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Istituisce Una Commissione Governativa Per Le Abitazioni 1


Published: 1945-12-19
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984028/istituisce-una-commissione-governativa-per-le-abitazioni-1.html

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N. 74.
Legge che istituisce una Commissione Governativa per l Abitazioni (1).
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 19
Dicembre 1945;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge:
Art. 1.
E' istituita una Commissione Governativa per le abitazioni la quale ha il compito di provvedere
l'alloggio a quelle famiglie indigenti sammarinesi a quei singoli che si trovano costretti ad abitare
in locali angusti, antigienici, indecorosi; di esaminare, d'accordo con l'Ufficio di Sanità, coll'Ufficio
Tecnico, colla Confederazione del Lavoro, colla Commissione Agraria, le condizioni igieniche delle
abitazioni civili e coloniche e di provvedere all'obbligo del loro risanamento; di disciplinare gli
affitti e il loro equo canone.
Art. 2.
La Commissione Governativa è formata di un Presidente di due Membri.
Art. 3.
A collaborare colla Commissione Governativa Centrale, verranno chiamate le Giunte Ausiliari,
istituite in ogni circoscrizione.
Art. 4.
I compiti esecutivi verranno disimpegnati dall'Ispettore di Polizia Urbana.
Art. 5.
La Commissione disporrà per un censimento delle famiglie sammarinesi che sono alloggiate in
locali non idonei all'uso di civile abitazione, con classifica in ordine di gravità e di urgenza, e
contemporaneamente per un censimento delle abitazioni che possono prestarsi a dare alloggio alle
famiglie o ai singoli che si trovano in maggiore e piu' urgente necessità.
La sistemazione dovrà avvenire nell'ambito di ciascuna circoscrizione e possibilmente in pieno
accordo coi proprietari di stabili per la scelta degli inquilini.
Art. 6.
Oltre alla sistemazione delle famiglie e persone male alloggiate, la Commissione, a mezzo degli
organi subalterni, ha l'incarico della sistemazione di famiglie sammarinesi, che pur non trovandosi
in uno stato di indigenza, fossero riconosciute in co dizioni di doversi procuratore altro alloggio.
Art. 7.
La Commissione, con l'intervento degli Uffici ed organi competenti, ha il compito di eseguire un
censimento delle abitazioni che non corrispondono alle esigenze e alle condizioni previste dal
Regolamento di igiene, determinando e imponendo ai proprietari i lavori di risanamento che si
rendessero necessari, compatibilmente colle attuali circostanze, e assegnando un termine perentorio
per l'esecuzione dei lavori stessi.
In caso di inadempienza, essa ha la facoltà, previa ordinanza della Eccellentissima Reggenza, di far
eseguire i lavori d'ufficio, addebitandone la spesa al proprietario.
Art. 8.
La Commissione ha altresì il compito di fissare l'equo canone degli alloggi e dei locali ad uso
negozio, tenendo conto dell'importanza dei vari centri urbani rurali, della ampiezza degli alloggi,
delle loro comodità e della loro ubicazione.
Art. 9.
Tutte le locazioni, senza eccezione, devono essere tipulate mediante contratto scritto e sottoscritto,
compilato su carta da bollo di L. 5, nel quale devono essere indicati i vani locati, i termini della
locazione ecc.
I contratti di locazione in corso dovranno essere trasmessi in copia all'Ispettore di Polizia Urbana
nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, e i contratti susseguenti
dovranno essere trasmessi entro otto giorni dalla loro stipulazione.
Art. 10.
Gli albergatori e coloro che cedono in affitto camere ammobiliate dovranno ottenere il benestare
della Commissione Governativa per la fissazione del pr zzo e tener esposta la tabella con
l'indicazione della tariffa stabilita.
Art. 11.
Fino a nuove disposizioni gli sfratti da appartamenti camere e vani in genere, anche per uso
negozio, non potranno essere eseguiti senza preventivo benestare della Commissione Governativa.
Art. 12.
In caso di provvedimenti e di requisizioni adottate dalla Commissione, i Decreti relativi dovranno
essere firmati dalla Ecc.ma Reggenza.
Art. 13.
I contravventori alle disposizioni stabilite negli articoli precedenti verranno puniti a norma di
Legge.
Art. 14.
La presente Legge abroga i Decreti precedenti in materia di abitazioni e di affitti ed entra in vigore
alla data della sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Dicembre 1945 (1645 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Martelli - Secondo Fiorini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.