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Determina L'aliquota Pel Trasporto Della Breccia Da Parte Dei Proprietari Di Terreni 1


Published: 1946-04-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984025/determina-laliquota-pel-trasporto-della-breccia-da-parte-dei-proprietari-di-terreni--1.html

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N. 23.
Legge che determina l'aliquota pel trasporto della breccia da parte dei proprietari di terreni.
(1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella sua Tornata dellì 30 Aprile 1946:
Art. 1.
Per il corrente anno i possessori di terreni con reddito superiore, agli effetti della imposta normale,
alle L. 250 dovranno trasportare la breccia per le strade consolari nella quantità di metri cubi 4,800
per ogni mille lire di reddito.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore all'atto della sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Maggio 1946 (1945 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini
IL SEGRETARIO DI STATO
G. Giacomini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.