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Modifiche Alle Leggi Penali E Di Procedura Penale Nonche Alle Leggi Di Procedura Civile 1


Published: 1947-12-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984000/modifiche-alle-leggi-penali-e-di-procedura-penale-nonche-alle-leggi-di-procedura-civile--1.html

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N. 52.
Legge contenente modifiche alle leggi penali e di procedura penale nonchè alle leggi di
procedura civile. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella seduta delli 4 dicembre 1947:
Art. 1.
Le pene pecuniarie stabilite nel Codice Penale nonchè elle leggi speciali di carattere penale
emanate a tutto il 1918 sono aumentate di dieci volte sia nel minimo sia nel massimo.
Le pene pecuniarie stabilite dalle leggi speciali emanate dal 1919 a tutto il 1944 sono quadruplicate
tanto nel minimo quanto nel massimo.
In ogni caso la pena pecuniaria minima non potrà esser inferiore alle lire cento.
Art. 2.
Nei casi in cui la pena è dal codice graduata secondo l'ammontare del danno pecuniario, tale
ammontare deve intendersi, ad ogni effetto, centuplicato.
Art. 3.
In relazione all'art. 156 del Codice Penale ogni giorno di prigionia corrisponderà a lire cento di
multa.
Art. 4.
Il limite di applicazione del Decreto Penale di cuiall'art. 2 della Legge 9 Settembre 1919 n. 35 - in
relazione all'art. 5 della Legge 27 Giugno 1942 n. 1 e all'art. 1 della Legge 29 Agosto 1945 n. 53 -
è elevato alle lire seimila di pena pecuniaria.
Art. 4.
E' fissato in Lire 500 il deposito prescritto:
a) per gli appelli da sentenze e provvedimenti civili (art. 1 Legge 15 Aprile 1926: art. 1 Legge 29
Marzo 1943).
b) per i ricorsi di terza istanza o di revisione da sentenze di appello o per i ricorsi straordinari contro
i giudicati civili (art. 2 Legge 5 Aprile 1926 n. 17: art. 1. Legge 29 Marzo 1943).
E' fissato in Lire 300 il deposito prescritto per gli appelli da sentenze penali ordinarie e sommarie
(art. 192 C.P.P.: art. 1. Legge 29 Marzo 1942n. 13).
04;15
Art. 6.
La competenza del Giudice Conciliatore è elevata a L. 2.000 (art. 7 Legge 22 Marzo 1926 n. 9: art.
2 Legge 29 Marzo 1943).
04;15
Art. 7.
Il limite della sospensione condizionale della pena - di cui alla prima e alla seconda parte dell'art. 1.
della Legge 23(*) Maggio 1914 - è raddoppiato.
Se la pena è superiore al limite sopra indicato il giudice può sospendere condizionalmente
l'esecuzione della parte di pena corrispondente al limite stesso.
04;15
Art. 8.
Le disposizioni degli artt. 2, 3, 7, sono applicabili anche ai procedimenti in corso. Quella dell'art. 1
solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente Legge.
04;15
Art. 9.
La presente Legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Dicembre 1947 1647 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.

ERRATA CORRIGE REDAZIONALE:
il B.U. all'art. 6 riporta "...della Legge 29 Maggio 1914 ..." anzichè "... Legge 23 Maggio 1914 ....".