiuso dopo il 31 dicembre dell'anno medesimo.
E' tuttavia in facoltà delle società ed enti indicati nei commi precedenti di chiedere che il reddito
ordinario sia determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato nei
riguardi di società ed enti della stessa categoria.
Art. 5.
Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga
alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio o il blocco delle merci oppure la
limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento in via induttiva, avendo riguardo alle
circostanze ed in ispecial modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente del quale
questi non giustifichi la provenienza.
Art. 6.
Nelle operazioni di speculazione sui beni immobili, s a di carattere isolato, sia dipendente da
esercizio di un'attività continuativa, il maggiore utile da assoggettare all'imposta straordinaria è
rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato
l'utile ricavabile dalla operazione medesima se essa fo se stata effettuata nel 1939.
Art. 7.
L'imposta straordinaria non si applica quando il reddito complessivo non raggiunga in ciascun anno
le lire 15.000. - Non vi è altresì applicazione dell'imposta straordinaria quando l'eccedenza sul
reddito ordinario non raggiunga le L. 6.000.
L'imposta stessa si applica sulle quote di reddito eccedenti quello ordinario nella misura seguente:
del 15% sulla quota non superiore al quinto del reddito ordinario;
del 20% sui successivi due quinti del reddito ordinario;
del 30% sugli ultimi due quinti del reddito ordinario;
del 60% sulla ulteriore eccedenza.
Qualora il reddito complessivo non superi in ciascun anno le L. 50.000 le aliquote precedenti sono
ridotte alla metà. Qualora il reddito complessivo superi le 50.000 ma non il doppio del reddito
ordinario l'imposta è applicata sulle prime L. 50.000 con aliquote ridotte alla metà.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinari l'eccedenza sul reddito ordinario è calcolata al
netto della imposta normale sul reddito.
Art. 8.
Coloro che sono soggetti all'imposta straordinaria i sensi degli articoli precedenti devono fare la
dichiarazione dei redditi realizzati in ciascun anno e, occorrendo, dei relativi capitali investiti, entro
il 31 ottobre 1945.
Per gli anni 1945 e seguenti la dichiarazione deve ess re fatta entro il 31 gennaio dell'anno
successivo, salvo pei contribuenti tassati in base a bilancio pei quali la dichiarazione deve essere
presentata nei termini stabiliti dall'art. 17 della legge 16 marzo 1922 n. 10.
L'azione dell'Ufficio Tributario per la rettifica delle dichiarazioni si prescrive col 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui deve presentar i la dichiarazione.
Art. 9.
L'Ufficio Tributario ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei
contribuenti, salvo ad inscrivere la differenza quando sarà definito l'accertamento da eseguirsi
dall'Ufficio stesso sempre nel termine di cui all'art. 8.
Nel caso di omessa dichiarazione l'Ufficio Tributario provvederà ad accertamento d'ufficio entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione dell'imposta
straordinaria.
Art. 10.
Per l'accertamento dei redditi soggetti all'imposta str ordinaria, per la risoluzione delle controversie
e per quant'altro non sia espressamente disposto dalla presente legge valgono le norme vigenti per
l'applicazione dell'imposta normale sul reddito.
Art. 11.
I ruoli dell'imposta straordinaria sono compilati colle formalità di cui alla legge 16 marzo 1922, n.
10. Tuttavia l'Ufficio Tributario, quando ne riconosca l'opportunità, può compilare anche ruoli
straordinari, e quando abbia fondato motivo di ritener che il contribuente possa sottrarsi comunque
al pagamento dell'imposta può disporre che la riscos ione delle somme già inscritte a ruolo avvenga
in unica soluzione. L'Ufficio Tributario ha inoltre la facoltà di inscrivere provvisoriamente, anche in
ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da esso notificato, dopo che
siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al 50% dei maggiori utili accertati.
Art. 12.
In deroga alle disposizioni contemplate dalla legge 16 marzo 1922, n. 10, chi, avendo obbligo, ai
termini della presente legge, di fare la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui
maggiori utili relativi allo stato di guerra non l'adempie, è tenuto al pagamento di una pena
pecuniaria pari alla metà dell'imposta straordinaria dovuta. Qualora si tratti di redditi soggetti anche
all'imposta normale è altresì tenuto al pagamento di una pena pecuniaria pari alla metà dell'imposta
stessa.
Quando la dichiarazione è presentata oltre il termine stabilito ma il ritardo non supera un mese la
pena pecuniaria di cui al primo comma è ridotta ad un quinto.
Art. 13.
Chi dichiara redditi soggetti all'imposta straordinar a sui maggiori utili relativi allo stato di guerra in
misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento, a titolo di pena
pecuniaria, di una somma pari alla metà della differenza tra l'ammontare dell'imposta straordinaria
e, in quanto dovuta, della imposta normale sul reddito, e l'ammontare delle dette imposte applicabile
in base alla dichiarazione.
Art. 14.
Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta di cui alla presente legge sono
definiti mediante concordato sia dinnanzi alla Giunta di stima sia dinnanzi alla Commissione per le
imposte le pene pecuniarie di cui agli art. 12 e 13 sono ridotte ad un quarto.
Art. 15.
Chiunque non ottempera alle disposizioni date ed all richieste fatte dall'Ufficio Tributario, dalla
Giunta di stima e dalla Commissione per le imposte nell'esercizio delle loro facoltà per
l'applicazione e la determinazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta di cui alla presente
legge è punito colla multa da L. 500 a L. 2000 quando dal fatto è derivato ostacolo all'esercizio
delle facoltà suddette.
Art. 16.
Chiunque allo scopo di sottrarre redditi all'imposta di cui alla presente legge altera i registri
contabili od omette negli inventari la inscrizione di attività o vi inscrive passività inesistenti o forma
scritture od altri documenti fittizi o dichiara inesistenti in tutto od in parte cespiti, che poi si
accertano sussistenti di fatto al tempo a cui si riferisce la dichiarazione, ovvero commette altri fatti
fraudolenti diretti allo stesso fine è punito con una multa corrispondente all'ammontare dell'imposta
cui intendeva sottrarsi, senza pregiudizio della eventuale denuncia all'autorità giudiziaria pei fatti
che costituiscono reato comune.
Art. 17.
I cessionari di un'azienda commerciale o industriale sono solidamente responsabili dell'intera
imposta gravante i redditi dei precedenti esercenti l'azienda ceduta per l'anno in corso e pei due anni
anteriori all'anno dell'avvenuta cessione e delle pene pecuniarie dovute dai medesimi in dipendenza
di detti redditi, anche quando la cessione dell'azienda sia anteriore all'epoca della dichiarazione od
all'avviso di accertamento dei redditi di cui trattasi. A questi effetti si ritiene cessionario chi, in
qualunque luogo, continua l'azienda già esercitata d l cedente. L'esercizio negli stessi locali della
industria o del commercio già esercitati da altri costituisce presunzione della cessione.
Art. 18.
Per quanto non è diversamente disposto nella presente legge per la riscossione dell'imposta
straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applicano le disposizioni contenute
nella legge 16 marzo 1922, n. 10.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Settembre 1945 (1645 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini