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Istituisce Le Giunte Ausiliarie Ed Abroga Il Regolamento 16 Marzo 1925 Sui Capitani Dei Castelli


Published: 1945-11-17
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984030/istituisce-le-giunte-ausiliarie-ed--abroga--il-regolamento-16-marzo-1925-sui-capitani-dei-castelli.html

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N. 66.
Legge che istituisce le Giunte Ausiliarie ed abroga il regolamento 16 Marzo 1925 sui Capitani
dei Castelli.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata del 17
Novembre 1945;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo la legge seguente:
Art. 1.
Per corrispondere alle nuove esigenze pubbliche di carattere locale, è istituito presso i centri Urbani
e Rurali, una Giunta Ausiliaria, scelta dal Congresso di Stato, la cui nomina viene proclamata dalla
Ecc.ma Reggenza in sede di Arengo semestrale.
Art. 2.
La Giunta resta in carica un anno dal 1à aprile al 31 marzo dell'anno successivo e deve essere scelta
di preferenza fra i Consiglieri.
Art. 3
Nei Castelli di Serravalle, Faetano, Montegiardino, ove è già costituita una amministrazione che
cura i beni patrimoniali e i servizi del luogo, la Giunta Ausiliaria si identifica con la medesima,
assumendo le altre mansioni determinate dalla present l gge.
Nei centri di Acquaviva, Domagnano, Fiorentino la Giunta è costituita da tre Membri.
In Città e Borgo la Giunta è costituita da cinque Mmbri.
Art. 4.
La Giunta Ausiliaria è in diretta dipendenza del Congresso di Stato e conseguentemente dei
Deputati dei singoli Dicasteri nell'ambito delle funzioni da questi esercitate.
Art. 5.
La Giunta è presieduta da un Delegato scelto dai suoi componenti.
Art. 6.
Entro la prima decade di aprile la Giunta si riunisce per la scelta del Delegato che deve presiederla e
per disporre e coordinare quanto conviene ai suoi adempienti, e viene convocata ogni qualvolta
occorra.
Art. 7.
La Giunta Ausiliaria, oltre alle funzioni attribuite dagli Statuti ai conservatori dei pubblici edifici, ai
sovrastanti alle vie e alle acque, e ai Capitani dei Castelli per la tutela delle cose dello Stato e della
popolazione, ha il compito di attendere alla esecuzione degli ordini di carattere amministrativo
emanati dal Governo e delle disposizioni e dei controlli che riguardano i servizi dell'Annona,
dell'Assistenza, della Sanità, dei Lavori Pubblici, della Polizia Urbana e di quant'altro si attiene all
altre attività cittadine.
Essa non può adottare provvedimenti di propria iniziativa, ma ha la facoltà di proporli agli organi
competenti.
Art. 8.
Il Regolamento per l'elezione e l'Ufficio dei Capitni dei Castelli, approvato dal Consiglio Grande e
Generale nella Tornata delli 16 Marzo 1925, è abrogato.
Art. 9.
I Delegati della Giunta ausiliaria di Serravalle, Faetano e Montegiardino conservano il titolo di
Capitano del Castello, a norma della Rubrica XXVII degli Statuti.
Art. 10.
La presente Legge andrà in esecuzione dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 Novembre 1945 (1645 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Martelli - Secondo Fiorini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini