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Provvedimenti Sui Cereali


Published: 1946-07-23
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984021/provvedimenti-sui-cereali.html

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N. 31.
Legge contenente provvedimenti sui cereali.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella seduta delli 23 Luglio 1946:
Art. 1.
Il frumento e l'orzo, fino dal momento della loro separazione dal suolo e nella totale loro
consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle
esigenze generali dell'alimentazione, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni stabilite
dall'articolo seguente.
Art. 2.
Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo i prodotti destinati al consumo famigliare dei
produttori e dei coltivatori agricoli nonché alla semina e alla alimentazione del bestiame e del
pollame.
La provvista di grano è fissata per la famiglia padronale in quintali 2 per ciascuna delle persone
conviventi e per la famiglia del colono o coltivatore diretto in quintali 2,40 per ciascuna di dette
persone.
In sostituzione totale o parziale di grano può essere trattenuto orzo in proporzione di chilogrammi
150 per ogni cento di grano.
La provvista di orzo mondo per le suddette famiglie è fissata in chilogrammi 5 per persona.
Art. 3.
E' consentito - con l'autorizzazione scritta dell'Ispettorato di Polizia - di cambiare il prodotto
trattenuto per la semina con prodotti selezionati di seme.
Le quantità lasciate a disposizione dei produttori pe il fabbisogno famigliare, per l'alimentazione
del bestiame e per le semine non possono formare ogg tt di atti di compravendita.
Le eventuali eccedenze ai bisogni indicati nell'art. 2 devono essere consegnate all'ammasso.
Art. 4
Entro il 31 agosto i proprietari o possessori o detentori di grano e di orzo devono denunciare per
iscritto all'Ispettore di Polizia:
a) la quantità del nuovo raccolto e quella eventualmente ancora posseduta dei raccolti degli anni
passati;
b) la quantità necessaria per la semente;
c) il luogo in cui i prodotti sono conservati;
d) il numero e la quantità del bestiame per cui v'è diritto alle detrazioni di cui all'art. 2 e il luog in
cui è custodito.
Chi importa cereali, per qualsiasi motivo, nella Repubblica, dovrà darne avviso preventivo, o
almeno entro le ventiquattro ore dalla introduzione, all'Ispettore di Polizia.
Art. 5
Tutti i prodotti vincolati - fatta eccezione per le d trazioni autorizzate dall'art. 2 - devono essere
consegnati e venduti al Forno-Molino-Silo della Società Unione e Mutuo Soccorso che
corrisponderà per il grano il prezzo di requisizione di L. 2250 al quintale.
Il prezzo per l'orzo sarà quello corrisposto dall'ammasso della provincia di Forlì.
La consegna del grano e dell'orzo deve essere fatta entro il 20 settembre 1946.
Art. 6
Restano ferme le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 27 giugno 1942, n.20.
I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti tra
ammassanti da una parte e Forno- Molino-Silo dall'altra, sono esenti dalle tasse di bollo e di
registro.
Art 7
La presente legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 Luglio 1946 (1645 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini
IL SEGRETARIO DI STATO
f.f. PER GLI AFFARI INTERNI
G. Giacomini