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In Via Straordinaria Ammette In Organico Gli Attuali Incaricati E Stabilisce La Indennita Spettante Ai Dipendenti Di Governo E Degli Enti Parastatali, Non Ammessi Alla Stabilita Dell'impiego, All'atto Della Cessazione Del Serviz


Published: 1946-06-15
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N. 25.
Legge che in via straordinaria ammette in organico gli attuali incaricati e stabilisce la
indennità spettante ai dipendenti di Governo e degli Enti parastatali, non ammessi alla
stabilità dell'impiego, all'atto della cessazione del servizio e dell'incarico.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella sua Tornata delli 15 Giugno 1946:
Art. 1.
I dipendenti statali i quali hanno attualmente la qu lifica di temporanei incaricati, vengono ammessi
in organico agli effetti della Legge 17 Dicembre 1925 (pubblicata il 1926 col N. 34) nonchè agli
effetti della Legge 8 Marzo 1927 n. 7 e del Decreto 15 Marzo 1941 n. 4 sulle pensioni qualora
concorrano le seguenti condizioni:
1°) coprano uno dei posti indicati nella tabella unita alla presente legge;
2°) non abbiano oltrepassato, all'entrata in vigore della presente legge, il quarantesimo anno
compiuto;
3°) siano addetti ad un servizio permanente, continua vo e con orario normale;
4°) abbiano dato dimostrazione della sufficienza in servizio secondo giudizio da emettersi dal
Congresso di Stato sentito il parere del Capo Ufficio.
Art. 2.
Una Commissione Governativa di tre Membri, nominata dal Consiglio Grande e Generale e
presieduta dalla Reggenza, deciderà:
a) sulla concorrenza delle condizioni di cui al superiore articolo e quindi, sulla ammissione o meno
in organico;
b) sulla qualifica di impiegato o salariato spettante al dipendente secondo le funzioni attribuite dalle
Leggi e dai Capitolati vigenti;
c) sulla data dalla quale dovrà farsi decorrere il s rvizio già prestato quale incaricato.
Le decisioni della Commissione saranno comunicate al Consiglio Grande e Generale.
Art. 3.
Il dipendente ammesso in organico dovrà prestare il giuramento di cui all'art. 4 della Legge 17
Dicembre 1925.
Qualora non abbia ancora compiuto i due anni di servizio dovrà sottostare, spirato il biennio, alla
conferma di cui all'art. 8 della Legge ora detta.
Qualora invece abbia prestato un servizio superiore ai due anni si intenderà definitivamente
ammesso in organico e il servizio già prestato saràubito calcolato per la decorrenza degli aumenti
quinquennali senza diritto agli arretrati.
Art. 4.
I dipendenti governativi per i quali la Commissione non abbia ritenuto concorrere il requisito di cui
al num. 4 dell'art. 1 saranno esonerati dal servizio ed ammessi a godere la indennità di cui all'art. 6
della presente legge.
Art. 5.
I dipendente governativi che abbiano superato i quarant'anni compiuti godranno della stabilità in
servizio, dello immediato riconoscimento del servizio già prestato per il calcolo degli aumenti
quinquennali e avranno diritto alla indennità di cui all'art. 6.
Tale indennità spetta anche a coloro che avranno prestato un servizio, quali incaricati, per piu' di un
anno e agli impiegati che si trovano nelle condizioni di cui allo articolo 6 del Decreto 15 Marzo
1941 N. 4 per tutti gli anni di servizio.
Art. 6.
Ai dipendenti non ammessi in organico (e di cui aglrt. 4 e 5) spetta, alla cessazione del servizio,
una indennità pari a tanti mesi dei due terzi dell'ultimo stipendio o compenso effettivo percepito
quanti sono gli anni di servizio.
E' data facoltà ai dipendenti di ritirare la intera indennità in denaro oppure di ritirare in denaro l
metà e convertire l'altra metà in pensione annua, corrispondente al dieci per cento del capitale non
ritirato.
Agli effetti della liquidazione l'anno iniziato si considera compiuto solo se è oltrepassato il primo
semestre.
Art. 7
La indennità di cui al precedente articolo viene corrisposta per qualsiasi motivo cessi l'impiego o
servizio o incarico fatta solo eccezione per i casidi cui all'art. 9.
Art. 8.
La indennità, ove il dipendente muoia durante il servizio o prima che egli stesso ne abbia effettuato
il ritiro, spetta al coniuge e ai figli.
Se concorre solo il coniuge o solo un figlio essi riter anno la intera indennità che sarebbe spettata al
defunto.
Se concorrono solo i figli essi dividono l'indennità in parti uguali. Se concorrono coniuge e figli il
primo ritira il terzo dell'indennità e il rimanente viene diviso tra i figli.
Se manchino vedova e figli la indennità spetterà ai genitori in parti uguali o al genitore superstite.
In ogni altro caso la metà della indennità, che sarbbe spettata al dipendente deceduto, sarà
attribuita agli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, agli eredi legittimi.
Nel caso che l'impiegato abbia optato per metà della pensione vitalizia (a norma dell'art. 6) questa
sarà corrisposta per la sola metà agli aventi diritto di cui alla presente disposizione.
Art. 9.
Il diritto a conseguire l'indennità si perde ove il dipendente sia licenziato a seguito o per effetto di
una delle condanne specificate nella seconda parte dell'art. 8 della Legge 8 Marzo 1927 N. 7 sulle
pensioni.
Per altro, anche in tal caso, al coniuge e ai figli, nonchè ai genitori a carico spetta la metà della
indennità che, all'atto del licenziamento, sarebbe stata liquidata al dipendente.
Art. 10.
La indennità cui hanno diritto i dipendenti e le loro famiglie non può essere ceduta, nè sequestrata,
nè pignorata, nè incamerata se non nei casi, nei modi e nella misura di cui alla Legge 27 Maggio
1899 sulla pignorabilità degli stipendi.
Art. 11.
Sullo stipendio dei dipendenti compresi nella presente Legge viene effettuata, per tutta la durata del
servizio, una trattenuta ordinaria del sette per cento , ove del caso, quella straordinaria del 4 per
cento. Quest'ultima sarà applicata per tanti anni per quanti ne vengono, in base alla presente Legge,
riconosciuti come utili per la pensione o per la inde nità in aggiunta a quelli regolarmente maturati.
Trattandosi di salariati la ritenuta ordinaria sarà del cinque per cento e la straordinaria del 2 per
cento.
Art. 12.
Il Governo si riserva di corrispondere le indennità di cui all'art. 6 o direttamente o a mezzo di un
istituto di assicurazioni.
Art. 13.
La Legge 14 Novembre 1936 n. 13, surrogata dalla presente che entrerà in vigore subito dopo la sua
pubblicazione, è abrogata, restando salvo quanto è disposto nella seconda parte dello art. 5.
Art. 14.
La presente legge si applicherà ai dipendenti degli Enti tutelati dal Governo salvo quanto la
Commissione di cui all'art. 2 crederà di stabilire pel personale addetto a bassi servizi.
Non si applicherà invece ai dipendenti della Gendarmeria.
Disposizioni transitorie.
Art. 15.
A tutti gli impiegati e salariati già in organico nchè a quelli ammessi in base alla presente legge,
saranno, a loro domanda o di ufficio, riconosciuti dalla Commissione di cui all'art. 2, gli anni di
servizio prestati prima della nomina effettiva come avventizi, provvisori, supplenti, purchè superiori
ad un anno.
L'impiegato o salariato per gli anni di servizio riconosciuti in piu' pagherà la trattenuta straordinaria
di cui all'art. 11.
Art. 16.
Gli attuali incaricati per i quali non esiste un corrispondente
posto in pianta organica, restano in servizio per essere addetti
agli uffici designati dal Governo e godranno dei benefici di cui
alla prima parte dell'art. 5.
________________
Elenco aggiuntivo alla vigente tabella organica.
Stipendio
annuo
Ministero della Reggenza di base
Lire
Dattilografa 7.000
Aiuto Custode e Bidello -
Fattorino Segreterie 7.000
Dattilografa Stato Civile 7.000
Amministrazione delle Finanze
Due Applicati 9.000
Amministrazione della Giustizia
Dattilografa 7.000
Fattorino 8.000
Sanità ed Igiene
Applicato Ufficio d'Igiene e Sanità 9.000
Custode Cimitero Montalbo 6.500
Becchino Cimitero Montalbo 5.500
Istruzione Pubblica
Bidello A. - Scuole secondarie 7.000
Bidello B. - " " 7.000
Bidella " " 2.000
Bidello Fattorino Biblioteca e Museo 7.000
Lavori Pubblici
Applicato 9.000
Assistente idraulico 9.000
Fattorino Canneggiatore 7.000
Cantoniere Reparto A }
" " B }
" " C }
" " D } 6.500
" " E }
" " F }
" " G }
" " H }|
" " I }
" " L }|
" " M }|
" " N }
" " O }| 6.500
" " P }|
" " Q }
" " R }
" " S }
" " T }
" " U }
" " V }
Meccanico Officina pompe
Fiorentino 8.000
Aiuto Meccanico officina pompe Fiorentino 8.000
Meccanico officina pompe Canepa 8.000
Aiuto Meccanico offic. pompe Canepa 8.000
Meccanico offic. pompe Costa 8.000
Aiuto Meccanico officina pompe Costa 8.000
Spazzino Reparto A - Città 6.000
" " B " 6.000
" " C " 6.000
Spazzino Piagge 6.000
Spazzino Reparto A - Borgo 6.000
" " B - " 6.000
Comunicazioni, Industria, Commercio, Agricoltura
Postelegrafonista A - Città 8.000
" B - " 8.000
" C - " 8.000
Fattorino Postelegrafonico Città 6.500
Guardafilo 8.000
Telefonista Borgo 8.000
Postino B - Città 7.000
Postino Serravalle - Falciano 6.000
Addetto sorveglianza e custodia
impianti telegrafonici 8.000
Procaccia Montegiardino 5.500
Procaccia Acquaviva - Ventoso
Cailungo - Valdragone - San Giovanni 4.500
Procaccia Domagnano 2.000
Procaccia Santamustiola - Casole ecc. 4.500
Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Giugno 1946 (1645 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini
IL SEGRETARIO DI STATO
f.f. PER GLI AFFARI INTERNI
G. Giacomini