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Navigazione Marittima


Published: 1946-09-16
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984014/navigazione-marittima.html

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N. 51.
Legge sulla navigazione marittima.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella sua Tornata delli 16 Settembre 1946:
Art. 1.
La navigazione marittima sotto bandiera della Repubblica di San Marino è regolata dalle norme
della presente legge.
Art. 2.
Il Consiglio Grande e Generale esercita l'alta sorveglianza sulla navigazione marittima sotto
bandiera della Repubblica.
L'Ufficio della navigazione marittima, avente sede nella Città di San Marino, vigila sull'osservanza
degli adempimenti prescritti per la navigazione marittima ed ha le altre attribuzioni assegnategli
nella presente legge.
La Città di San Marino costituisce il porto di iscrizione delle navi sammarinesi.
Art. 3.
Sono riconosciute quali navi della Repubblica di San Marino e quindi considerate, a tutti gli effetti,
territorio della Repubblica, esclusivamente quelle autorizzate, nelle forme di cui alla presente legge,
a fare uso della bandiera della Repubblica.
Art. 4.
Le navi di cui all'articolo precedente devono essere iscritte nel Registro navale della Repubblica;
questo è tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 2.
Art. 5.
Perchè una nave possa essere iscritta nel Registro navale della Repubblica deve rispondere ai
seguenti requisiti:
a) appartenere in libera proprietà a cittadino sammrinese o a società regolarmente costituita e
riconosciuta dal Governo della Repubblica;
b) essere idonea alla navigazione in relazione alla specifica sua destinazione previo regolare
controllo e collaudo di persone tecniche;
c) non essere iscritta in alcun altro registro navale straniero.
Art 6.
Per l'idoneità alla navigazione, fino a che non siao costituiti appositi organi nella Repubblica,
saranno ritenute valide le dichiarazioni rilasciate dalle competenti autorità del luogo ove la nave fu
costruita, varata e precedentemente iscritta.
05;15
Art. 7.
Ciascuna nave è distinta da un proprio nome: questo deve essere approvato dall'Ufficio della
navigazione marittima e deve essere scritto in manier ben visibile su entrambi i fianchi della nave
tanto a poppa che a prua; il nome deve essere seguito a poppa dalla indicazione del porto di
iscrizione.
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Art. 8.
Chi desidera iscrivere una nave nel Registro navale della Repubblica deve farne domanda
all'Ufficio della navigazione marittima corredandola dei documenti comprovanti le condizioni di cui
all'art. 5 e indicando il nome che intende dare alla nave e segnalando tutte le caratteristiche della
nave stessa.
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Art. 9.
La iscrizione di una nave nel Registro navale è incensurabilmente deliberata dal Consiglio Grande e
Generale.
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Art. 10.
Della avvenuta iscrizione di una nave nel Registro navale è rilasciato apposito documento; questo
costituisce la licenza di navigazione, che deve essr empre conservata a bordo.
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Art. 11.
La iscrizione di una nave nel Registro navale sammarinese conferisce il diritto e il dovere di
inalberare la bandiera della Repubblica.
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Art. 12.
La licenza di navigazione è inalienabile; qualsiasi passaggio di proprietà della nave deve essere
autorizzato dal Consiglio Grande e Generale, e qualora il nuovo proprietario non si trovi nelle
condizioni richieste per ottenere la iscrizione di una nave nel Registro navale sammarinese, la nave,
oggetto del trapasso, è senz'altro cancellata dal Registro.
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Art. 13.
Oltre la licenza di navigazione, ogni nave deve essre munita del giornale di bordo, del ruolo
dell'equipaggio, del giornale di macchina e del giornale radiotelegrafico.
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Art. 14.
Il porto di approdo delle navi iscritte nel Registro navale sammarinese sarà con successiva
disposizione specificato.
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Art. 15.
Il comando della nave e il personale tecnico di bordo devono essere forniti di patente di
abilitazione, rilasciata dalle competenti autorità dello Stato che eserciti la navigazione marittima.
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Art. 16.
Il comandante della nave ha la direzione e la respon abilità del viaggio.
Egli cura la esatta osservanza delle disposizioni delle leggi nazionali e delle norme internazionali
concernenti i vari atti da compiere in navigazione e negli approdi; provvede alla custodia e alla
regolare tenuta dei libri di bordo; esercita durante la navigazione tutti i poteri di polizia e di
disciplina, tanto sul personale addetto alla nave, quanto sugli eventuali passeggeri; esercita le
funzioni di notaro e di ufficiale dello Stato Civile; dell'arrivo della nave e di ogni fatto rilevante
occorso durante il periodo di navigazione egli riferisce, appena possibile, al rappresentante della
Repubblica nel territorio in cui si trova il porto di approdo o, al ritorno, ai competenti uffici del
Governo; sorveglia il carico e lo scarico delle merci; adempie alle operazioni doganali occorrenti.
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Art. 17.
La gestione della nave può, con deliberazione del Consigli G. e G., essere affidata a un armatore.
Per assumere la qualifica di armatore non è necessario essere cittadino sammarinese.
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Art. 18.
Nell'atto di concessione saranno determinate le condizioni relative all'esercizio della nave.
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Art. 19.
Quando la gestione della nave è affidata ad un armato e, il ruolo dell'equipaggio deve essere
approvato dall'ufficio della navigazione marittima il quale può, senza obbligo di addurne i motivi,
esigere che siano eliminati determinati elementi.
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Art. 20.
Nell'esercizio della navigazione marittima devono essere osservate le convenzioni internazionali
concernenti l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo, l'indennità di
disoccupazione in caso di perdita per naufragio, la visita medica obbligatoria dei fanciulli e dei
giovanetti occupati a bordo delle navi, l'età minima di ammissione al lavoro dei giovani come
carbonai o fuochisti, il rimpatrio dei marinai, le polizze di carico, l'urto fra navi, l'assistenza e il
salvataggio marittimi, le avarie comuni e la limitaz one di responsabilità dei proprietari di navi.
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Art. 21.
Per quanto non previsto nella presente legge e nel successivo emanando regolamento si
applicheranno i principi generali del diritto sammarinese, le convenzioni internazionali, i principi
generali riconosciuti dal diritto marittimo, nonchè le regole e gli usi universalmente applicati.
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Art. 22.
Tutte le controversie concernenti il traffico marittimo sono devolute alla competenza dell'autorità
giudiziaria della Repubblica.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 Settembre 1946 (1646 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini
IL SEGRETARIO DI STATO
f.f. PER GLI AFFARI INTERNI
G. Giacomini