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Noi Capitani Reggenti


Published: 1947-09-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984003/noi-capitani-reggenti.html

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N. 45.
Provvedimenti in materia di tasse di bollo. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta delli 18 Settembre 1947.
Art. 1.
Alla legge 14 Marzo 1918, n. 11, modificata con legg 23 Luglio 1946, n. 33, vengono apportate le
modifiche di cui agli articoli seguenti.
Art. 2.
Le tasse fisse stabilite per la carta bollata in L. 6, 10, 15 e 20 sono elevate rispettivamente a L. 15,
25, 40 e 50.
Art. 3.
Le tasse per le denuncie di eredità in cui l'ammontare complessivo dell'attivo lordo ereditario superi
le 100.000 lire vengono stabilite come segue:
per un valore da oltre L. 100.000 e fino a L. 500.0 Tassa L. 200;
per un valore da oltre L.500.000 e fino a L.1.000.0 Tassa L.300;
per un valore da oltre L.1.000.000 e fino a L.3.000 Tassa L.500;
per un valore oltre L.3.000.000 Tassa di L.1000.
Art. 4.
Le tasse di L.0,50, 3, 6 e 20 di cui all'art. 26 lettere A, C, D, E, sono elevate rispettivamente a L.2,
10, 15, e 50.
Art. 5.

L'aliquota delle tasse di bollo sulle ricevute di cui all'art. 26 lett. B, quando la somma supera le
L.4.000 e non L.300.000, è elevata da L.0,50 a lire una per ogni mille lire o frazione di mille lire.
La tassa fissa di L. 150 è elevata a L.300.
Art. 6.
Le tasse stabilite dall'art. 27 in ragione della dimensione della carta sono aumentate da L.6 a L.8, da
L. 8 a L. 10, L.12 a L. 15 e da L. 20 a L.25.
Art. 7.
Le tasse sulle sentenze e sui decreti penali di cui all'art. 41 sono raddoppiate.
Art. 8.
Le tasse di bollo sui titoli emessi dalle società e da qualsiasi altro ente e consorzio di cui all'art. 3
della legge 23 Luglio 1946, n. 33, sono stabilite come segue:
I. - Titoli nominativi.
Quando il capitale nominale del titolo non supera L.1000 Tassa L.15.
Quando supera:
L. 1.000 e non L. 5.000 Tassa L.20
" 5.000 " " 10.000 " " 30
" 10.000 " " 50.000 " " 40
" 50.000 " " 60
II. - Titoli al portatore
Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 1000 Tassa L.20.
Quando supera:
L. 1.000 e non L. 5.000 Tassa L. 30
" 5.000 " " 10.000 " " 40
" 10.000 " " 50.000 " " 60
" 50.000 " " 80
Art. 9
Dall'entrata in vigore della presente legge perderanno ogni efficacia le precedenti disposizioni
legislative riflettenti gli atti, documenti e scritti da essa contemplati, fatta eccezione per quelli
compilati prima del termine anzidetto e per le decisioni nelle cause giudiziarie già assegnate a
sentenza.
Art. 10.
La presente legge entrerà in vigore il 10 Ottobre 1947.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 Ottobre 1947 (1647 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.