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Modifiche Ed Aggiunte Alle Vigenti Disposizioni Per Gli Autoveicoli 1


Published: 1947-12-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983999/modifiche-ed-aggiunte-alle-vigenti-disposizioni-per-gli-autoveicoli--1.html

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N. 53
Legge contenente modifiche ed aggiunte alle vigenti d sposizioni per gli autoveicoli. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella Seduta del 4 dicembre 1947:
Art. 1.
Certificato di abilitazione e tasse relative
Il certificato di abilitazione a condurre autoveicol (art. 16 n.6 Regolamento 6 Marzo 1922) è
richiesto nei casi seguenti e dietro pagamento, alla Commissione Governativa Autoveicoli
(Pubblico Ufficio Automezzi), della tassa di concessione a fianco di ogni voce segnata:
1.) per Motocarrozzette tassa L. 200
2.) per Motocarri e Motofurgoni L. 400
3.) per Automobili L. 800
4.) per Autocarri - Autobus - Autofurgoni L. 1000
5.) per Autocarri con motore Diesel L. 2000
Uguali tasse sono dovute per i certificati di abilitaz one a condurre motori a trazione elettrica.
Art. 2.
Rinnovo e vidimazione certificati di idoneità
A modifica dell'art. 9 della Legge 28 Giugno 1937 n. 6 il certificato di idoneità (art. 1 Legge 6
Marzo 1922 e art. 16 Regolamento in pari data) sarà vidimato ogni due anni.
Per ottenere il rinnovo di detto certificato occorre presentare alla Commissione Governativa
Autoveicoli (Pubblico Ufficio Automezzi) i seguenti certificati: a) medico (art. 16 N. 5
Regolamento 6 Marzo 1922): b) cittadinanza sammarinese: c) penale. Per il rinnovo in corso (il cui
termine scade il 31 Dicembre 1947) occorre anche presentare marca da bollo da L. 10 da applicare
sul modulo di domanda, marca da bollo da L.60 da applicare sul certificato di idoneità nonchè il
versamento della tassa di vidimazione in lire duecento.
Per il rinnovo biennale occorre la presentazione del certificato Penale e il pagamento della tassa di
vidimazione in lire duecento.
Art. 3.
Certificato collaudo e tassa relativa
Per ottenere il certificato di cui all'art. 9 lettera B. del regolamento 6 Marzo 1922 occorre farne
domanda alla Commissione Governativa Autoveicoli (Pubblico Ufficio Automezzi) la quale,
esaminati i documenti, stabilirà il giorno per il collaudo previo pagamento delle tasse seguenti:
1.) Motocicli e Motocarrozzette L.200
2.) Motocarri e Motofurgoni L.400
3.) Automobili L.600
4.) Autocarri - Autobus - Furgoni di p.p. (fino a 35 q.li) L.800
5.) Autocarri - Autobus di g. p. (oltre i 35 q.li) L.1200
6.) Autocarri con motore Diesel L. 1500
7.) Rimorchi di p.p. (fino a q.li 35) L. 800
8.) Rimorchi di g. p. (oltre i 35 q.li) L.1000
Le stesse tasse sono dovute per i motori a trazione elettrica.
Al funzionario addetto ai collaudi - scelto dalla Commissione Governativa Autoveicoli - non spetta
alcuna indennità salvo il rimborso spese a criterio della detta Commissione.
Art. 4.
Revisione biennale autoveicoli
E' disposta la revisione biennale di tutti gli autoveicoli targati R.S.M. per il controllo sulla
efficienza, la regolarità e la legittimità dei veicoli stessi.
La Commissione Governativa Autoveicoli fisserà, conapposito manifesto, la data in cui sarà
disposta la verifica e le relative modalità.
Per la revisione saranno versate al Pubblico Ufficio Automezzi le seguenti tasse:
1.) per motocicli, motocarrozzette, motocarri e motofurgoni L.100
2.) per automobili L.200
3.) per autocarri, autobus, autofurgoni, rimorchi di piccola portata (inferiore ai 35 Q.li) L.300
4.) Autocarri, autobus, autofurgoni, rimorchi di grande portata (oltre i 35 Q.li) L.400.
Uguali tasse per i motori elettrici.
Art. 5.
Tassa recupero
E' istituita la tassa di ricupero per tutti gli autoveicoli ricostituiti con materiali nuovi, seminuovi ed
usati.
Tale tassa - da versarsi al Pubblico Ufficio Automezzi dietro perizia da effettuarsi dal collaudatore
autorizzato - è fissata come dalla seguente tabella:
- tabella pag. 61 B.U. 7/1947 -
La tassa di ricupero pagata prima dell'entrata in vigore della presente legge si intenderà, a tutti gli
effetti, pagata subito dopo la sua entrata in vigore.
Per la immatricolazione degli autoveicoli di recupero dovranno essere presentati documenti
attestanti la legittima provenienza.
Art. 6.
Tassa di circolazione
La tassa annuale di circolazione per gli autoveicoli è fissata dalle unite tabelle A.B.C.
L'Ufficio del Registro esigerà la tassa dietro presentazione di apposita autorizzazione che sarà
rilasciata dalla Commissione Governativa Autoveicoli (Pubblico Ufficio Automezzi).
I proprietarii di autoveicoli che ritenessero di non essere tenuti al pagamento della tassa dovranno
farne denuncia al pubblico Ufficio Automezzi indicando i motivi per cui ritengono di non dover
pagare e la data approssimativa in cui sarà ripresa la circolazione.
Art. 7.
Conferma uso targa, rinnovo licenza circolazione
La conferma della concessione dell'uso della targa vrà luogo dal 20 Dicembre di ogni anno al 20
Gennaio dell'anno successivo.
Sui nuovi libretti di circolazione sarà applicata mrca da bollo da L.100.
Per il rilascio dei duplicati l'interessato, oltre la marca predetta, dovrà versare al Pubblico Ufficio
Automezzi la somma di lire duecento.
Art. 8.
Disco tassa
E' fatto obbligo ai proprietari di autoveicoli (e in particolare per gli automobili ed autocarri) di
applicare l'apposito disco tassa, in modo visibile sul parabrezza degli automezzi.
Art. 9.
Passaggi di proprietà e tassa relativa
I passaggi di proprietà (art. 12 regolamento 6 Marzo 1920) devono essere denunciati alla
Commissione Governativa Autoveicoli (Pubblico Ufficio Automezzi) entro dieci giorni
dall'avvenuto trapasso.
Il passaggio di proprietà deve essere comprovato con la presentazione di apposito atto notarile in
duplice copia.
Per il trasferimento fuori del territorio il Pubblico Ufficio Automezzi rilascerà i documenti necessari
alla immatricolazione solo quando, oltre alla presentazione dell'atto notarile, sarà consegnata la
licenza di circolazione e la targa.
La tassa di trapasso, di cui all'art. 3 della Legge 4 Luglio 1945, da pagarsi al Pubblico Ufficio
Automezzi, è fissata dalla seguente tabella:
- tabella pag. 61 B.U. 7/1947 -
Art. 10.
Motociclette
E' abolito il certificato di abilitazione per condurre motociclette. I conducenti dovranno aver
compiuto i sedici anni.
Art. 11
Trattori
E' fatto obbligo della immatricolazione di tutti i trattori agricoli stradali e adibiti a servizi vari (art. 7
Legge 28 giugno 1937) ai quali si applicheranno le disposizioni vigenti per gli autoveicoli.
La Commissione Governativa Autoveicoli è autorizzata d emanare le opportune disposizioni.
La tassa di circolazione viene fissata in L.50 per ogni H.P.
Art. 12.
Permessi provvisorii
Verificandosi concessioni straordinarie di permessi provvisorii di circolazione, in attesa della
regolare immatricolazione, gli interessati dovranno versare al Pubblico Ufficio Automezzi la tassa
corrispondente, relativa alla circolazione, per il periodo della durata del permesso.
Art. 13.
Patenti internazionali
Per ottenere le patenti internazionali a condurre autoveicoli gli interessati dovranno presentare
domanda, in carta da bollo di L.25, alla Commissione Governativa Autoveicoli. Ottenuta
l'autorizzazione dovranno versare al pubblico Ufficio Automezzi la somma di lire mille per ogni
libretto sul quale sarà inoltre applicata una marca da bollo di L.100.
La firma su dette patenti continuerà ad essere apposta dal Segretario di Stato per gli affari Esteri.
Art. 14.
Penalità
Le violazioni alla presente legge saranno punite con le penalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
Art. 15.
Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore col 1. Gennaio 1948.
Dato dalla Nostra Residenza addì 12 Dicembre 1947 - 1647 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
- tabella pag. 62 B.U. 7/1947 -

(1) Già separatamente pubblicato alla data di pubblicazione.