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Obbligatorieta Dei Restauri Necessari Alle Case Di Civile Abitazione E Alle Case Coloniche 1


Published: 1947-02-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984008/obbligatorieta-dei-restauri-necessari-alle-case-di-civile-abitazione-e-alle-case-coloniche--1.html

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N. 2.
Legge sulla obbligatorietà dei restauri necessari alle case di civile abitazione e alle case
coloniche. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nelle Sedute del 30 gennaio e
27 febbraio 1947, promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge sulla obbligatorietà dei
restauri necessari alle case di civile abitazione e all case coloniche.
Art. 1.
E' fatto obbligo ai proprietari di eseguire i lavori necessari alla stabilità e alla abitabilità delle case
od appartamenti di civile abitazione nonchè delle case coloniche.
Art. 2.
La Commissione degli alloggi riferirà alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni sulle case che
hanno necessità di riparazioni specificando altresì i lavori ritenuti indispensabili. La Segreteria di
Stato, sentito il riferimento dell'Ufficio Tecnico Governativo in collegamento coll'Ufficio di Igiene,
comunicherà ai proprietari, con ordine scritto, i lavori da eseguire e il termine entro il quale
dovranno essere eseguiti.
I proprietari, entro dieci giorni dalla comunicazione, potranno avanzare le loro osservazioni sulle
quali deciderà, e in modo definitivo, il Congresso di Stato.
Art. 3.
Qualora nel termine concesso il proprietario non eseguisca, in tutto o in parte, i lavori ordinati potrà
l'Ufficio Tecnico Governativo - con la preventiva autorizzazione dei superiori organi - farli eseguire
direttamente con anticipazione della spesa da partedel Pubblico Erario.
Art. 4.
Nella ipotesi di cui al precedente articolo l'Ufficio Tecnico, ultimati i lavori, redigerà la parcella
delle spese sostenute e regolarmente approvate. Tale parcella sarà comunicata alla Segreteria di
Stato per gli Affari Interni e per le Finanze e, a mezzo di cursore, notificata al proprietario debitore
con l'intimazione di versare l'importo dovuto, entro trenta giorni, alla Cassa Governativa.
Trascorso il termine per il pagamento il Tesoriere agirà con la procedura sommarissima di mano
regia.
Art. 5.
Il Congresso di Stato potrà concedere che il pagamento delle dovute spese avvenga in piu' rate con
la corresponsione dell'interesse del 5%.
Art. 6.
Il Pubblico Erario godrà, senza obbligo delle formalità di iscrizione, del privilegio sull'immobile
restaurato per l'importo delle spese sostenute nonchè dei relativi interessi.
Dato dalla Nostra residenza, addì 28 Febbraio 1947 (1646 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Filippo Martelli - Luigi Montironi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.