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Stabilisce La Corresponsione Della 13° Mensilita Agli Impiegati E La 53° Settimana Agli Operai 1


Published: 1947-12-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984001/stabilisce-la-corresponsione-della-13-mensilita-agli-impiegati-e-la-53-settimana-agli-operai--1.html

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N. 50.
Legge che stabilisce la corresponsione della 13° mensilità agli impiegati e la 53° settimana agli
operai. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella sua Tornata delli 4 dicembre 1947:
Art. 1.
E' concessa ai dipendenti statali e parastatali, in base ai dodicesimi di servizio, la 13° mensilità per
l'anno solare 1947, pari allo stipendio attualmente percepito, comprensivo delle indennità di
contingenza e diverse, eccettuate quelle di trasporto e gli assegni familiari.
Art. 2.
E' pure concessa la 53° settimana agli operai statali e p rastatali in misura proporzionale alle
giornate di lavoro da essi prestate e cioè pari a 48 ore di paga da 150 giornate in su, a 36 ore di paga
da 100 a 150, a 24 ore di paga da 50 a 100, a 12 ore di paga da 25 a 50, in base alle tariffe attuali e
di ciascuna categoria.
Art. 3.
Le superiori disposizioni sono estendibili ai dipend ti ed agli operai di industrie, di enti e di privat
con esclusione degli assegni familiari.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 Dicembre 1947 (1647 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.