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Ottobre 1946, N 57, Relativa Alla Bonifica Agraria


Published: 1947-09-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984002/ottobre-1946%252c-n-57%252c-relativa-alla-bonifica-agraria.html

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N. 46.
Modifica dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1946, n. 57, relativa alla bonifica agraria.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta 18 Settembre 1947.
Art. 1.
L'art. 3 della legge 29 ottobre 1946, n. 57 per la bonifica agraria è modificato come appresso:
A tutti gli agricoltori coltivatori diretti e possesori di un solo fondo ed ai piccoli proprietari di
provate condizioni economiche disagiate, a giudizio della Commissione Agraria,
indipendentemente dal contributo lavoro, verrà concesso un contributo pari al 50% del costo delle
piante messe a dimora con un minimo di n. 100 per le viti e con un minimo di n. 15 per le piante di
olivo.
Detto contributo sarà corrisposto quando, con apposito collaudo, sarà accertata la razionalità della
piantagione.
Art. 2.
La presente legge entrerà in vigore all'atto della su legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 Ottobre 1947 (1647 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini