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Per Lo Stato Civile


Published: 1946-08-12
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984016/per-lo-stato-civile.html

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N. 43
Legge sull'ordinamento per lo Stato Civile.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella sua Tornata delli 12 Agosto 1946:
TITOLO I.
Le funzioni dello Stato Civile.
Art. 1.
Le funzioni dello Stato Civile sono attribuite al Dicastero degli Affari Interni.
Art. 2.
Per lo svolgimento delle funzioni contemplate nel pr sente ordinamento è istituita la Direzione dei
Servizi Anagrafici e Statistici alla quale compete pure lo svolgimento delle altre attività di ordine
demografico e statistico.
Art. 3
E' riconosciuta la qualifica di Ufficiale dello Stato Civile a chi viene preposto alla direzione dei
servizi demografici e statistici.
Egli può delegare l'incarico di Ufficiale dello Stato Civile al funzionario che lo sostituisce in caso di
assenza.
La delega, compilata in doppio originale, dovrà essere preventivamente approvata dal Congresso di
Stato e un esemplare di essa sarà depositato presso il Tribunale Commissariale della Repubblica.
La delega può essere revocata con altra deliberazione del Congresso di Stato.
Art. 4
La nomina dell'Ufficiale dello Stato Civile è subordinata all'osservanza delle norme concernenti i
funzionari di Governo, o all'applicazione di speciali disposizioni che fossero all'uopo emanate.
Art. 5
L'Ufficiale dello Stato Civile è competente a:
1) Ricevere le denuncie dei nati nel territorio della Repubblica;
2) Ricevere le denuncie dei morti nel territorio della Repubblica;
3) Ricevere le richieste delle pubblicazioni di matrimonio;
4) Trascrivere gli atti relativi alla cittadinanza;
5) Custodire e conservare i registri a qualunque atto si riferiscano;
6) Trascrivere gli atti di matrimonio celebrati dai Ministri del Culto Cattolico;
7) Rilasciare i documenti riguardanti lo Stato Civile.
Art. 6
L'Ufficiale dello Stato Civile non può ricevere gli atti nei quali intervengano come dichiaranti il
coniuge ed i suoi parenti od affini in linea retta.
Art. 7
L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto anche a conformarsi alle istruzioni che gli vengono date dal
Tribunale Commissariale, per la tutela degli istituti relativi allo Stato Civile dei cittadini.
TITOLO II.
Registri ed atti di Stato Civile
Norme Generali.
Art. 8.
Presso la Direzione dei Servizi Demografici e Statis ici debbono essere tenuti i seguenti registri di
Stato Civile, i cui modelli verranno stabiliti con apposito provvedimento:
1) di nascita;
2) di morte;
3) di matrimonio;
4) di cittadinanza; (tutti in doppio originale)
5) per le richieste di pubblicazione di matrimonio, in un solo originale.
Art. 9.
I registri per gli atti di nascita, di morte e di matrimonio sono costituiti da due parti; ciascuna parte è
composta di fogli con moduli stampati e fogli in bianco, in rapporto alle esigenze del servizio di
Stato Civile.
Art. 10.
L'Ufficiale dello Stato Civile si fornirà annualment dei registri di Stato Civile, in conformità delle
disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Art. 11.
I registri, prima di essere posti in uso, saranno numerati e vidimati in ciascun foglio dal
Commissario della Legge il quale nella prima pagina di ogni registro indicherà di quanti fogli esso
si compone.
Art. 12.
I registri dello Stato Civile costituiscono una raccolta di atti pubblici.
Art. 13.
L'Ufficiale dello Stato Civile ha l'obbligo di compiere, nei registri affidatigli, le indagini chieste dai
cittadini.
Art. 14.
Gli atti dello Stato Civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'Ufficiale dello Stato
Civile ha attestato intorno ai fatti dichiarati alla sua presenza.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
Hanno valore soltanto le indicazioni riprodotte nell'atto ricevuto dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Art. 15.
Nessuna annotazione può essere eseguita sopra un atto già iscritto nei registri di Stato Civile se non
è disposta dal presente ordinamento, ovvero non è ordinata dall'Autorità Giudiziaria.
Le rettificazioni degli atti dello Stato Civile debbono essere eseguite in base a una sentenza
dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato, mediante la quale viene ordinato all'Ufficiale dello
Stato Civile di rettificare un determinato atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di
rinnovare un atto smarrito o distrutto.
Le sentenze sono trascritte nei registri di Stato Civile.
Art. 16.
Le scritturazioni degli atti dovranno essere eseguit a mano con calligrafia chiara e senza
abbreviature. Gli spazi in bianco dovranno essere cop rti da una riga di inchiostro. Occorrendo
cancellare, variare od aggiungere una o piu' parole in un atto, l'Ufficiale dello Stato Civile può
valersi di postille, debitamente dichiarate e approvate.
Art. 17.
L'Ufficiale di Stato Civile redige gli atti applicando le formule prescritte.
Art. 18.
La trascrizione di atti nei registri di Stato Civile può essere domandata da Pubblica Autorità, da
Pubblico Ufficiale, o da privato che abbia diretto interesse; di essa sarà redatto regolare processo
verbale.
Per gli atti compilati in lingua straniera dovrà ess re eseguita la traduzione in italiana, prima di
procedere alla loro trascrizione.
Art. 19.
Alla fine di ciascun anno, l'Ufficiale dello Stato Civile chiude i registri e ne sottoscrive l'apposit
verbale. Forma quindi l'indice alfabetico degli attinscritti in ciascun registro secondo l'ordine
alfabetico dei cognomi di coloro ai quali gli atti si riferiscono.
Art. 20.
Oltre l'indice annuale, l'Ufficiale dello Stato Civile nel mese di Gennaio successivo ad ogni
decennio, compila, in doppio esemplare, un indice per il decennio stesso. Uno degli esemplari viene
depositato nell'Archivio di Stato Civile e l'altro viene trasmesso al Tribunale Commissariale.
Art. 21.
Presso la Direzione dei Servizi Demografici e Statis ici è altresì istituito l'archivio dei registri di
Stato Civile, per la conservazione di uno degli originali di ogni registro; gli altri originali saranno
invece depositati a fine anno presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale.
Art. 22.
In caso di smarrimento o distruzione di entrambi o d uno solo degli originali dei registri, la
Segreteria per gli Affari Interni promuoverà l'immediata fornitura di nuovi registri, impartendo le
norme relative alla ricostituzione degli atti smarriti o distrutti. A questo scopo, la medesima
Segreteria chiederà la cooperazione della speciale Commissione Governativa per lo Stato Civile.
Art. 23.
La presenza di due testimoni, di età maggiore è richiesta per gli atti e le dichiarazioni da farsi
innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Art. 24.
Negli atti di Stato Civile vanno citati i documenti esibiti dai dichiaranti.
Art. 25.
L'Ufficiale dello Stato Civile darà lettura degli atti ricevuti, dopodichè gli atti stessi saranno
sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'Ufficiale dello Stato Civile. Quando i dichiaranti o i
testimoni sono analfabeti se ne fa menzione nell'atto ricevuto.
Gli atti si intendono chiusi con la firma dell'Ufficiale dello Stato Civile; non potranno quindi essere
modificati.
Art. 26.
Le persone direttamente interessate al ricevimento degli atti di Stato Civile possono farsi
rappresentare da un mandatario speciale, munito di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.
Art. 27.
I documenti esibiti all'Ufficiale dello Stato Civile saranno muniti di visto ed allegati, in apposito
fascicolo, ai registri originali.
Essi dovranno essere in piena conformità delle leggi sul bollo e sul registro, e, qualora sia richiesto,
debitamente legalizzati.
Art. 28.
Gli atti di Stato Civile rimessi al Governo della Repubblica da uno Stato Estero, agli effetti della
trascrizione, dovranno riportare la legalizzazione da parte dell'Autorità che li trasmette.
TITOLO III.
Degli atti di nascita.
Art. 29.
I registri degli atti di nascita sono divisi in due parti e ciascuna parte è suddivisa in due serie distinte
dalle lettere A e B.
Nella prima parte della serie A si ricevono le dichiarazioni di nascite avvenute nel territorio della
Repubblica.
Nella parte prima della serie B si ricevono le dichiarazioni tardive di nascite avvenute nel territorio
della Repubblica.
Nella parte seconda della serie A si trascrivono le copie degli atti di nascita ricevuti dall'estero.
Nella parte seconda della serie B si trascrivono:
a) i processi verbali relativi a bambini trovati;
b) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'Ufficiale dello Stato Civile;
c) le dichiarazioni di consegna di bambini ad un istituto;
d) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
e) i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome o cognome e i
provvedimenti che revocano od annullano i decreti mdesimi;
f) le sentenze di rettificazione.
Art. 30.
La dichiarazione di nascita dev'essere fatta all'Ufficiale dello Stato Civile nei dieci giorni successivi
alla nascita.
L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad accertarsi della verità della nascita.
Nell'atto relativo sarà precisato se il bambino viene presentato, oppure il diverso modo di
accertamento della nascita.
Art. 31.
Nel caso che la dichiarazione di nascita venga presentata dopo i dieci giorni prescritti, l'Ufficiale
dello Stato Civile la inscrive nella parte prima serie B, l'atto però resterà privo di efficacia, e di esso
non se ne potranno rilasciare copie od attestati sino a tanto che non sarà stato dichiarato valido dal
Tribunale Commissariale. L'Ufficiale dello Stato Civile che avrà ricevuto una dichiarazione tardiva
di nascita ne darà immediato avviso al Tribunale anzidetto, al quale rimetterà una copia integrale
dell'atto formato, nonchè la richiesta di convalida.
La sentenza pronunciata dal Tribunale sarà annotata a m rgine dell'atto.
Art. 32.
L'Ufficiale dello Stato Civile, qualora sia a conoscenza che è stata omessa una dichiarazione di
nascita, ne riferisce al Tribunale Commissariale.
In ordine alla sentenza del Tribunale formerà l'atto di nascita.
Art. 33.
La dichiarazione di nascita è fatta dal padre, dalla madre o da un loro procuratore speciale; in
mancanza, dal medico o dalla levatrice o da qualsiasi altra persona che ha assistito al parto.
Quando il dichiarante non è il medico o la levatrice, dev'essere prodotto il certificato di assistenza al
parto rilasciato dal medico o dalla levatrice.
Art. 34.
L'atto di nascita indicherà principalmente la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino
e il nome che gli viene imposto.
Se il parto è plurimo, ciascun atto determinerà l'ordine in cui sono avvenute le nascite. Se il
dichiarante non dà un nome al bambino, vi provvede l'Ufficiale dello Stato Civile.
Se si tratta di bambini dei quali non sono conosciuti i genitori, l'Ufficiale di Stato Civile impone ad
essi il cognome ed il nome.
Art. 35.
E' vietato d'imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella
viventi, un cognome come nome, nomi e, per i figli di cui non siano conosciuti i genitori, anche
cognomi ridicoli o vergognosi.
Art. 36.
Se la nascita deriva da unione legittima nell'atto relativo si deve enunciare il nome e cognome, l'età,
la cittadinanza, la professione e la residenza tanto del padre quanto della madre.
Se la nascita deriva invece da unione illegittima, le enunciazioni di cui sopra saranno limitate al
solo genitore che si è presentato personalmente all'Ufficiale dello Stato Civile per richiedere
l'accettazione della dichiarazione di nascita.
Art. 37.
Se il bambino al momento della dichiarazione di nascit non è vivo, il dichiarante è tenuto a
comprovare, esibendo il certificato di assistenza al parto, oppure mediante certificato medico, se il
bambino è nato morto o se è morto posteriormente alla n scita. In quest'ultimo caso occorre
indicare la causa della morte.
Art. 38.
Chiunque trova un bambino deve effettuarne (*) la consegna all'Ufficiale dello Stato Civile
esponendo le circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il rinvenimento. L'Ufficiale di Stato
Civile redige, nel registro di nascita, processo verbale, in ordine alle circostanze espresse,
enunciando l'età apparente del bambino, il sesso, il c gnome e il nome impostogli, nonchè l'istituto
o la persona a cui viene affidato.
Art. 39.
Il direttore dell'istituto, al quale sia stato affidato un bambino trovato, ne prende nota sui registri
dell'istituto medesimo.
Art. 40.
Nel caso della nascita di un bambino figlio di genitori stranieri, residenti nel territorio della
Repubblica, la Direzione dei Servizi Demografici trasmette, entro dieci giorni, copia integrale
dell'atto ricevuto al Tribunale Commissariale, per l'inoltro al competente organo giudiziario o
diplomatico dello Stato al quale appartengono, per ragioni di residenza, i genitori del neonato.
Art. 41.
L'Ufficiale dello Stato Civile ha l'obbligo di annotare in margine agli atti di nascita:
a) i decreti di adozione;
b) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela;
c) gli atti di matrimonio;
d) gli atti e i provvedimenti del Consiglio Grande e Generale relativi all'acquisto o alla perdita della
cittadinanza sammarinese;
e) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale;
f) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per rescritto del Consiglio Grande e Generale;
g) i decreti di cambiamento o di aggiunta di nome o cognome;
h) le sentenze di rettificazione che concernono l'atto già inscritto nel registro;
i) l'atto di morte.
Art. 42.
Le annotazioni a margine di cui al precedente articolo saranno eseguite a cura dell'Ufficiale dello
Stato Civile che ha provveduto alla formazione degli atti o alla trascrizione degli atti, sentenze o
decreti relativi.
Nessuna annotazione può essere eseguita se non è consentita per legge, e se non è approvata o
ordinata dall'autorità giudiziaria.
TITOLO IV.
Filiazione legittima, illegittima e legittimazione.
Art. 43.
La filiazione legittima viene comprovata dall'atto di nascita inscritto nei registri di Stato Civile.
In mancanza di questo atto, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
Art. 44.
Qualora manchi l'atto di nascita o il possesso di stato, oppure quando il figlio fosse stato inscritto
sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può essere fornita mediante
testimonianza.
Art. 45.
Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, tanto congiuntamente quanto
separatamente.
Il riconoscimento non può essere praticato se il padre o la madre naturale non hanno raggiunto l'età
prescritta per contrarre matrimonio.
Art. 46.
La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta davanti all'Ufficiale dello Stato
Civile, viene inscritta nei registri delle nascite.
Negli stessi registri delle nascite si trascrivono integralmente i riconoscimenti di figli naturali
risultanti da atto pubblico o da testamento, qualunque sia la forma di questo.
Art. 47.
Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non deve contenere indicazioni relative all'altro
genitore. Tali indicazioni, qualora siano state fatte, son prive di ogni effetto.
Art. 48.
Il figlio naturale assume il cognome del genitore ch lo ha riconosciuto, o quello del padre se
congiuntamente o separatamente è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Art. 49.
Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento deve, nei dieci giorni
successivi, inviarne copia alla Direzione dei Servizi Demografici per la trascrizione nei registri di
Stato Civile.
Se trattasi di dichiarazione contenuta in un testamento segreto la copia di questo dev'essere
trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento stesso.
Art. 50.
Il riconoscimento di un figlio già riconosciuto dall' tro genitore, deve essere comunicato,
dall'Ufficiale dello Stato Civile, al Tribunale Commissariale il quale provvede a darne
partecipazione agli interessati.
Art. 51.
La legittimazione dei figli naturali avviene per sus eguente matrimonio contratto dai genitori del
figlio naturale o per rescritto del Consiglio G. e G nerale.
Art. 52.
L'Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione di nascita di un bambino di genitori ignoti
deve darne notizia al Commissario della Legge entro dieci gironi, affinchè sia disposta l'apertura
della tutela e la nomina del tutore e del protutore.
Dell'apertura e della chiusura della tutela il Cancelliere del Tribunale Commissariale dà
comunicazione, nel termine di dieci giorni, all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione in
margine all'atto di nascita del minore.
TITOLO V.
L'adozione.
Art. 53.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del provvedimento che la pronunzia.
Art. 54.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiun e al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome
dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Art. 55.
Il provvedimento che pronunzia l'adozione dev'essere comunicato, in copia, all'Ufficiale dello Stato
Civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita dell'adottato e a quello dell'adottante, o, in
mancanza di tali atti, nel registro di popolazione.
TITOLO VI.
Degli atti di morte.
Art. 56.
Nella prima parte dei registri degli atti di morte l'Ufficiale dello Stato Civile inscrive le
dichiarazioni di morte ricevute direttamente.
Art. 57.
La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente dalle letter
A e B.
Nella serie A , composta di fogli con moduli a stampa, si inscrivono gli atti di morte che l'Ufficiale
dello Stato Civile redige in seguito ad avviso ricevuto dall'ospedale, da collegi, istituti, da magistrati
o da ufficiali di polizia.
Nella serie B, composta di fogli in bianco, si trascrivono:
a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
b) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
c) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;
d) gli atti di morte ai quali non si adattano i moduli stampati.
Art. 58.
La dichiarazione di morte dev'essere presentata, enro le ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale
dello Stato Civile da persona convivente col defunto o da persona informata del decesso.
Art. 59.
L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il cognome e nome, l'età e il
luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto, e, quando si tratti di straniero, la
cittadinanza; il cognome e il nome del coniuge superstit , se il defunto era congiunto in matrimonio,
o del predefunto coniuge, se era vedovo; il cognome e nome, la professione e la residenza del padre
e della madre del defunto; il cognome e nome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.
Art. 60.
L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia in carta no bollata e senza spesa l'autorizzazione alla
sepoltura dei cadaveri.
Tale autorizzazione non può essere accordata se non siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, e
dopo che l'Ufficiale dello Stato Civile si sia accertato della morte per mezzo di un medico
necroscopo o di un altro delegato sanitario il quale deve rilasciare un certificato scritto sulla visita
compiuta.
Il certificato viene allegato al registro degli atti di morte.
Art. 61.
Quando risulti che è stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello
Stato Civile, questi ne riferisce immediatamente al Tribunale Commissariale. In tale caso, se l'atto
di morte non è stato ricevuto, non dev'essere redatto se non dopo che il Tribunale avrà pronunciata
la sentenza relativa ad istanza di persona interessata o del Procuratore del Fisco. La sentenza
medesima sarà menzionata nell'atto tesso ed inserita nel volume degli allegati.
Art. 62.
L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'articolo
precedente, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato, ne avverte subito il Tribunale
Commissariale, dando disposizioni, nel frattempo, affinchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in
cui si trova.
Art. 63.
Risultando segni, indizi di morte violenta o se vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si
può dare sepoltura al cadavere se non quando il Tribunale Commissariale avrà accordato il nulla
osta.
Art. 64.
Nel caso di morte senza che sia stato possibile rinv n re o riconoscere il cadavere, l'Ufficiale dello
Stato Civile ne redige processo verbale e lo trasmette al Tribunale Commissariale, per
l'autorizzazione a trascriverlo nei registri di Stato Civile.
Art. 65.
L'Ufficiale dello Stato Civile, che ha inscritto nei propri registri un atto di morte relativo a cittadini
stranieri, ne rimette copia integrale, entro dieci giorni, al Tribunale Commissariale, per l'inoltro al
competente organo giudiziario o diplomatico dello Stato al quale apparteneva, per ragioni di
residenza, la persona defunta, purchè vi sia recipro ità nello scambio degli atti di Stato Civile.
Art. 66.
L'Ufficiale dello Stato Civile provvede ad annotare margine dell'atto di nascita delle persone
defunte la data di morte.
Art. 67.
In margine degli atti di morte si annotano le sentenze di rettificazione ad essi relativi.
Art. 68.
L'Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato
figli in età minore, deve darne notizia al Commissario della Legge, entro dieci giorni, affinchè sia
disposta l'apertura della tutela e la nomina del tutore e del protutore.
Art. 69.
Dell'apertura e della chiusura della tutela il Cancelliere del Tribunale Commissariale ne dà
comunicazione, nel termine di dieci giorni, all'Ufficiale dello Stato Civile, per l'annotazione in
margine dell'atto di nascita del minore.
TITOLO VII.
Assenza e dichiarazione di morte presunta.
Art. 70.
L'Ufficiale dello Stato Civile trascriverà nei registri degli atti di morte le sentenze del Tribunale
Commissariale che dichiarano l'assenza o la morte presunta.
TITOLO VIII.
Gli atti di matrimonio.
Art. 71.
Il matrimonio celebrato davanti ai Ministri del Culto Cattolico, secondo le norme del Diritto
Canonico, viene trascritto nei registri di Stato Civile tenuti dalla Direzione dei servizi demografici e
statistici della Repubblica.
Art. 72.
Ai predetti Ministri saranno forniti, annualmente, gli appositi registri composti di moduli a stampa.
Art. 73.
L'Ufficiale dello Stato Civile si uniformerà alle rgole comuni agli altri registri di Stato Civile, per
quanto riflette i registri degli atti di matrimonio.
I registri medesimi saranno formati da due parti: nella prima parte si trascriveranno gli atti di
matrimonio celebrati dinanzi ai Ministri del Culto Cattolico della Repubblica di San Marino, nella
seconda parte si trascriveranno gli atti di matrimonio celebrati in uno stato estero.
Art. 74.
Il Ministro del Culto Cattolico, davanti al quale è celebrato il matrimonio, compila l'atto di
matrimonio in doppio originale. Uno di questi è rimesso all'Ufficiale dello Stato Civile entro le
ventiquattro ore successive alla celebrazione del matri onio.
Art. 75.
L'Ufficiale dello Stato Civile, appena ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei
registri a lui.
Art. 76.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite, oltre che nella
chiesa Parrocchiale, anche nell'apposito albo istitu to dalla Direzione dei Servizi Demografici e
Statistici della Repubblica.
La celebrazione del matrimonio è pertanto subordinata al rilascio del certificato di eseguite
pubblicazioni da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
Art. 77.
Il registro per le richieste di pubblicazione di matrimonio è formato di due parti: nella parte prima,
composta di fogli con moduli a stampa, si iscrivono le richieste di pubblicazione di matrimonio
pervenute all'Ufficiale dello Stato Civile dal Parroco dinanzi al quale sarà celebrato il matrimonio;
nella parte seconda, quelle pervenute dall'estero.
Art. 78.
Il registro delle pubblicazioni è parte integrante del volume degli allegati al registro degli atti di
matrimonio. Esso è conservato presso la Direzione dei Servizi Demografici fino a quando non sono
stati celebrati tutti i matrimoni di cui fu ricevuta la regolare richiesta di pubblicazione, ovvero fin a
quando, per il decorso di 180 giorni, la pubblicazione deve considerarsi come non avvenuta.
Il registro è quindi trasmesso al Tribunale Commissariale, ai fini del deposito negli archivi dello
stesso Tribunale.
Art. 79.
La richiesta delle pubblicazioni di matrimonio va accompagnata dai seguenti documenti, oltre quelli
necessari per l'istruttoria ecclesiastica: copia dell'atto di nascita di ciascuno degli sposi, certificato di
stato libero, documento comprovante l'assenso, se nec ssario.
In mancanza dell'atto di nascita può sopperire la produzione di un atto di notorietà giudiziale.
Art. 80.
Lo sposo che ha già contratto un matrimonio deve provare la sua libertà di stato, mediante le
esibizione della copia integrale dell'atto di morte del coniuge o dell'atto di matrimonio recante
l'annotazione della sentenza dichiarativa di morte p esunta del coniuge stesso, ovvero l'annotazione
del provvedimento che dichiara nullo o scioglie il matrimonio.
Art. 81.
Ricevuta la richiesta di pubblicazione, l'Ufficiale d llo Stato Civile la trascrive entro le 24 ore,
disponendone l'affissione nell'albo di cui all'articolo 76.
Art. 82.
L'atto di pubblicazione resta affisso almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche. Di tale
formalità sarà redatto processo verbale nell'apposito spazio del registro per le richieste di
pubblicazione.
Art. 83.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione questa si considera
come non avvenuta.
Art. 84.
Se è stata concessa la dispensa o la riduzione del t rmine di pubblicazione, deve essere presentato il
relativo provvedimento da chi richieda la pubblicazone.
Art. 85.
L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a rimettere, con le modalità prescritte, le copie dell'atto di
matrimonio allo stato estero di appartenenza degli sposi o di uno di essi.
Art. 86.
Lo stesso Ufficiale dello Stato Civile deve notificare al Tribunale Commissariale l'avvenuta
trascrizione dell'atto di matrimonio, ai fini dell'annotazione marginale da eseguirsi sugli atti di
nascita degli sposi.
TITOLO IX.
Dispensa dagli impedimenti a contrarre matrimonio e dispensa dalle pubblicazioni.
Art. 87.
L'uso della facoltà di dispensare dagli impedimenti a contrarre matrimonio o di dispensare dalle
pubblicazioni, è subordinato all'osservanza del Diritto Canonico.
Art. 88.
Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la
trascrizione dell'atto di matrimonio potrà aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste
alcuna delle circostanze seguenti:
1) che anche una sola o entrambe le persone unite in matrimonio risultino legate da altro
matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;
2) che il matrimonio non è stato contratto da un interdetto per infermità di mente.
A questo scopo l'Ufficiale dello Stato Civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a compiere
le indagini che riterrà opportune, affigge nell'albo particolare l'avviso dell'avvenuta celebrazione del
matrimonio da trascrivere, con la indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di
celebrazione del matrimonio e del Ministro del Culto davanti al quale è avvenuto. Tale avviso
resterà esposto per dieci giorni consecutivi, ai fini d eventuali opposizioni.
TITOLO X.
Le opposizioni al matrimonio.
Art. 89.
L'opposizione al matrimonio può essere dichiarata a norma del Diritto Canonico.
Art. 90.
L'atto di opposizione deve essere notificato anche all'Ufficiale dello Stato Civile.
TITOLO XI.
Gli atti di cittadinanza.
Art. 91.
Presso la Direzione dei Servizi Demografici e Statis ici saranno tenuti, secondo le norme fissate nel
presente ordinamento, i registri degli atti di cittadinanza composti di fogli in bianco.
Art. 92.
La compilazione degli atti di cittadinanza è assoggettata all'adozione delle formule che verranno
prescritte.
Art. 93.
Nei registri di cittadinanza si trascrivono:
1) i decreti di concessione di cittadinanza;
2) i decreti di riammissione alla cittadinanza;
3) gli altri decreti o provvedimenti che importano riconoscimenti, concessioni, perdita della
cittadinanza.
Art. 94.
L'Ufficiale dello Stato Civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se
prima non è stato prestato, da parte dell'interessato, il prescritto giuramento.
Nell'atto di trascrizione si farà menzione dell'adempimento di tale formalità.
TITOLO XII.
Cambiamenti e aggiunte di nomi e di cognomi.
Art. 95.
Chi intende cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve presentare
domanda al Consiglio Grande e Generale, per mezzo del Tribunale Commissariale, esponendo le
ragioni della domanda e unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.
Art. 96.
Il Tribunale Commissariale assume informazioni sulla domanda e la inoltra alla Segreteria di Stato
per gli Affari Interni con il suo parere e con tutti i documenti necessari. La Segreteria medesima
provvede alla ulteriore istruttoria, qualora la domanda meriti di essere presa in considerazione, e
prima che essa venga sottoposta a deliberazione del Grande e Generale Consiglio ne dà avviso al
pubblico, per le eventuali opposizioni, le quali dovranno essere fatte nel termine di venti giorni.
Art. 97.
Chi vuole cambiare il nome od aggiungere al proprio altro nome, perchè ridicolo o vergognoso o
perchè rivela origine illegittima deve assoggettarsi lle disposizioni indicate nei due precedenti
articoli.
Art. 98.
I decreti che autorizzano la modificazione, il cambiamento, l'aggiunta del nome o cognome devono
essere trascritti, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, nei registri in corso degli atti di nascita.
Gli effetti dei decreti decorrono dalla data della loro trascrizione nei registri di Stato Civile.
TITOLO XIII.
Rettificazione degli atti di Stato Civile ed annotazioni.
Art. 99.
Il Tribunale Commissariale può, in ogni momento, promuovere d'ufficio le rettificazioni degli atti di
Stato Civile richieste dall'interesse pubblico e qulle che riguardano errori materiali di
scritturazione.
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Art. 100.
La parte direttamente interessata, che intende richiedere una rettificazione, deve presentare
domanda al Tribunale Commissariale. La domanda di rettificazione dev'essere accompagnata da
una copia integrale dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
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Art. 101.
La rettificazione degli atti di Stato Civile si fa in base a una sentenza dell'autorità giudiziaria passat
in giudicato, mediante la quale si ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di rettificare un atto esistente
nei registri.
Le sentenze devono essere trascritte nei registri d Stato Civile, senza apportare alcuna variazione
sull'atto rettificato.
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Art. 102.
Chi intende fare eseguire una sentenza di rettificazione deve farne richiesta, anche verbale,
all'Ufficiale dello Stato Civile, depositando copia autentica della sentenza medesima.
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Art. 103.
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già inscritto nei registri, se non è disposta per
legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziara.
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Art. 104.
Le medesime annotazioni vengono eseguite dall'Ufficiale dello Stato Civile nei registri in corso e in
quelli depositati presso l'archivio, e dal Cancelliere del Tribunale Commissariale nei registri
depositati presso il Tribunale. Essi vi provvedono d'ufficio, a richiesta delle parti interessate o
dell'autorità giudiziaria.
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Art. 105.
Chi ha interesse che sia eseguita un'annotazione sopra un atto di stato civile ne fa domanda
all'Ufficiale di Stato Civile presentando copia autentica del documento su cui la domanda si fonda.
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Art. 106.
Quando l'annotazione richiesta o da eseguire d'ufficio concerne i registri in corso, l'Ufficiale di
Stato Civile la esegue senz'altro nei due originali dei registri in modo uniforme.
Quando invece uno dei registri originali trovasi depositato presso il Tribunale Commissariale,
l'Ufficiale di Stato Civile propone il testo dell'annotazione al Commissario della Legge, il quale, se
riconosce che l'annotazione deve essere eseguita, concede l'autorizzazione.
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Art. 107.
Le annotazioni sono sottoscritte dall'Ufficiale di Stato Civile e dal Cancelliere del Tribunale
Commissariale.
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Art. 108.
Per ogni questione o contestazione relativa al present titolo l'Ufficiale dello Stato Civile ha
l'obbligo di interpellare il Tribunale Commissariale, cui spetta impartire disposizioni in merito.
TITOLO XIV.
Verificazioni periodiche dei registri di Stato Civile.
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Art. 109.
Il Commissario della Legge deve compiere una verificazione annuale dei registri di Stato Civile, per
accertare:
a) se i registri sono tenuti con regolarità ed esatt zza;
b) se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge;
c) se gli atti sono stati iscritti in ambedue i registri;
d) se sono state osservate tutte le altre norme fissate dal presente ordinamento.
Terminate le verificazioni, il Commissario della Legge riferisce, mediante trasmissione di un
esemplare del verbale, appositamente redatto, alla Reggenza della Repubblica, sulle osservazioni e
sui rilievi fatti nel corso delle verifiche.
0
Art. 110.
In caso di inconvenienti nella regolare tenuta dei reg stri di Stato Civile la Reggenza disporrà
affinchè ne siano eliminate prontamente le cause.
TITOLO XV.
Rilascio degli estratti di atti di Stato Civile.
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Art. 111.
L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a rilasciare estratti, per riassunto o per copia integrale, degli
atti di Stato Civile, in conformità dei moduli ufficiali a stampa esistenti presso la Direzione dei
Servizi Demografici e Statistici.
Il rilascio dell'estratto per riassunto o per copia integrale è subordinato al particolare uso richiesto
dai cittadini interessati.
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Art. 112.
Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i
figli naturali, l'Ufficiale dello Stato Civile ometterà ogni indicazione da cui risulti che la paternità o
la maternità non è conosciuta.
Se si tratta di figlio naturale riconosciuto, è indicato soltanto il nome del genitore che l'ha
riconosciuto.
Il figlio naturale non riconosciuto, nè legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale
riconosciuto successivamente all'adozione saranno indicati col solo cognome dell'adottante, con
l'aggiunta della qualità di figlio adottivo e con la menzione di colui che l'ha adottato. Se l'adozione è
stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ache ai certificati di cittadinanza ed a quelli
attestanti lo stato di famiglia.
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Art. 113.
Gli estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di Stato Civile ed i certificati dovranno
essere rilasciati su carta prescritta dalle leggi sul bollo, o su carta esente da bollo, in rapporto all'uso
e all'ente che li richiede. Inoltre l'Ufficiale dello Stato Civile percepirà i diritti stabiliti da apposita,
separata tabella.
TITOLO XVI.
Delle sanzioni.
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Art. 114.
Le infrazioni alle disposizioni del presente ordinamento sono punite con il pagamento a favore
dell'Erario pubblico di una somma oscillante fra le lir cento e le lire mille, salvo che il fatto non
costituisca reato.
La competenza per l'applicazione delle sanzioni anzidette è devoluta al Commissario della Legge.
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Art. 115.
Il Tribunale, sentito l'incolpato, pronuncia la sentenza, la quale sarà notificata, per tramite della
Cancelleria, entro il termine di dieci giorni dal deposito avvenuto presso la Cancelleria stessa.
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Art. 116.
Per quanto non è qui contemplato si applicheranno le disposizioni che fossero impartite, oltre che
dalla Reggenza, dal Tribunale Commissariale.
TITOLO XVII.
Disposizioni fiscali.
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Art. 117.
Tutti gli atti giudiziari relativi allo Stato Civile, qualora siano promossi d'ufficio, saranno esenti
dalle tasse di bollo e, occorrendo, registrati gratuit mente.
TITOLO XVIII.
Disposizioni finali.
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Art. 118.
Il presente ordinamento entrerà in vigore il 1° Gennaio 1947.
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Art. 119.
Col 1° Gennaio 1947 non saranno considerate piu' in vigore le precedenti disposizioni legislative in
materia di Stato Civile.
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Art. 120.
Il Consiglio Grande e Generale autorizza il Congresso di Stato ad emanare norme separate per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente ordinamento.
Dato dalla Nostra residenza, addì 12 Agosto 1946 (1645 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini
IL SEGRETARIO DI STATO
f.f. PER GLI AFFARI INTERNI
G. Giacomini