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21 Dicembre 1942 N 45 Sulle Societa


Published: 1946-11-28
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984011/21-dicembre-1942-n-45-sulle-societa.html

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N. 67.
Legge contenente modifiche ed aggiunte alla Legge 21 Dicembre 1942 N. 45 sulle società.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella sua Tornata delli 28 Novembre 1946:
Art. 1.
La prima parte degli art. 4 e 5 della Legge 21 Dicembre 1942 è abolita e così sostituta:
"Art. 4: La società acquista la personalità giuridica n forza del decreto emesso dal Tribunale
Commissariale a norma dell'articolo seguente".
"Art. 5: Il riconoscimento della società è rimesso al Tribunale Commissariale il quale - verificato
l'adempimento delle condizioni e delle formalità stabilite dalla presente legge e constatato che
l'oggetto della società non è contrario alle norme legislative vigenti - emette decreto che ordina
l'iscrizione nel registro di cui all'art. 19. Il decr to che nega l'iscrizione o che revoca il
riconoscimento, nei casi indicati dall'art. 13, è soggetto a reclamo, entro venti giorni, al Giudice
delle Appellazioni".
Art. 2.
Negli art. 6, 7, 12, 29, la frase "Consiglio dei XII" è sostituta con "Tribunale Commissariale".
Art. 3.
I tre ultimi capoversi dell'art. 32 e l'ultimo capoverso dell'art. 55 sono aboliti.
Art. 4.
Nel secondo capoverso dell'art. 9 alla frase "una simile autorizzazione è pure richiesta" è sostituita
la seguente "l'autorizzazione del Tribunale Commissar ale è pure richiesta".
Art. 5
All'art. 13 è fatta la seguente aggiunta con la lettera E "quando la società non abbia fissata la sede o
la rappresentanza in Repubblica a norma dell'art. 15".
Art. 6.
Nella prima parte dell'art. 25 alla frase "entro tre mesi" è sostituita la seguente "entro quattro mesi".
Art. 7.
Le società finanziarie (Holding), cioè le società che non esercitano direttamente alcuna attività
industriale o commerciale ma sono solamente proprietarie di azioni di altre società, sono soggette al
seguente trattamento fiscale con esonero da ogni altra t ssa o imposta o tributo:
A) all'atto della costituzione una volta tanto e per ogni eventuale aumento di capitale: tassa di
apporto, diritto di bollo e di registro L.2,50 per mille.
B) tributi annuali: tassa di abbonamento o di negoziazione L. 1 per mille.
Nell'applicazione dei tributi suindicati le azioni sono calcolate al valore nominale.
Art. 8.
La presente legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Dicembre 1946 (1646 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Filippo Martelli - Luigi Montironi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.