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N 12


Published: 1947-03-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984007/n-12.html

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N. 12.
Legge che stabilisce l'aliquota per il trasporto della breccia da parte dei proprietari di terreni
per l'anno 1947. (1).
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella Seduta del 29 Marzo 1947.
Art. 1.
Per il corrente anno i possessori di terreni con reddito superiore, agli effetti della imposta normale,
alle L. 2000, dovranno trasportare la breccia per le strade consolari nella quantità di mc. 0, 400 per
ogni mille lire di reddito.
Art. 2.
La presente Legge entra in vigore all'atto della sua legale pubblicazione.
San Marino, 30 Marzo 1947 - 1646 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Filippo Martelli - Luigi Montironi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione